Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2004, n. 12268

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Massime4

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la tempestività o meno della richiesta del Ministro della giustizia, in rapporto al termine decadenziale di un anno previsto dall'art. 59, sesto comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (e successive modificazioni), deve essere verificata tenendo conto - alla stregua della lettera della legge e dei principi generali in materia di procedimento - della data della richiesta predetta, in quanto tale atto, da esternarsi in forma certa e documentale, è sufficiente a far considerare iniziato il procedimento; a tal fine, pertanto, nessun rilievo assume la circostanza che la comunicazione all'incolpato dell'inizio del procedimento sia avvenuta una volta decorso l'anno dalla notizia del fatto, giacché, anzi, la comunicazione presuppone che l'azione disciplinare sia stata già promossa.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la ricorrenza di un illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non può essere configurata per effetto della semplice violazione di una norma di legge, e cioè della inesattezza tecnico - giuridica degli atti o dei provvedimenti (sempre denunciabile con i mezzi di impugnazione), richiedendosi, invece, a tal fine, che l'inosservanza della norma sia frutto di dolo o colpa grave, e risulti tale da evidenziare un comportamento di scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, suscettibile di incidere negativamente, in concreto, sul prestigio dell'ordine giudiziario. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno cassato con rinvio, per vizio di motivazione, la sentenza della Sezione disciplinare del CSM, la quale - nel pervenire ad un accertamento di responsabilità a carico di un sostituto procuratore della Repubblica che, ricevuto un esposto a carico di un magistrato operante nel medesimo distretto, aveva svolto indagini preliminari, non osservando la speciale regola di competenza di cui all'art. 11 cod. proc. pen. - non aveva tenuto conto, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del fatto ritenuto meritevole di sanzione disciplinare, della circostanza che l'incolpato aveva agito all'interno di un ufficio, la procura della Repubblica, tendenzialmente connotato dal principio di gerarchia, e, per di più, di piccole dimensioni, ne' aveva valutato se la particolare modalità di gestione del fascicolo assegnato allo stesso fosse frutto di una scelta autonoma del detto magistrato ovvero di una direttiva del capo dell'ufficio).

Posto che, in relazione ai procedimenti riguardanti i magistrati, l'art. 11 cod. proc. pen., ponendo una deroga alla competenza del giudice che sarebbe naturalmente competente per territorio, è norma di stretta applicazione e, quindi, applicabile nei soli casi nei quali il magistrato, operante nel medesimo distretto, assuma personalmente la veste di persona offesa o di danneggiato dal reato, e non anche quando tale veste sia assunta dall'ente da lui temporaneamente rappresentato, in tema di responsabilità disciplinare del magistrato non integra l'elemento costitutivo di un illecito disciplinare, rilevante a norma dell'art. 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sotto il profilo della violazione di un dovere processuale, il comportamento del pubblico ministero il quale - a seguito di ricezione di un esposto presentato da un magistrato, operante nel distretto, non in proprio, ma quale presidente di un comitato regionale di federazione sportiva - svolga, direttamente o per il tramite della polizia giudiziaria, indagini preliminari al riguardo.

Posto che la speciale competenza per territorio stabilita dall'art. 11 cod. proc. civ., per i procedimenti riguardanti i magistrati, si radica all'inizio del procedimento anche in riferimento alla fase delle indagini preliminari conseguente immediatamente alla ricezione della "notitia criminis", in tema di responsabilità disciplinare del magistrato integra l'elemento oggettivo costitutivo di un illecito disciplinare, rilevante a norma dell'art. 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sotto il profilo della violazione di un dovere processuale, il comportamento del pubblico ministero il quale, a seguito di ricezione di un esposto a carico di un magistrato operante nel medesimo distretto, anziché trasmettere gli atti alla procura competente per territorio a norma del citato art. 11 cod. proc. pen., svolga, direttamente o per il tramite della polizia giudiziaria, indagini preliminari a carico del predetto magistrato, e ciò a prescindere dal fatto che l'esposto sia stato iscritto negli atti del registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. (cosiddetto mod. 21) o nel registro non contenente notizie di reato (cosiddetto mod. 45), atteso che proprio lo svolgimento di indagini preliminari dimostra che l'esposto, nella valutazione dello stesso pubblico ministero, conteneva "ab origine" notizie di reato o, comunque, indicava fatti suscettibili di essere qualificati come reato, sia pure a seguito di indagini.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2004, n. 12268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12268
Data del deposito : 5 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Primo Presidente f. f. -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. V U - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. L P M - rel. Consigliere -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
N, elettivamente domiciliata in LOCALITA1, VIA B.T.n. 34, presso lo Studio dell'avvocato NOME2,
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NOME3, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 41/03 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 01/07/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/04 dal Consigliere Dott. NOME4;

udito l'Avvocato NOME2;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME5che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 17 settembre 2001 il Ministro della Giustizia promosse azione disciplinare nei confronti della Dott.ssa N,
all'epoca sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA1, e richiese il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione di attivare la relativa procedura.
Si attribuiva al magistrato la violazione dell'art. 18 R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, per avere gravemente mancato ai propri doveri di
diligenza e di correttezza, "mediante l'inosservanza dell'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., gli atti dei procedimenti penali relativi al Dott. N".
In particolare l'incolpazione era stata così specificata:
"La dottoressa N, in qualità di sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di LOCALITA2, ha omesso di trasmettere alla Procura della Repubblica di LOCALITA3 gli atti relativi ai procedimenti penali n. 1389/2000 (già 154/93 Procura della Repubblica di LOCALITA2) a carico di NOME7e n.
1395/2000 (già n. 282/93 Procura della Repubblica di LOCALITA2) a carico del Dott. N.
Trattandosi di procedimenti nei quali il Dott. N, all'epoca consigliere pretore di LOCALITA2, era coinvolto, rispettivamente, quale denunciante e quale denunciato, la dottoressa N avrebbe dovuto dichiararsi incompetente e trasmettere i fascicoli ai sensi dell'art. 11 c.p.p.. La predetta, invece, non solo ha omesso di provvedere all'incombente, ma ha altresì interrogato il Dott. N, ha svolto atti di indagine delegando la polizia giudiziaria ed ha emesso un decreto di sequestro.
Con la descritta condotta, la dottoressa N si è resa immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere un magistrato e ha compromesso il prestigio e la credibilità dell'Ordine giudiziario".
All'esito del procedimento la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza del 9 maggio 2003, inflisse alla dottoressa N la sanzione della censura. Con successivo provvedimento del 26 settembre 2003, emesso a seguito di procedimento per correzione di errore materiale, la sezione disciplinare provvide alla correzione di talune parti della motivazione.
Per la cassazione della sentenza della sezione disciplinare e del provvedimento di correzione ha proposto ricorso la Dottoressa N.
Il ricorso è stato notificato al Ministro della Giustizia, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ed al Consiglio Superiore della Magistratura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso contiene tre motivi: il primo attiene sia alla nullità della sentenza per contrasto insanabile tra il dispositivo e la motivazione con riferimento alla natura della pena inflitta, sia alla inammissibilità della procedura di correzione di errore materiale adottata per eliminare detto contrasto;
il secondo attiene al giudizio di colpevolezza espresso dalla sezione disciplinare;
il terzo attiene al rispetto del termine per la promozione dell'azione disciplinare.
Esigenze di ordine logico impongono di esaminare le censure a partire dalla terza.
Con il terzo motivo si denuncia: Violazione dell'art. 59 D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.
Premesso che i commi sesto, settimo ed ottavo della citata disposizione, come risultanti dalle modifiche apportate dalla Legge 31 gennaio 1981, n. 1, devono essere interpretati nel senso che
l'azione disciplinare non può essere promossa se entro un anno dal giorno in cui il Ministro ha avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'illecito disciplinare non viene comunicata all'incolpato la richiesta del Ministro al Procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del Procuratore generale al Consiglio Superiore della Magistratura, si deduce che tra la data in cui il Ministro aveva avuto notizia del fatto (5 ottobre 2000) e la data in cui all'incolpata era stata data comunicazione del procedimento (8 novembre 2001) era trascorso oltre un anno.
La censura è infondata.
L'art. 59 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dalla legge 3 gennaio 1981, n. 1, dopo avere stabilito (comma sesto) che "l'azione disciplinare non può essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il Procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dell'addebito disciplinare", dispone (comma settimo) che "la richiesta del Ministro al Procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del Procuratore generale al Consiglio Superiore della Magistratura determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento".
La lettura del citato settimo comma rende chiaro che al fine di evitare la preclusione di cui al sesto comma è sufficiente che il Ministro o il Procuratore generale manifestino, a mezzo degli atti previsti dalla legge, la loro volontà di esercitare l'azione disciplinare.
In questo senso si sono già pronunciate questa sezioni unite, che hanno ritenuto che la tempestività o meno della richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, in rapporto al termine di un anno previsto dall'art. 59 comma sesto del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (e successive modificazioni), deve essere verificata tenendo
conto - alla stregua della lettera della legge e dei principi generali in materia di procedimento - dalla data della richiesta predetta, in quanto tale atto, da esternarsi in forma certa e documentale, è sufficiente a far considerare iniziato il procedimento (v. Cass. S.U. 19 febbraio 1992, n. 2055;
Cass. S.U. 12 novembre 1999, n. 759). Nella specie, come riferito dalla stessa ricorrente, la richiesta del Ministro della Giustizia è del 17 settembre 2001 e, pertanto, l'azione disciplinare è stata promossa tempestivamente atteso che il Ministro aveva avuto la notizia del fatto, che aveva poi formato oggetto dell'addebito disciplinare, il 5 ottobre 2000. Non assume rilievo, pertanto, la data in cui, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 59 del D.P.R. n. 916 del 1958, è avvenuta la
comunicazione all'incolpata dell'inizio del procedimento, che anzi la comunicazione presuppone che l'azione disciplinare sia stata già promossa.
Sempre per esigenze di ordine logico deve di seguito essere esaminato il secondo motivo.
L'esame di questo motivo comporta la necessità di riferire quali siano stati i fatti accertati dalla sezione disciplinare e la valutazione che degli stessi essa ne ha fatto al fine di pervenire
all'affermazione della responsabilità disciplinare della Dottoressa N.
La sezione disciplinare ha così ricostruito i fatti che hanno portato alla irrogazione della sanzione disciplinare alla dottoressa N:
A) - Procedimento n. 1389/2000 R.G.N.R. Mod. 21 nei confronti di NOME7 - Già procedimento n. 752/99 Registro Mod. 45 Procura della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA3;

- Già procedimento n. 154/93 Registro Mod. 45 Procura della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA2.
Il 17 marzo 1993 N - nella qualità di Presidente del Comitato NOME8 - depositava presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA2 un esposto avente ad oggetto delle irregolarità, a suo dire, perpetrate da NOME7 nella sua qualità di Presidente del Comitato NOME8 dal 1987 al giugno 1990 precisando, altresì, che di dette irregolarità era già stata informata la Federazione Italiana S.E. di Roma.
A seguito di detto esposto veniva iscritto, in data 20 marzo 1993, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA2 procedimento n. 154/93 Reg. Mod. 45, assegnato al Sostituto Procuratore Dott.ssa N che, in data 1^ aprile 1995, emetteva decreto di sequestro la cui esecuzione delegava alla Sez. di P.G. della Guardia di Finanza in servizio presso quella Procura che lo restituiva, dopo averlo eseguito, il 5 aprile 1995.
Il 4 aprile 1996 la Dott.ssa N chiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA4copia di procedimento ivi iscritto apparentemente connesso a quello pendente ad LOCALITA2.
Il 19 aprile 1996 il Dott. Paolo De Angelis - sostituto presso la Procura presso il Tribunale di LOCALITA4- autorizzava l'estrazione di copia del procedimento di cui alla richiesta.
Il 26 marzo 1999 la sez. di P.G. della Guardia di Finanza presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA2 trasmetteva al Dott. NOME9- sostituto presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA2 - "come da disposizioni verbali impartite" dallo stesso "tutta la documentazione ancora in possesso di questa sezione acquisita nell'ambito di accertamenti preliminari relativi al fascicolo n. 154/93 mod. 45 e n. 282/93 Mod. 45 delegati rispettivamente in data 9.12.94 e in data 1.4.95". Con riferimento al procedimento scaturito dall'esposto di N, nella nota si precisava, comunque, che l'unica attività compiuta era stata l'esecuzione del decreto di sequestro del 1^ aprile 1995. La delega del 1^ aprile 1995 è contenuta nel procedimento n. 282/C3 mod. 45 di LOCALITA2.
La nota della Guardia di Finanza di LOCALITA2 concludeva precisando che i

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