Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2023, n. 05245
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Testo completo
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10870/2018R.G. proposto da M S, con domicilio eletto in Roma, via Paolo di Dono n. 3/A, presso lo studio dell’avvocato V M, rappresentato e difeso dall’avvocato A P;
–ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia;
–controricorrente – avverso la sentenza n. 9132/17, depositata il 27 ottobre 2017, della Commissione tributaria regionaledella Campania;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022, dal Consigliere dott. L P;
CATASTOlette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. C M, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in via di subordine, per il suo integralerigetto.
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza n. 9132/17, depositata il 27 ottobre 2017, la Commissione tributaria regionale della Campaniaha rigettato l’appello proposto da M S, così integralmente confermando il decisumdi prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso a rettifica dei dati di classamento proposti dalla parte con dichiarazione docfa, ed in relazione ad unità immobiliari per le quali era stata proposta la classe 2delle categorie A / 2 e C / 6 , classe rideterminata rispettivamente nelle classi 4 e 3. Il giudice del gravame ha rilevato che andavano condivise le conclusioni cui era pervenuto i l giudic e del primo grado di giudizio atteso che, -in difetto di «allegazione di concreti elementi probanti atti ad inficiarel'avviso di accertamento contestato in causa», - emergeva «la correttezza del classamento dell'immobile in questione in relazione altresì all'egual trattamento riservato ad immobili simili inseriti nella stessa zona censuaria ed addirittura co nfinanti con quelli di che trattasi.». 2. -M S ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi;
l’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. Fissato all’udienza pubblica del 1 dicembre2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti,che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. –Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in l. n. 1249 del 1939, al d.p.r. n. 1142 del 1949 ed al d.l. n. 70 del 1988, art. 11, c. 1, conv. in l. n. 154 del 1988, deducendo, in sintesi, che nella fattispecie: -la rettifica di classamento era stata operata senza dar conto delle ragioni poste a fondamento dell’attribuzione delle (superiori) classi di merito, indifetto di sopralluogo e di ogni contraddittorio con la parte dichiarante;
-le caratteristiche tipologiche, e lo stesso fattore posizionale delle (sedici) unità immobiliari in contestazione, escludevano la fondatezza della rettifica operata dall’amministrazione;
- il riscontro comparativo operato con riferimento a unità immobiliari contermini dava diversamente conto, per un verso, della correttezza della proposta di classamento contenuta nella dichiarazione docfa e, per il restante, delle diverse caratteristiche tipologiche e costruttive delle unità immobiliari utilizzate dall’amministrazione a comparazione delle classi di merito attribuite;
- la stessa variazione di consistenza operata in avviso di accertamento avrebbe imposto il previo sopralluogo;
-in ragione di quanto sin qui denunciato emergeva, dunque, che il giudice del gravame aveva definito la controversia sulla base di una motivazione apparente. Il secondo motivo recala denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.l.n. 16 del 1993, art. 2, conv. in l. n. 75 del 1993, ed al d.m. n. 701 del 1994, sull’assunto che la tesi di controparte, - sulla comparabilità
–ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia;
–controricorrente – avverso la sentenza n. 9132/17, depositata il 27 ottobre 2017, della Commissione tributaria regionaledella Campania;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2022, dal Consigliere dott. L P;
CATASTOlette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. C M, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in via di subordine, per il suo integralerigetto.
FATTI DI CAUSA
1. – Con sentenza n. 9132/17, depositata il 27 ottobre 2017, la Commissione tributaria regionale della Campaniaha rigettato l’appello proposto da M S, così integralmente confermando il decisumdi prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento catastale emesso a rettifica dei dati di classamento proposti dalla parte con dichiarazione docfa, ed in relazione ad unità immobiliari per le quali era stata proposta la classe 2delle categorie A / 2 e C / 6 , classe rideterminata rispettivamente nelle classi 4 e 3. Il giudice del gravame ha rilevato che andavano condivise le conclusioni cui era pervenuto i l giudic e del primo grado di giudizio atteso che, -in difetto di «allegazione di concreti elementi probanti atti ad inficiarel'avviso di accertamento contestato in causa», - emergeva «la correttezza del classamento dell'immobile in questione in relazione altresì all'egual trattamento riservato ad immobili simili inseriti nella stessa zona censuaria ed addirittura co nfinanti con quelli di che trattasi.». 2. -M S ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi;
l’Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. Fissato all’udienza pubblica del 1 dicembre2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1, conv. in l. n. 15 del 2022, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti,che non hanno fatto richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. –Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in l. n. 1249 del 1939, al d.p.r. n. 1142 del 1949 ed al d.l. n. 70 del 1988, art. 11, c. 1, conv. in l. n. 154 del 1988, deducendo, in sintesi, che nella fattispecie: -la rettifica di classamento era stata operata senza dar conto delle ragioni poste a fondamento dell’attribuzione delle (superiori) classi di merito, indifetto di sopralluogo e di ogni contraddittorio con la parte dichiarante;
-le caratteristiche tipologiche, e lo stesso fattore posizionale delle (sedici) unità immobiliari in contestazione, escludevano la fondatezza della rettifica operata dall’amministrazione;
- il riscontro comparativo operato con riferimento a unità immobiliari contermini dava diversamente conto, per un verso, della correttezza della proposta di classamento contenuta nella dichiarazione docfa e, per il restante, delle diverse caratteristiche tipologiche e costruttive delle unità immobiliari utilizzate dall’amministrazione a comparazione delle classi di merito attribuite;
- la stessa variazione di consistenza operata in avviso di accertamento avrebbe imposto il previo sopralluogo;
-in ragione di quanto sin qui denunciato emergeva, dunque, che il giudice del gravame aveva definito la controversia sulla base di una motivazione apparente. Il secondo motivo recala denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.l.n. 16 del 1993, art. 2, conv. in l. n. 75 del 1993, ed al d.m. n. 701 del 1994, sull’assunto che la tesi di controparte, - sulla comparabilità
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