Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2022, n. 03998

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2022, n. 03998
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03998
Data del deposito : 4 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: L R A, nato a NAPOLI il 23/04/1981 B V, nato a NAPOLI il 09/06/1974 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, F B, tempestivamente inviate ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, in cui si chiede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. <

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/2/2020 la Corte d'Assise di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del 20/9/2018 del GUP del Tribunale in sede che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato, tra gli altri, V B alla pena dell'ergastolo ed A L R alla pena di anni sedici di reclusione, riconosciuta a quest'ultimo l'attenuante della collaborazione, per l'omicidio premeditato di S S e S P, aggravato anche ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991, e per le connesse violazioni in materia di armi, delitti commessi a Napoli il 5/8/2011. Ai due imputati era stata contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

1.1. Nella sentenza di secondo grado è stato confermato l'accertamento di responsabilità, non oggetto di contestazione, ed è stata esclusa l'aggravante dei motivi abietti, assorbita da quella ex art. 7 L. n. 203 del 1991, con ridetermina- zione della pena finale per A L R in anni quindici di reclusione, mentre per il B la sentenza ha trovato integrale conferma, senza modi- fiche della pena. A tutti gli imputati è stata revocata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

2. Avverso detta sentenza i due imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione a mezzo dei difensori, avv. Sergio Luceri per A L R, ed avv. Domenico Dello Iacono per V B, che si esaminano partitamente.

2.1. Per l'imputato L R, accertato mandante del duplice omicidio, il primo motivo di impugnazione denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione ex art. 133 cod. pen. degli aumenti di pena per la continuazione interna dei reati in misura eccedente il minimo edittale. Il ricorrente censura la limitata decurtazione di pena rispetto a quella fissata dal primo giudice, rilevando che la motivazione attestata sul ruolo di mandante del L R non è idonea a manifestare le reali ragioni di tale determinazione, e trascura la pregnanza dell'ampia collaborazione dell'imputato, valutabile a pieno titolo come condotta post-delictum, ai sensi dell'art. 133, comma 2 n. 3, cod. pen.

2.2. Con il secondo motivo si contesta la negazione delle circostanze attenuanti generiche, che si ritiene motivata con clausola di stile e mero richiamo alla gravità del fatto ed ai precedenti penali del reo, nonché ingiustamente equiparatrice tra la posizione processuale del L R, risoltosi alla collabora- zione con la giustizia, e quella dei coimputati che non avevano effettuato tale scelta. fl 2.3. Il ricorso dell'imputato B deduce, nel primo motivo, viola- zione di legge e vizio argomentativo in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, senza riguardo per la pronta confessione dell'imputato, costituente un valido riscontro della prova dichiarativa resa dai collaboratori di giustizia, nonché sintomo della pubblica dissociazione del B dalle logiche associative. Nell'esegesi di legittimità, invero, la confessione spontanea ed indicativa di resipiscenza può essere valutata come elemento favorevole ai fini del riconoscimento delle invocate attenuanti, alla stregua di determinati indici che ne attestino la pregnanza in termini oggettivi, correlati alla ricostruzione dei fatti, e soggettivi, espressivi della riconsiderazione critica dell'azione delittuosa nella prospettiva di una effettiva resipiscenza e dell'interruzione dei collegamenti con gli ambiti criminali di appartenenza. Si rivendica che tali profili debbano essere apprezzati non soltanto nella valutazione dei collaboratori di giustizia, ma anche nei confronti di chi si dissocia dal pregresso contesto delinquenziale. Peraltro, il momento in cui è intervenuta la confessione - già nell'interro- gatorio di garanzia, con rinuncia a sperimentare l'incidente cautelare onde verifi- care la consistenza delle accuse a suo carico, come aveva scelto di fare il coim- putato P, assolto proprio grazie alle lacune del compendio probatorio - avrebbe dovuto indurre la Corte di secondo grado ad una benevola valutazione, inquadrando il dato nella categoria della positiva condotta processuale.
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