Cass. pen., sez. II, sentenza 04/01/2021, n. 00097
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MA BE nato a [...] il [...] DI AU nato a [...] il [...] MA AN nato a [...] il [...] UG SC nato a [...] il [...] LI SS MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO pf- t-c5f1 cTu s o chi --r Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato RIZZA AMEDEO si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 6 dicembre 2018 all'esito di giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Milano ha riconosciuto la penale responsabilità, tra gli altri, di MA TO, MA EL, DI MA, LI AS UR e UG RA in ordine ad una pluralità di reati di estorsione aggravata, detenzione e porto di armi, usura ed altro, così come loro rispettivamente ascritti, e li ha condannati alle pene ritenute di giustizia.
2. La Corte di Appello di Milano il 14/11/2019 ha solo parzialmente riformato la sentenza del primo giudice con riferimento alle posizioni di MA TO e MA EL, ai quali ha riconosciuto, rispettivamente, le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dell'uso di armi, e la circostanza di cui all'art. 62 n. cod. pen. equivalente ad una pluralità di aggravanti, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio nei confronti dei predetti e, confermando, invece, la sentenza impugnata nei confronti degli altri imputati.
3. Avverso la pronuncia della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione i predetti MA TO e MA EL, DI, LI e UG.
3.1. A sostegno del suo ricorso, MA TO ha dedotto tre motivi di impugnazione:
3.1.1. Violazione di legge, per essere stata riconosciuta l'aggravante del metodo mafioso nella commissione del fatto: si assume che non vi sarebbero riscontri di alcun tipo circa interventi diretti o indiretti della famiglia del ricorrente nelle vicende di cui si tratta e che non sarebbe rilevante l'aver messo in pericolo l'intero palazzo della persona offesa (con l'esplosione di un ordigno posto vicino alla porta dell'abitazione), né la fuga di questa in Equador, precedente all'episodio di cui si tratta, essendo tale fuga la causa e nonleffetto della minaccia operata ai danni del padre di RA DI JI. Si contesta anche l'assunto secondo cui era noto che il MA era associato alla malavita e dedito ad attività estorsiva, trattandosi di soggetto totalmente incensurato.
3.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, fino al travisamento delle risultanze processuali, con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di usura: la ricostruzione della Corte, secondo cui il MA avrebbe effettuato un prestito di 20.000 euro in favore del JI DI chiedendo a questo - e non al padre - 32.000 euro, a dire del ricorrente non troverebbe riscontro in alcun atto processuale, avendo lo stesso spiegato in sede di interrogatorio che la somma di 32.000 euro derivava da un'iniziativa commerciale propugnata dallo stesso JI DI che avrebbe potuto determinare un guadagno di ben 12/15.000 euro.
3.1.3. Violazione dell'art. 229 cod. pen. per essere stata disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata sul presupposto di una pericolosità del ricorrente argomentata con un giudizio assiomatico e svincolata dalle risultanze processuali.
4. MA EL, DI MA hanno presentato unico ricorso a mezzo del comune difensore, avv. Amedeo Rizza del foro di Milano, con il quale, però, hanno proposto distinti motivi.
4.1. Il ricorso nell'interesse di MA EL si fonda su tre motivi di impugnazione:
4.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416 bisl cod. pen.: deduce il ricorrente che la valutazione della Corte sarebbe stata condizionata dal pregiudizio derivante dalla famiglia di appartenenza del ricorrente, senza considerare che la persona offesa RE. aveva tergiversato per un anno prima di restituire il prestito, circostanza che si assume incompatibile con l'aggravante del metodo mafioso, mentre, dopo aver atteso un anno la restituzione, il ricorrente si sarebbe lasciato andare ad un solo episodio di minacce. Si assume nel ricorso che, pertanto, il riconoscimento dell'aggravante in parola si fonderebbe solo sul cognome del ricorrente 4.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della confisca della somma di euro 15.000,00, rinvenuta presso l'abitazione della CO di MA EL, pur a fronte di un'estorsione contestata relativa ad un importo di euro 3000,00, e pur percependo sia il MA che la CO redditi leciti ed avendo percepito la Boarda anche l'indennità di TFR;
inoltre qualche mese prima del sequestro i due avevano festeggiato il battesimo del figlio, ricevendo regali in denaro.
4.2. Nell'interesse di DI MA, con unico motivo di ricorso, sono stati dedotti la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla pena base per il porto di materiale esplosivo, determinata in anni sette di reclusione, lontana dai minimi edittali nonostante l'incensuratezza e l'ammissione dei fatti da parte del ricorrente, mero gregario nell'occasione di cui si tratta.
5. UG RA, con un unico motivo di ricorso, ha contestato la