Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 06/11/2024, n. 28541
Ordinanza
6 novembre 2024
Ordinanza
6 novembre 2024
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Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, i motivi d'impugnazione, se prospettano una pluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria delle norme violate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una negazione della regola della chiarezza e richiedono un intervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 18922/2017 Numero sezionale 4775/2024 Numero di raccolta generale 28541/2024 Data pubblicazione 06/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta da: Oggetto: ENRICO MANZON Presidente Accertamento – Art. 39 d.P.R. GIOVANNI LA ROCCA Consigliere n. 600 del 1973 GIACOMO MARIA NONNO Consigliere Ud.26/09/2024 MARIA GIULIA PUTATURO Consigliere CC DONATI VISCIDO DI NOCERA RAFFAELLA BROGI Consigliera-Relatrice ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18922/2017 R.G. proposto da: IO C SAS DI IO LE, IO LE, IO SI, IO IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L RIZZO N 62, presso lo studio dell'avvocato STUDIO GUARINO e rappresentati e difesi dall'avvocato CARISTO UGO ([...]) -ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende Numero registro generale 18922/2017 Numero sezionale 4775/2024 Numero di raccolta generale 28541/2024 Data pubblicazione 06/11/2024 -controricorrente- avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 853/2017 depositata il 01/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dalla Consigliera RAFFAELLA BROGI. Rilevato che:
1. La Commissione Tributaria Regionale della Campania (hinc: CTR), con sentenza n. 853/2017 depositata in data 01/02/2017, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 12874/2015, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto l'appello proposto dalla Società BI C. s.a.s. di BI HE, nonché dei sig.ri BI IM NZ e HE avverso gli avvisi di accertamento notificati – sia alla società che ai soci – in relazione all'anno di imposta 2009. 2. La CTR ha ritenuto che, in presenza di irregolarità nella contabilità, l'amministrazione finanziaria potesse procedere a rettifica analitica ai sensi dell'art. 39, primo comma, d.P.R. 29/09/1973, n. 600, dimostrando l'inesattezza o l'incompletezza delle scritture contabili, avvalendosi di presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2929 cod. civ. In presenza di un'inattendibilità totale delle scritture l'ufficio è autorizzato, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, a procedere in via induttiva, avvalendosi anche di semplici indizi, sforniti dei requisiti necessari per costituire prova presuntiva. Ha rilevato, poi, che la presenza dei requisiti per procedere all'accertamento induttivo non escludeva il ricorso al metodo analitico per determinate operazioni e che, nel caso di specie, la società e i soci avrebbero dovuto documentare le ragioni 2 di 8 Numero registro generale 18922/2017 Numero sezionale 4775/2024 Numero di raccolta generale 28541/2024 Data pubblicazione 06/11/2024 economiche che giustificano una gestione non in linea con i normali criteri di economicità dell'attività.
3. Avverso la sentenza della CTR la società e i soci hanno proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.
4. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e 2729 cod. civ. e l'omessa valutazione critica degli elementi di prova raccolti nel corso del procedimento in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
1.1. La ricorrente rileva che la CTR, accogliendo le censure dell'Agenzia delle Entrate, ha ritenuto la scarsa redditività dell'impresa quale unico e sufficiente presupposto per considerare plausibili le presunzioni degli studi di settore. L'avviso di accertamento doveva, tuttavia, dimostrare la grave incongruenza tra lo scostamento dei ricavi dichiarati e quelli determinabili in base agli standard. La motivazione dell'accertamento deve essere integrata con le ragioni sollevate dal contribuente in sede di invito al contraddittorio e il motivo per cui non siano state condivise. L'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, ma deve condizionare la valutazione del giudice di merito circa