Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2020, n. 17198

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2020, n. 17198
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17198
Data del deposito : 17 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 22810-2018 proposto da: RODINO' ROSSELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO

172, presso lo studio dell'avvocato P L P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C G;

- ricorrente -

2020

contro

- ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE

8, presso lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DENICO DE FEO e M M;
- COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE

161, presso lo studio dell'avvocato D C, rappresentata e difesa dagli avvocati M M, M M, F DI P e DENICO DE FEO;

- controricorrenti -

E SUL RICORSO SUCCESSIVO SENZA NUMERO DI R.G. proposto da: - COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE

161, presso lo studio dell'avvocato D C, rappresentata e difesa dagli avvocati M M, M M, F DI P e DENICO DE FEO;
- ricorrente successivo -

contro

RODINO' ROSSELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO

172, presso lo studio dell'avvocato P L P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C G;
- controricorrente al ricorso successivo - avverso la sentenza n. 2702/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/06/2018, R.G.N. 466/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il rigetto del ricorso ALITALIA SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A., per il rigetto del 10 motivo RODINO' ROSSELLA, rimessione alle SS.UU. per il 2° motivo del ricorso;
udito l'Avvocato C G;
udito l'Avvocato M M.

Fatti di causa

1. R R, premesso di essere stata licenziata da Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a. (da ora CAI s.p.a.) in data 31 ottobre 2014 a seguito di procedura collettiva di riduzione del personale, che a far data 1.1.2015 alla società datrice era subentrata, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (nei limiti connessi all'effetto derogatorio scaturente da accordo sindacale stipulato ai sensi del comma 4 bis dell'art. 47 legge n. 428 del 1990), Alitalia Società Aerea Italiana s.p.a., con ricorso ai sensi dell'art. 1, comma 48 e sgg. legge n. 92 del 2012, ha convenuto in giudizio entrambe le società chiedendo dichiararsi la inefficacia e/o nullità, e/o illegittimità dell'intimato licenziamento e ordinarsi alla società Alitalia Società Aerea Italiana s.p.a. o, in subordine, alla società Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a. l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro e condannarsi la prima società e/o la seconda società, disgiuntamente o in solido, al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento fino a quella di effettiva reintegrazione.

2. Il giudice della fase sommaria, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a. a corrispondere a R R un'indennità omnicomprensiva pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ed alla regolarizzazione contributiva.

3. La ordinanza era opposta con autonomi ricorsi sia dalla lavoratrice sia da CAI s.p.a.. 3.1 I! Tribunale, rigettata l'opposizione della società, in parziale accoglimento dell'opposizione della lavoratrice ne ordinava la reintegrazione presso CAI s.p.a. e dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Alitalia Società Aerea Italiana s.p.a. .

4. La Corte di appello di Roma, pronunziando sul reclamo di CAI s.p.a. e sul reclamo di R R, respinto il reclamo (incidentale) della lavoratrice, in parziale accoglimento del reclamo della società, ha dichiarato il diritto di questa di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati, senza dover esperire una nuova procedura ex art. 17 legge n. 223 del 1991. 4.1. Per quel che ancora rileva, il rigetto del reclamo con il quale la Rodinò aveva chiesto la reintegrazione presso Alitalia Società Aerea Italiana s.p.a., che asseriva divenuta titolare del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. per effetto della cessione, successiva all'intimato licenziamento, è stato fondato sulla considerazione che, ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis, legge n. 428 del 1990, nell'ipotesi di trasferimento di azienda della quale - come nel caso di specie - era stato accertato lo stato di crisi aziendale, in caso di accordo sindacale circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, l'art. 2112 cod. civ. trovava applicazione solo nei limiti contenuti nell'accordo medesimo;
nello specifico, dall'atto di cessione del compendio aziendale dedicato all'esercizio dell'attività di trasporto aereo, atto successivo al licenziamento della Rodinò, emergeva la volontà delle parti stipulanti di non estendere l'effetto successorio di cui all'art. 2112 cod. civ. a tutto il personale della società cedente.

4.2. Il rigetto del reclamo di CAI s.p.a., nella parte in cui denunziava la errata valutazione dei vizi della comunicazione di chiusura delle procedure di licenziamento collettivo e la erronea valutazione relativa ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è stato motivato, quanto alla prima censura, sul rilievo della intervenuta sanatoria in punto di quantificazione degli esuberi ai sensi dell'art. 4, comma 12, legge n. 223 del 1991 e, quanto alla seconda censura, sul rilievo della violazione del criterio costituito dal possesso di inferiori certificazioni di lavoro, posto che non erano stati indicati e comparati i titoli posseduti dagli altri lavoratori rimasti in azienda con quelli della Rodinò;
la violazione dei criteri di scelta determinava l'applicazione della tutela reale in conformità della previsione di cui all'art. 5, comma 3, legge n. 223 del 1991 come sostituito dall'art. 1, comma 46, legge n. 92 del 2012. 4.3. La Corte ha altresì respinto il motivo di reclamo con il quale la società aveva censurato la quantificazione della indennità risarcitoria evidenziando che non era stato provato alcun fattore idoneo ad influire sulla misura di tale importo, tenuto conto che dalla data del recesso al momento della decisione del giudice di prime cure era decorso un periodo superiore a quello massimo indennizzabile per legge, pari a 12 mesi.

5. La decisione è stata impugnata con separati ricorsi da R R e da CAI s.p.a. .

5.1. La prima ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di due motivi;
entrambe le società hanno resistito con tempestivi controricorsi.

5.2. La seconda ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di tre motivi;
R R ha resistito con tempestivo controricorso;
l'intimata Alitalia Società Aerea Italiana s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

6. Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. Ragioni della decisione Ricorso principale 1. Con il primo motivo di ricorso R R deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell'art. 47 legge n. 428 del 1990 nonché, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per mancata rispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Sotto il primo profilo censura la decisione di secondo grado per avere fondato l'accertamento della situazione di crisi aziendale, giustificativa ai sensi dell'art. 47 legge cit., della parziale o totale disapplicazione del disposto dell'art. 2112 cod. civ., facendo riferimento ai decreti del Ministero del lavoro ed, in ogni caso, agli accordi sindacali del 12 luglio e del 24 ottobre 2014. Sostiene che l'art. 47 cit., lungi dal rimettere al giudice il libero apprezzamento della esistenza della condizione di crisi aziendale, elenca, al comma 4 bis e al comma 5, un numero chiuso di ipotesi tipiche nelle quali è dato riconoscere la sussistenza di tale situazione. Argomenta che il comma 4 bis dell'art. 47 cit. non riconnette la disapplicazione dell'art. 2112 cod. civ. ad accordi sindacali o a generici decreti del Ministero del lavoro, ma, per quanto di rilievo in controversia, prevede tale possibilità solo in relazione ad aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c), legge n. 675 del 1977, ipotesi che asserisce essere pacifico non ricorrere nella fattispecie in esame. Sotto il secondo profilo denunzia l'omessa pronunzia sulla specifica eccezione nella quale si deduceva la inidoneità della documentazione allegata da controparte, rappresentata da un provvedimento del Ministero del Lavoro - che assume riferito alla generica messa in cigs della società per crisi aziendale ai sensi della legge n. 223 del 1991- ad integrare l'accertamento di cui all'art. 2, comma 5 lettera c) legge n. 675 del 1977. 2. Con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione della Direttiva 2001/23 e dell'art. 47 legge n.428 del 1990 nonché, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per apparenza di motivazione. La decisione di appello viene censurata per avere ritenuto, a fronte di un accordo che escludeva dall'operatività dell'art.2112 cod. civ. una rilevantissima parte del personale già in servizio presso CAI s.p.a., che la lavoratrice non godesse della normativa di protezione dettata da tale articolo in attuazione della Direttiva 2001/23/CE;
in altri termini, contesta che la tutela di cui all'art. 2112 cod. civ. possa essere limitata da un accordo sindacale. Lamenta a riguardo la sostanziale assenza di motivazione per essersi la Corte di merito limitata ad affermare che la interpretazione adottata non si poneva in contrasto con la Direttiva comunitaria. Nel merito argomenta che gli artt. 3 e 4 della Direttiva sanciscono il diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto con la azienda cessionaria, diritto non derogabile con accordo delle parti, ed in questa prospettiva assume la necessità di interpretazione conforme al diritto comunitario della norma interna oppure, ove tale interpretazione dovesse ritenersi preclusa dal dato testuale del comma 4 bis dell'art. 47 legge n. 428 del 1990, la disapplicazione della norma interna per contrasto con il diritto comunitario. Ricorso incidentale 3. Con il primo motivo di ricorso CAI s.p.a. deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in relazione all'accertato vizio della comunicazione di chiusura della procedura di licenziamento collettivo. Premette che in sede di reclamo aveva censurato la sentenza del giudice dell'opposizione in punto di ritenuta genericità del criterio di scelta concordato dalle parti sociali e di mancata enucleazione delle specifiche modalità di applicazione di tale criterio e di avere evidenziato come, alla stregua del chiaro tenore dell'art. 4, comma 9, legge n. 223 del 1991, era richiesta l'allegazione dell'elenco dei soli lavoratori licenziati e non anche di quelli non selezionati ai fini del licenziamento;
aveva, inoltre, evidenziato di avere offerto prova attraverso la produzione della comunicazione ex art. 4, comma 9, legge n. 223 del 1991, di avere assolto agli obblighi a suo carico in relazione alla specificazione delle modalità di attuazione dei criteri di scelta adottati nell'ambito dell'accordo sindacale. In ogni caso, aveva invocato, ai sensi della legge n. 92 del 2012, la efficacia sanante dell'accordo in data 24.10 2014 che conteneva espressa clausola di sanatoria degli eventuali vizi della procedura. La sentenza impugnata, che pur dichiarando di condividere tale impostazione aveva in dispositivo rigettato il reclamo, era, quindi, incorsa nel vizio denunziato.
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