Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2019, n. 06757

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2019, n. 06757
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06757
Data del deposito : 12 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VOLPE GIUSEPPE, n. il 06/06/1988;
aVVCir50 l'ordinanza n. 29/2018 del Tribunale della Libertà di L'Aciaa deì 01/02/2018;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. A E;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Maria Fran- cesca Loy, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di l'Aquila, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da V G avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Pescara del 13/01/2018 di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di detenzione di una pistola cal. 38 caricata con sei proiettili e con matricola abrasa, nonché di altre sette cartucce dello stesso calibro. Si premette che l'ordinanza impugnata contiene alcune inversioni dei nominativi dei soggetti coinvolti nella vicenda e, cioè, dei fratelli V M e V G. Nella sintetica esposizione di alcuni passaggi dell'ordinanza impugnata, per facilitare la comprensione, si indicherà il nominativo del soggetto indicato dal Tribunale e, lad- dove esso sia stato erroneamente invertito, sarà indicato tra parentesi il soggetto, al quale l'annotazione è effettivamente riferibile. L'arma e i proiettili erano stati rinvenuti a seguito di perquisizione ed erano stati nascosti nella cappa di cucina dell'appartamento sito in Pianella, c.da Quercia dell'Ompiso 20, ove V G era ristretto agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento per omicidio volontario, reato per il quale era stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione dalla Corte di assise di appello di Bari. Secondo la tesi difensiva, l'arma era stata ivi riposta a sua insaputa dal fratello V M (con lui convivente), durante gli orari in cui V G era auto- rizzato ad uscire da casa per attendere alle proprie esigenze di vita. A sostegno di tale tesi, la difesa depositava il contratto di locazione stipulato da V G (rectius: V M) nonché le ricevute di versamento dei canoni da parte del medesimo (rectius: V M) ai locatori;
secondo tale impostazione, ciò com- provava che in realtà l'abitazione era nella disponibilità del solo V M. Il Tribunale ha escluso che la difesa avesse dimostrato la convivenza dei due fra- telli nell'abitazione, in quanto il contratto di affitto e le ricevute di pagamento prodotte non avevano data certa. Peraltro, persino a voler ritenere che effettivamente il con- tratto di affitto fosse stato stipulato da V G (rectius: Michele) quale con- duttore, doveva rilevarsi che il 20/09/2017 era stato concesso a V M (rec- tius: V G) il permesso di uscire due ore al giorno, sul presupposto dell'as- senza di persone nell'abitazione, che potessero provvedere alle sue esigenze di vita. Al massimo V G (rectius: V M) poteva aver stipulato un con- tratto di affitto, per dotare il fratello di un'abitazione dove rimanere agli arresti do- miciliari. Né poteva presumersi che l'indagato nascondesse la pistola in una parte dell'abi- tazione frequentata dal fratello V M, alla quale potevano avere accesso eventuali ospiti. La "confessione" di V G (rectius: V M) era priva di rischi per il medesimo, in quanto resa in assenza di difensore ed inutilizzabile per il medesimo, ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen.. In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha rilevato che V M (rectius: V G), nel quinquennio, aveva riportato una condanna per evasione, irre- vocabile in data 08/03/2014, e che la stessa era ostativa alla concessione degli
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