Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/01/2018, n. 00455
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 23995-2012 proposto da: QUADRIFOGLIO SUA SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato G M G, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, FRANCESCO D'ADDARIO giusta delega a margine;- ricorrente -contro ISTITUTO SAN SALVATORE;- intimato - avverso la sentenza n. 73/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 19/07/2012;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. LIANA M T Z;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M V che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;udito per il ricorrente l'Avvocato D'ADDARIO che si riporta agli atti. R.G. 23995/2012 ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 1. L'Istituto San Salvatore in data 9 marzo 2010 proponeva alla Quadrifoglio S.p.A. Servizi Ambientali Area Fiorentina istanza di rimborso dell'Iva versata sin dall'anno 2005 sulla TARSU/TIA assolta relativamente ad immobili di sua proprietà. Di seguito impugnava il diniego opposto dalla società Quadrifoglio e la commissione tributaria provinciale di Firenze accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Toscana sul rilievo che sulla questione di giurisdizione si era formato il giudicato e che il contribuente aveva instaurato una normale azione di indebito non avendo impugnato provvedimento alcuno, per il che era soggetto al termine prescrizionale decennale in quanto il termine decadenziale biennale stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo numero 546/1992 era applicabile solo nel caso in cui il concessionario avesse svolto la domanda di restituzione dell'Iva nei confronti dell'agenzia delle entrate. Inoltre, data la natura tributaria sia della TARSU che della TIA, le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti non erano assoggettabili ad Iva, ostandovi anche la normativa comunitaria ed in particolare la direttiva 2006/112 che esclude in via generale l'assoggettamento ad Iva di diritti, canoni e contributi percepiti da enti pubblici per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità. 2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Quadrifoglio S.p.A. Servizi Ambientali Area Fiorentina affidato a sette motivi illustrati con memoria. L'Istituto San Salvatore non si è costituito in giudizio. 3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 546/1992 e 2946 cod. civ. nonché insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Sostiene che il ricorso proposto avverso il diniego di restituzione della somma corrisposta per Iva era inammissibile poiché il contribuente non aveva impugnato l'atto impositivo costituito dalle fatture. 4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 2, 19 e 21 del decreto legislativo 546/1992 e 2946 cod. civ.. Sostiene che, essendo state emesse le fatture, doveva applicarsi per il rimborso non già il termine decennale ma, piuttosto, il diverso termine decadenziale di 60 giorni previsto dalla disciplina che regola il ricorso giurisdizionale avanti il giudice tributario, posto che la fattura, costituendo l'atto con il quale viene comunicata all'utente TIA l'ammontare della tariffa da lui dovute degli accessori, risulta ricompreso tra gli atti impugnabili sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 546/92. 5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 2, 19 e 21 del decreto legislativo 546/1992 ed all'articolo 2946 cod. civ.. Sostiene che il rimborso dell'Iva, in assenza di diversa disciplina, è soggetto al termine generale di decadenza biennale previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 546/1992. 6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 546/1992, 4 e 38 del d.p.r. 633/72, 2946 cod. civ. e 37 cod. proc. civ.. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che il termine di decadenza biennale previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 546/1992 si applicasse solo nei casi in cui fosse stato il concessionario a richiedere il rimborso dell'Iva all'agenzia delle entrate mentre il contribuente poteva citare in giudizio il concessionario nel diverso termine di prescrizione decennale.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi