Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2024, n. 9451

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Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'omesso svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, ove sia imputabile ad un errore dell'ufficio giudiziario e non ad un sua erronea introduzione da parte dell'opponente, non determina l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio di merito, con conseguente necessità della sua rinnovazione previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nel caso di erronea assegnazione del ricorso, ritualmente diretto al giudice dell'esecuzione, ad un giudice incaricato della trattazione dei giudizi di cognizione, l'omessa notificazione dell'atto introduttivo nel termine assegnato dal giudice designato per la trattazione determina l'improponibilità o l'improcedibilità del giudizio di merito a cognizione piena, senza che rilevi stabilire se l'erronea assegnazione sia imputabile al ricorrente o all'ufficio giudiziario, essendo certamente imputabile all'opponente l'omessa notificazione nel termine perentorio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2024, n. 9451
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9451
Data del deposito : 9 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 25083/2022 Numero sezionale 1048/2024 Numero di raccolta generale 9451/2024 Data pubblicazione 09/04/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.) dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consigliera dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Raffaele ROSSI Consigliere Ud. 20/03/2024 P.U. dott. Salvatore SAIJA Consigliere R.G. n. 25083/2022 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 25083 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da ZEUS FINANCE S.r.l. (C.F.: 04932290960), in persona del legale rappresentante pro tempore, RI LA rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Ronzini (C.F.: [...]) -ricorrente- nei confronti di EO IC (C.F.: [...]) rappresentato e difeso dall'avvocato CO Ciriaco (C.F.: [...]) -controricorrente- nonché PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.A. (C.F.: 08360630159), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di procuratrice speciale di CALLIOPE S.r.l. B.N.L. S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore S.G.A Società per la Gestione di Attività S.p.A., ora AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A. (C.F.: non indi- cato), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 25083/2022 – Sez.

3 - Ud. 20 marzo 2024 – Sentenza – Pagina 1 di 13 Numero registro generale 25083/2022 Numero sezionale 1048/2024 Numero di raccolta generale 9451/2024 Data pubblicazione 09/04/2024 CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA, già Banca di Credito Cooperativo del Medio Jonio (C.F.: non indi- cato), in persona del legale rappresentante pro tempore MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A., già Banca Monte dei Paschi S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 639/2022, pubblicata in data 17 agosto 2022;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 20 marzo 2024 dal consigliere Augusto Tatangelo;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. ssa Anna RI Soldi, che ha concluso, come da requisitoria scritta già depositata, per la cassazione senza rinvio o, in subordine, con rinvio della sentenza impugnata.

Fatti di causa

Nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare promosso da vari creditori in danno di IN IO AC e poi proseguito nei confronti dei suoi eredi IC, PP, CO, RI ed RN AC, nonché IO DO, il giudice dell'esecuzione, disattese le contestazioni relative al progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita proposte da IC AC, ha approvato detto progetto. Avverso l'ordinanza di approvazione del progetto di riparto, il AC ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c.. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Lamezia Terme, esclusivamente con riguardo alla posizione del creditore inter- venuto Credito Emiliano S.p.A., nelle cui posizioni soggettive era frattanto subentrata Zeus Finance S.r.l., che è stata esclusa dal riparto, mentre è stata rigettata in relazione alla posizione degli altri creditori. Ricorre Zeus Finance S.r.l., sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il AC. Ric. n. 25083/2022 – Sez.

3 - Ud. 20 marzo 2024 – Sentenza – Pagina 2 di 13 Numero registro generale 25083/2022 Numero sezionale 1048/2024 Numero di raccolta generale 9451/2024 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- Data pubblicazione 09/04/2024 mati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Entrambe le parti costitute hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Si premette che non risulta impugnata (pur non apparendo in linea con la giurisprudenza di questa Corte) la statuizione del giudice del merito in ordine alla non necessità di evocare nel presente giudizio gli altri creditori procedenti e/o intervenuti nel processo esecutivo, di cui deve ritenersi dunque irrilevante an- che l'esatta identificazione nell'esposizione dei fatti di cui al ri- corso (decisione espressa nei seguenti termini: «Ugualmente infondata pare l'eccezione di nullità del ricorso solo ad alcuni dei creditori: non sembra sussistere, infatti, alcun interesse ad agire in capo ai restanti creditori» …). D'altra parte, come si vedrà, l'opposizione di merito proposta dal AC risulta originariamente inammissibile, e ciò assorbe ogni altra questione, anche relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di merito.

2. Risulta pregiudiziale ed assorbente l'esame del secondo mo- tivo del ricorso, con il quale si denunzia «Violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 618 II comma c.p.c. nonché degli artt. 156 e 158 c.p.c. in relazione all'art. 360 I comma nn. 3 e 4 c.p.c.». La società ricorrente sostiene che l'opposizione del AC avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ovvero impro- cedibile, per la sua tardiva proposizione e/o, comunque, per non essere stata preceduta dal regolare svolgimento della ne- cessaria fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, an- che in virtù della tardiva notificazione del relativo atto introdut- tivo. Il motivo è fondato. Ric. n. 25083/2022 – Sez.

3 - Ud. 20 marzo 2024 – Sentenza – Pagina 3 di 13 Numero registro generale 25083/2022 Numero sezionale 1048/2024 Numero di raccolta generale 9451/2024 Si tratta, in ogni caso, di questioni rilevabili anche di ufficio (ove Data pubblicazione 09/04/2024 non precluse – come nella specie – da un contrario esplicito giudicato interno), in quanto in astratto idonee a determinare la cassazione senza rinvio della decisione impugnata perché la domanda di merito non poteva essere proposta, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.. 2.1 Per quanto emerge dagli atti, l'originario ricorso in opposi- zione era stato ritualmente diretto al giudice dell'esecuzione, come emerge dall'intestazione dello stesso. Esso, peraltro, risulta iscritto nel ruolo degli affari contenziosi, non semplicemente depositato nel fascicolo dell'esecuzione. Secondo quanto riferiscono le parti, in effetti, il Presidente del Tribunale avrebbe in un primo tempo designato per la tratta- zione del suddetto ricorso – benché diretto al giudice dell'ese- cuzione – un giudice addetto ai giudizi di cognizione ordinaria, che glielo avrebbe restituito perché fosse trasmesso al giudice dell'esecuzione;
quest'ultimo, però, lo avrebbe a sua volta qua- lificato come atto introduttivo del giudizio di cognizione di me- rito dell'opposizione e, pertanto, invece di fissare davanti a sé la comparizione delle parti per lo svolgimento della fase som- maria, avrebbe disposto ed ottenuto una nuova rimessione del fascicolo al giudice della cognizione (senza sentire le parti e, quindi, senza lo svolgimento della necessaria fase sommaria dell'opposizione). Il giudice infine designato dal Presidente del Tribunale ha, co- munque, fissato l'udienza di comparizione delle parti, con de- creto in calce al ricorso, assegnando a tal fine alla parte oppo- nente il termine per la notificazione dell'atto introduttivo previ- sto dall'art. 618, comma 2, c.p.c. (ha, cioè, disposto la notifi- cazione del ricorso nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà). L'opponente non risulta, però, aver provveduto alla notifica- zione entro tale termine e, all'udienza fissata per la Ric. n. 25083/2022 – Sez.

3 - Ud. 20 marzo 2024 – Sentenza – Pagina 4 di 13 Numero registro generale 25083/2022 Numero sezionale 1048/2024 comparizione delle parti e la trattazione, ha chiesto ed ottenuto Numero di raccolta generale 9451/2024 dal giudice istruttore l'assegnazione di un nuovo termine. Data pubblicazione 09/04/2024 2.2 Orbene, in questa situazione, parrebbe effettivamente do- versi escludere che si sia svolta regolarmente la necessaria

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