Cass. civ., SS.UU., ordinanza 18/06/2019, n. 16341

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 18/06/2019, n. 16341
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16341
Data del deposito : 18 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20251-2018 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE DI ROMA, con ordinanza depositata il 3/07/2018 (r.g. n. 956/2018) nella causa tra: CAPRI S.R.L. - ricorrente non costituitasi in questa fase -

contro

A.M.A.;
- resistente non costituitasi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2019 dal Consigliere R G C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale FEDERICO SORRENTINO, il quale chiede che la Corte di cassazione a sezioni unite dichiari la giurisdizione del giudice tributario, con le conseguenze di legge.

Fatti di causa

Con sentenza n. 615827/2017 del 9 marzo 2017 la Commissione tributaria provinciale di Roma dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ritenendo devoluta al giudice ordinario la controversia promossa dalla società Capri s.r.l. contro l'AMA S.p.A., avente ad oggetto l'opposizione all'avviso di accertamento relativo all'omessa dichiarazione TARI per gli anni d'imposta 2009/2014. In esito alla rituale translatio judicii, il Tribunale di Roma, 2^ sezione civile, sospendeva il giudizio sollevando innanzi a queste Sezioni Unite conflitto di giurisdizione con ordinanza del 3 luglio 2018, ritenendo la controversia devoluta alla giurisdizione tributaria. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario. Le parti del giudizio di merito, alle quali l'ordinanza per il regolamento è stata comunicata, non si sono costituite. Ragioni della decisione 1. Va premesso che il giudizio di merito, secondo quanto riportato dall'ordinanza denunciante il conflitto di giurisdizione, riguarda l'impugnazione avverso l'avviso di accertamento per omessa dichiarazione Ta.ri (anni di imposta dal 2009 al 2014), ma, in realtà, per come evincibile dagli atti allegati, l'accertamento, essendo stata la Ta.ri. introdotta a decorrere dal 2014, ha ad oggetto, per gli anni Ric. 2018 n. 20251 sez. SU - ud. 16-04-2019 -2- precedenti, i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani di cui la TARI ha preso il posto, ovvero la TARES e la TIA-1. 2. Ciò posto, come già ritenuto da queste Sezioni Unite, è fermo l'orientamento per cui le controversie relative alla tariffa di igiene ambientale - c.d. TIA/1- non costituendo un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal D.P.R. 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario - vd. Cass., S.U., n. 14903 del 21/6/2010, Cass., S.U., n. 23114 del 12/11/2015, Cass., S.U., n. 26268 del 20/12/2016, Cass., S.U., n. 8822/2018, Cass., S.U., n. 30426/2018, che ha pure ricordato le conformi affermazioni espresse da Corte cost., (sent.) n. 238/2009 e Corte cost. (ord.) n. 64/2010 -.
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