Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2023, n. 11564

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2023, n. 11564
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11564
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CURATOLO MARIO nato a ENNA il 24/04/1979 avverso la sentenza del 04/03/2022 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'AVVOCATO GENERALE, PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ricorso definito ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. M C ricorre per l'annullamento della sentenza del 04/03/2022 del Tribunale di Enna che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006, e lo ha condannato alla pena di 10.000,00 euro di ammenda.

1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della fattispecie incriminatrice e mancanza di motivazione. Il Tribunale - afferma - ha attribuito senz'altro alle materie fecali (circa 7 mc) la qualifica di rifiuto senza aver prima verificato le cause di esclusione di tale qualità previste dall'art. 185, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 152 del 2006. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto.

1.3.Con il terzo motivo deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 62-bis, 133 e 133-bis cod. pen. e il vizio di motivazione mancante in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione della pena in misura prossima al minimo edittale.

2.11 ricorso è inammissibile.

3.0sserva il Collegio:

3.1.si imputa al ricorrente, titolare di azienda zootecnica, di aver esercitato attività di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di rifiuti non autorizzata (capo A), nonché di aver abbandonato e depositato in modo incontrollato rifiuti prodotti dalla propria azienda (7 mc. di materia fecale);

3.2.dalla lettura della sentenza impugnata risulta che presso l'allevamento del Curatolo era stato rinvenuto un deposito incontrollato di letame posizionato direttamente sul suolo, senza alcuna impermeabilizzazione, e che i liquami si cumulavano e disperdevano a valle direttamente dal terreno («i liquami praticamente avevano invaso il terreno, un fossato pieno di liquami dovuti al letame»);
che, inoltre, l'imputato non aveva alcuna documentazione relativa all'attività di fertirrigazione;

3.3.a norma dell'art. 185, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 152 del 2006, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto «le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la • produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori de/luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi