Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2013, n. 12555
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In caso di provvedimento amministrativo costitutivo della natura demaniale di un bene, lo stesso è sufficiente a determinare la inesistenza o il superamento di ogni controversia sul carattere non più pubblico dei terreni, quando il decreto amministrativo che "sdemanializza" un'area ha natura solo dichiarativa, come accade di regola per il demanio idrico, lacuale e fluviale, e lo stesso può ritenersi legittimo e incontestabile solo se i fatti su cui si fonda siano veri, potendosi, dal loro travisamento, dedurre l'illegittimità dell'atto stesso, che è quindi invalido e da disapplicare. (Nella specie la S.C. ha enunciato il principio rilevando che la sdemanializzazione del terreno vicino al fiume Tanaro era intervenuta per evento naturale accertato dall'amministrazione nel 1966 e l'intervento dell'uomo successivo si era verificato solo dopo che le aree avevano perso il loro carattere pubblico e demaniale).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. F F - rel. Consigliere -
Dott. D V R M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 33434 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2006, proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, in persona del Ministro in carica ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato e dalla stessa rappresentato e difeso;
- ricorrente -
contro
A M e A D, anche quali eredi di AROSSA A, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Flaminia n. 325, presso lo studio dell'avv. M D V, rappresentati e difesi, per procura a margine del controricorso, dall'avv. C G del foro di Asti C.F. RSSMHL27M30F863T;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1744/05 del 10 giugno - 4 novembre 2005;
Udita, all'udienza del 23 aprile 2013, la relazione del consigliere Dott. F F;
Sentito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott. G A, che conclude per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14 luglio 1999, M, A e D A, quali comproprietari di un terreno in Comune di Covone, in C.T. a F. 9, P.le 155 e 265, al quale si era unita da epoca remota e per eventi naturali una formazione di terreno alluvionale già costituente alveo del fiume Tanaro, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino il Ministero dei Lavori pubblici per essere dichiarati comproprietari di tali aree ai sensi dell'57c7a47561e9::LR9288A5A72E8FAD8EEA2E::1942-04-04" href="/norms/codes/itatextxiy5esgw507cfi/articles/itaartj4i5y22j7kgfmu?version=303cb8f5-7409-5ae9-92ef-57c7a47561e9::LR9288A5A72E8FAD8EEA2E::1942-04-04">art. 941 c.c.. Ad avviso degli attori, l'avvenuta sdemanializzazione di dette aree era stata già dichiarata dal magistrato del Po che, dopo gli accertamenti del Genio civile di Asti, con decreti del 14 novembre e del 29 dicembre 1966, aveva delimitato la riva sinistra del fiume con una planimetria allegata al secondo provvedimento da cui risultava che il terreno di cui alla citazione era divenuto privato. Con la citazione gli Arossa chiedevano che fosse dichiarato il loro acquisto della proprietà della formazione di terreno che precede, anche ai sensi degli artt. 942 e 946 c.c. nella versione vigente all'epoca in cui la vicenda si era verificata.
Il Ministero dei lavori pubblici si costituiva ed eccepiva la incompetenza dell'adito tribunale a favore di quella del Tribunale regionale delle acque pubbliche che, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. b, doveva conoscere, quale giudice
specializzato, le "controversie circa i limiti dei corsi o bacini dei loro alvei e sponde".
Il Tribunale di Torino rigettava l'eccezione d'incompetenza del Ministero, per essere stata già accertata dalla P.A. la sdemanializzazione delle aree con i decreti sopra richiamati del 1966 in applicazione della disciplina legale precedente alla entrata in vigore della L. 5 gennaio 1994, n. 37, oggi confluita nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);riteneva nel
merito applicabile alla fattispecie la disciplina dell'alluvione impropria, di cui al previgente art. 942 c.c. e dichiarava acquisita alla finitima proprietà degli attori l'area emersa dalle acque del fiume.
L'appello del Ministero contro tale sentenza è stato rigettato dalla Corte d'appello di Torino con sentenza n. 1744 del 4 novembre 2005, che ha condannato l'appellante alle spese di causa, per essere già intervenuta, alla data della citazione la sdemanializzazione naturale delle aree in contestazione da qualificare di proprietà degli Arossa.
Per la cassazione della sentenza che precede, propone ricorso di due motivi notificato il 22 - 27 novembre 2006 il Ministero delle Infrastrutture, succeduto - a quello dei Lavori pubblici che aveva proposto l'appello cui replicano, con controricorso, M ed D A, anche quali eredi di A Arossa.
MOTIVI DELLA DECISIONE