Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2007, n. 6964
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Il diritto all'indennità per i miglioramenti apportati al fondo, spettante all'affittuario ai sensi dell'art. 17, secondo comma, legge 3 maggio 1982 n. 203, ha carattere risarcitorio, in quanto sostituisce la diminuzione al patrimonio del medesimo derivante e, pertanto, sulla stessa compete la rivalutazione monetaria, occorrendo determinare il valore dell'incremento conseguito dal fondo con riferimento alla data di cessazione del contratto, sicché non rilevano gli eventi successivi, quali il degrado sopravvenuto tra la data di cessazione del rapporto e quella successiva della riconsegna.
In tema di contratti agrari, l'esercizio da parte dell'affittuario del diritto di ritenzione spettantegli fino al pagamento dell'indennità per i miglioramenti apportati al fondo, ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203, comportando l'obbligo di custodia del bene con la diligenza del buon padre di famiglia, vincola il detentore ad assicurare la conservazione del fondo in buono stato, tale che ne assicuri la produttività secondo la sua destinazione, condizione che invece verrebbe a mancare se il terreno venisse lasciato abbandonato e incolto. Il conduttore è tenuto, comunque, durante il periodo di ritenzione, al pagamento del canone convenzionale quale corrispettivo del godimento del fondo, includente, come tale, la percezione dei frutti, che non può, dunque, costituire la fonte di un'obbligazione risarcitoria a titolo di danno. (Nella specie la corte di merito aveva determinato l'ammontare dell'indennità spettante agli affittuari per le migliorie apportate al fondo e la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso del proprietario e del nuovo affittuario - che era intervenuto per reclamare i danni causa la mancata disponibilità del bene perché oggetto di ritenzione - secondo cui era stato erroneamente escluso che la percezione dei frutti dopo la scadenza contrattuale obbliga gli affittuari, anche se titolari del diritto di ritenzione, al risarcimento dei danni).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIO ISTITUTO PAVONI - in persona del suo Presidente pro-tempore sig. Mario Rinaldini -, DI PIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VAL GARDENA 35, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO GUIDI, difesi dall'avvocato ENRICO PEREGO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CO IU, CO AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO GELERA, che li difende unitamente all'avvocato DIEGO CINQUETTI, giusta delega 200 in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 479/03 della Corte d'Appello di BRESCIA, sezione specializzata per le controversie agrarie, emessa il 6/06/03, depositata il 20/09/03, R.G. 139/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/07 dal Consigliere Dott. CALABRESE Donato;
udito l'Avvocato Enrico PEREGO;
udito l'Avvocato Diego CINQUETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sezione specializzata agraria del Tribunale di Brescia con sentenza non definitiva del 7.2.1997 (che veniva confermata nei successivi gradi) accertava la scadenza al 10.11.1997 del contratto d'affitto relativo al fondo "Cadevilla", posto nei Comuni di Orzinuovi e Orzivecchi, di proprietà del Pio Istituto Pavoni, condotto dai fratelli CO IA e IA, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per l'accertamento delle migliorie apportate dagli affittuari al fondo.
Nel contempo veniva proposta dal predetto istituto domanda di risarcimento dei danni da occupazione senza titolo del fondo da parte dei CO per il tempo successivo alla scadenza del 10.11.1997 e nel relativo giudizio (come nell'altro) interveniva volontariamente CI Pietro, cui l'ente proprietario aveva concesso in affitto il fondo con decorrenza dall'11.10.1997, il quale instava a sua volta per il risarcimento dei danni da mancata disponibilità del podere.
La stessa Sezione specializzata agraria del Tribunale di Brescia, riunite le cause, con sentenza definitiva del 22.10.2001 accertava il diritto di CO IA e IA all'indennizzo per un importo di L. 149.987.500, dichiarava che gli stessi avevano legittimamente esercitato il diritto di ritenzione, respingeva le domande risarcitorie ex adverso proposte.
Gravata la pronuncia dall'Istituto e, in via incidentale, dai CO e dal CI, la Corte d'appello di Brescia/Sezione specializzata agraria con sentenza del 20.9.2003 modificava la sentenza di primo grado determinando l'ammontare spettante ai CO in Euro 129.252,62 con conferma nel resto.
Avverso la sentenza d'appello il Pio Istituto Pavoni e CI Pietro, congiuntamente, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi. CO IA e CO IA hanno resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo i ricorrenti adducono che la Corte d'appello di Brescia/sezione specializzata agraria ha omesso l'esame della questione decisiva relativa alla riduzione al 50% - perché metà dell'opera era stata realizzata dall'altro affittuario (dell'altra porzione del fondo alla quale lo stesso aveva rinunciato in favore di CI) CO GI - dell'importo di Euro 129.252,62 liquidato quale valore indennizzabile in favore di CO IA e IA. In specie deduce che la Corte, in violazione degli art. 2697 c.c. e art. 132 c.p.c., dopo aver dato atto dell'esistenza di "due corpi di fabbrica costituenti la duplice stalla", non motiva la mancata divisione per due del costo di costruzione invecchiato stimato dal ctu e senza che i CO IA e IA avessero dato la prova di aver realizzato tutti i due corpi di cui si compone la stalla.
il motivo non è fondato.
Emerge invero dalla sentenza impugnata che l'argomento inerente alla quantificazione dell'indennità è stato investito anche dal gravame proposto in via incidentale dai litisconsorti CO IA e IA, i quali, in un'ottica diametralmente opposta, hanno lamentato l'incongruità per difetto della quantificazione attuata dal primo giudice, dolendosi, pure, che l'incremento di valore fosse stato calcolato in riferimento all'intero fondo di ettari 79.94.58