Cass. civ., sez. VI, ordinanza 29/08/2018, n. 21275
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 10759-2017 proposto da: MAZZE° M C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MICLIGLINO n.19, presso lo studio dell'avvocato A M, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato R L;- ricorrente -contro GENERALI ITALIA S.P.A. P.I.00885351007, conferitaria con decorrenza 01/07/2013 del complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo della Direzione per l'Italia di Assicurazioni Generali S.P.A. in favore di INA ASSITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO n.28, presso lo studio dell'avvocato G C, che la rappresenta e difende;- controricorrente -contro COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI C.F.84002310161, in persona del Commissario Pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI n.268/A, presso lo studio dell'avvocato A P, rappresentato e difeso dall'avvocato G M;- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2927/2016 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 07/10/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. C G. Ric. 2017 n. 10759 sez. M3 - ud. 03-05-2018 -2- 10759/2017 La Corte Rilevato che: Con atto di citazione notificato il 12 marzo 2011 M C M conveniva davanti al siiudice di pace di Treviglio il Comune di Fornovo San Giovanni per il risarcimento, ex articolo 2051 c.c. e in subordine ex articolo 2043 c.c., dei danni subiti per un incidente stradale del 14 novembre 2010 su una strada del suddetto Comune, ove l'attore avrebbe perso il controllo della sua auto per il fango, in assenza di segnaletica, illuminazione e e in presenza invece di una banchina cedevole. Il Comune resisteva e, autorizzato, chiamava in causa Generali Assicurazioni S.p.A. Il giudice rigettava con sentenza del 12 novembre 2012. Avendo il Mazzeo proposto appello, lo rigettava il Tribunale di Bergamo con sentenza del 7 ottobre 2016. Il Mazzeo ha presentato ricorso articolato in tre motivi;si difendono con controricorso e ricorso incidentale - affidato ad un unico motivo - il Comune e con controricorso la compagnia assicuratrice. Sussistono memorie del ricorrente principale e di Generali Assicurazioni S.p.A. Ritenuto che:1. Preliminarmente deve rilevarsi che la memoria del ricorrente risulta inammissibile, in quanto inviata a mezzo posta e pervenuta il 30 aprile 2018CCe-ya_. ,\A 9- cet ck)L 2. In primo luogo deve essere esaminato il ricorso principale. V A 2.1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c. e omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo, ex articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., facendo riferimento nella rubrica anche al nesso di causalità. Il giudice d'appello avrebbe ritenuto non provato il nesso causale tra le caratteristiche della strada comunale e il danno, e pertanto non avrebbe adeguatamente esaminato gli atti e valutato l'esito del compendio istruttorio. A sostegno, si richiamano dichiarazioni di testimoni nonché ulteriori elementi probatori, per giungere così ad affermare che "le circostanze e le prove richiamate confermano una situazione di pericolo oggettivo non prevedibile e non evitabile", onde sussisterebbe il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Vengono pure invocati asseriti elementi da cui discenderebbe prova presuntiva, sempre a dimostrazione del suddetto nesso causale. Il motivo, in effetti, non contiene una denuncia né di violazione né di falsa applicazione della norma invocata in rubrica - l'articolo 2051 c.c. -, bensì, come già costituisce un sintomo il congiunto riferimento tanto al n.3 quanto al n.5 dell'articolo 360, primo comma, c.p.c., offre una serie di considerazioni volte a direttamente censurare la ricostruzione della quaestio facti. E anche qualora - tramite una notevole forzatura, in realtà - la censura fattuale potesse qualificarsi indiretta, ovvero riversata attraverso il vizio motivazionale, il motivo viene a collocarsi del tutto al di fuori dei limiti del controllo della motivazione così come conformato dal vigente testo dell'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. alla luce dell'interpretazione del celebre e immediato intervento nomofilattico di S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014. Il motivo in esame, a ben guardare, lungi dal denunciare violazione o falsa applicazione dell'articolo 2051 c.c., postula che ciò emerga solo all'esito di una ricostruzione del fatto direttamente prospettata in via alternativa a quella illustrata nella sentenza impugnata, oltrepassando quindi i limiti evincibili da Cass. n. 11892/2016, ove, appunto sulla scorta di S.U. n. 8053/2014, si precisa che "il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante". Il motivo, pertanto, è manifestamente inammissibile.
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