Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/07/2024, n. 20823
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In tema di sanzioni amministrative tributarie, il concorso di persone, di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, si configura quando viene contestata ad una persona fisica una condotta, materiale o morale, realizzata attraverso azioni od omissioni che, pur senza integrare la condotta tipica dell'illecito, rendono possibile o agevolano la consumazione di una violazione tributaria.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 23190/2019 Numero sezionale 408/2024 Numero di raccolta generale 20823/2024 Data pubblicazione 25/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto: violazione tributaria;
ERNESTINO BRUSCHETTA Presidente concorso di persone;
art. 9 del decreto legislativo GIOVANNI LA ROCCA Consigliere n. 472 del 1997;
persona giuridica. LUNELLA CARADONNA Consigliere – Rel. Ud. 1/26/03/2024 P.U. TANIA HMELJAK Consigliere - PU R.G. 23190/2019 FRANCESCO FEDERICI Consigliere Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 23190/2019 proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12.
- ricorrente -
contro
Ifid Consulting s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con facoltà disgiunte, dall'Avv. A F e dall'Avv. D R, con domicilio eletto 1 Numero registro generale 23190/2019 Numero sezionale 408/2024 Numero di raccolta generale 20823/2024 Data pubblicazione 25/07/2024 presso lo studio «Dentons Europe Studio Legale Tributario», in Roma, via XX Settembre, n. 5, come da procura in calce al controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'EMILIA ROMAGNA, n. 871, depositata in data 27 marzo 2018, non notificata;
udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2024, dal Consigliere L Cna;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Roberto Mucci, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria provinciale di Bologna, con sentenza n. 1436/2014, aveva accolto il ricorso proposto dalla società Ifid Consulting s.r.l. avverso l'avviso di irrogazione delle sanzioni, per Ires e Irap, per l'anno d'imposta 2007, annullando l'atto impugnato.
2. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il contributo del concorrente, sia materiale, che psicologico, richiedeva comunque che detto contributo avesse permesso in concreto la realizzazione del reato, facendo sorgere in altri un proposito criminoso prima inesistente, ovvero rafforzando quello già maturato e che l'Ufficio non aveva dimostrato che l'attività di consulenza della società Ifid Consulting s.r.l. costituisse un elemento causale non trascurabile nella realizzazione dell'evasione di imposta. In particolare, pur risultando che la consulenza era stata del tutto generica, le circostanze dedotte dall'Ufficio, ma non dimostrate («a) l'incarico di coordinamento di tutte le operazioni relative alla sottoscrizione/acquisizione dello strumento finanziario e dei rapporti con il gruppo bancario;
b) aver curato da parte della Ifid Consulting s.r.l. la parte finanziaria dell'operazione in quanto le coordinate bancarie del c/c sul quale sarebbe stata fatta girare l'operazione sono state 2 Numero registro generale 23190/2019 Numero sezionale 408/2024 Numero di raccolta generale 20823/2024 Data pubblicazione 25/07/2024 fornite direttamente al rappresentante della Ifid Consulting s.r.l.;
c) il fatto che il pagamento della fattura emessa da Ifid Consulting s.r.l. era transitato sul medesimo conto lussemburghese sul quale erano confluite le operazioni connesse all' investimento;
d) l'importo fatturato non risulta essere congruo rispetto al contenuto meramente descrittivo della consulenza»), non riscontravano che la società contribuente avesse svolto un'attività che potesse essere riqualificata come di «intermediazione» e che, quindi, avesse apportato un fattivo contributo causale alla realizzazione dell'evasione dell'imposta.
3. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
4. La società Ifid Consulting s.r.l. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n 3, cod. proc. civ. La Commissione tributaria regionale aveva erroneamente interpretato l'art. 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997, avendo omesso di considerare che, al fine della configurabilità del concorso ex art. 9 citato, era sufficiente che il concorrente avesse anche solo facilitato o agevolato la realizzazione della violazione, circostanza di cui non era possibile dubitare nel caso di specie ove la società contribuente aveva «seguito» l'aspetto finanziario dell'operazione fraudolenta;
inoltre, non poteva sottacersi la palese incongruenza del compenso fatturato a fronte di una consulenza che si limitava ad una mera descrizione in termini assolutamente generici della tipologia di operazione posta in essere, senza alcun esame della effettiva convenienza dell'investimento finanziario in rapporto al rischio assunto, ciò che faceva legittimamente presumere che l'importo fatturato rappresentasse il compenso dell'ulteriore attività di coordinamento delle operazioni, contrattualmente prevista. 3 Numero registro generale 23190/2019 Numero sezionale 408/2024 Numero di raccolta generale 20823/2024 Data pubblicazione 25/07/2024 2. Il secondo mezzo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, (cod. proc. civ.), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La mera affermazione del giudice di secondo grado secondo cui le circostanze non erano provate non soddisfaceva il requisito motivazionale, con conseguente nullità della sentenza. Infatti, a fronte delle argomentazioni esposte dall'Ufficio nell'atto impositivo ed in giudizio, la Commissione tributaria regionale avrebbe avuto l'onere di chiarire per quali ragioni non aveva ritenuto le circostanze provate, avuto riguardo anche ad alcune circostanze che, in realtà, erano pacificamente emergenti dagli atti di causa, come quella concernente l'incarico di coordinamento di tutte le operazioni relative alla sottoscrizione/acquisizione dello strumento finanziario e dei rapporti con il gruppo bancario, che emergeva dalla lettera di incarico della società Inver s.p.a. del 5 giugno 2007 allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Inoltre, l'Ufficio aveva rilevato che le prove del predetto «coordinamento» erano rappresentate sia dal fatto che tutte le movimentazioni relative all'operazione fraudolenta erano transitate su un conto corrente di una banca lussemburghese i cui estremi erano stati comunicati dalla predetta banca proprio al rappresentante legale della Ifid Consulting s.r.l., sia dal fatto che lo stesso pagamento della «consulenza» fosse confluito sullo stesso conto, oltre che dalle dichiarazioni rese dal rappresentante legale della Inver s.p.a. In ultimo, gli stessi giudici di secondo grado avevano ritenuto la consulenza generica.
3. Deve premettersi che «In virtù del principio iura novit curia di cui all'art. 113,