Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2021, n. 10999
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Testo completo
e SENTENZA sul ricorso 6019-2015 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE EUROPA
190, (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE), presso lo studio dell'Avvocato ANNA TERESA LAURORA, che la rappresenta 2020 e difende unitamente all'avvocato S L;
2787
- ricorrente -
contro
MOSCA DOMENICA;
- intimata - avverso la sentenza n. 384/2014 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/09/2014 R.G.N. 199/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. A P P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato STEFANIA STAZI per delega verbale Avvocato S L. RG 6019/2015
FATTO
1. Con sentenza del 27 settembre 2014, la Corte d'appello di Brescia rigettava l'appello di Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione al decreto con il quale la dipendente Domenica Mosca le aveva ingiunto il pagamento di somme liquidate in una sentenza in suo favore nei confronti della datrice, nonostante i due tentativi di pagamento da questa effettuati, in quanto inidonei alla costituzione in mora della creditrice e pertanto non estintivi dell'obbligazione.
2. A motivo della decisione, la Corte territoriale richiamava le disposizioni del d.Ig. 231/2007 e in particolare dell'art. 49, in merito alle limitazioni e rigorose modalità da osservare: nel trasferimento, a qualsiasi titolo, di denaro, libretti di risparmio bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera;
per il trasferimento per contanti, tramite intermediari abilitati (e Poste Italiane s.p.a. tra essi) mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti, secondo un regolamento negoziale tra disponente ed intermediario qualificabile come contratto di deposito irregolare con prestazione al terzo (il beneficiario), ai sensi dell'art. 1777, primo comma c.c. in relazione all'art. 1782 c.c.: con effetto di estinzione del debito, ai sensi dell'art. 1277 c.c., della comunicazione di accettazione dal debitore e, nei casi di mora del creditore, di liberazione del debitore dall'obbligazione, per effetto dell'eseguito deposito accettato ovvero validato, a norma dell'art. 1210 c.c.
3. Tuttavia, non producendosi tali effetti per i pagamenti in cui siano parte banche o Poste Italiane s.p.a., per il venir meno della peculiare connotazione di terzietà dell'intermediario alla transazione, la Corte bresciana escludeva che i due tentativi di pagamento compiuti dalla debitrice appellante (con bonifico domiciliato presso qualsiasi ufficio postale, emesso ad ottobre 2010 e non riscosso fino alla scadenza della sua validità, il 29 aprile 2011;
con assegno postale vidimato indirizzato, come da richiesta della creditrice, presso lo studio del suo difensore, neppure riscosso entro il termine di validità, dal 20 giugno al 17 agosto 2011) integrassero le modalità prescritte dalla legge per la valida costituzione in mora della lavoratrice, nonostante la contrarietà a correttezza e RG 6019/2015 buona fede della sua condotta, valutabile ai soli fini di escludere la decorrenza degli interessi.
4. Con atto notificato il 11 marzo 2015, la società ricorreva per cassazione con due motivi;
la lavoratrice, pur ritualmente intimata, non svolgeva difese.
5. Assegnata per la trattazione all'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380b1s c.p.c. ed acquisite le conclusioni scritte rassegnate dal P.G., a norma dell'art. 380bisl c.p.c., nella ravvisata insussistenza dei presupposti, la causa era quindi rinviata a nuovo
VIALE EUROPA
190, (AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE), presso lo studio dell'Avvocato ANNA TERESA LAURORA, che la rappresenta 2020 e difende unitamente all'avvocato S L;
2787
- ricorrente -
contro
MOSCA DOMENICA;
- intimata - avverso la sentenza n. 384/2014 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/09/2014 R.G.N. 199/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. A P P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato STEFANIA STAZI per delega verbale Avvocato S L. RG 6019/2015
FATTO
1. Con sentenza del 27 settembre 2014, la Corte d'appello di Brescia rigettava l'appello di Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione al decreto con il quale la dipendente Domenica Mosca le aveva ingiunto il pagamento di somme liquidate in una sentenza in suo favore nei confronti della datrice, nonostante i due tentativi di pagamento da questa effettuati, in quanto inidonei alla costituzione in mora della creditrice e pertanto non estintivi dell'obbligazione.
2. A motivo della decisione, la Corte territoriale richiamava le disposizioni del d.Ig. 231/2007 e in particolare dell'art. 49, in merito alle limitazioni e rigorose modalità da osservare: nel trasferimento, a qualsiasi titolo, di denaro, libretti di risparmio bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera;
per il trasferimento per contanti, tramite intermediari abilitati (e Poste Italiane s.p.a. tra essi) mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti, secondo un regolamento negoziale tra disponente ed intermediario qualificabile come contratto di deposito irregolare con prestazione al terzo (il beneficiario), ai sensi dell'art. 1777, primo comma c.c. in relazione all'art. 1782 c.c.: con effetto di estinzione del debito, ai sensi dell'art. 1277 c.c., della comunicazione di accettazione dal debitore e, nei casi di mora del creditore, di liberazione del debitore dall'obbligazione, per effetto dell'eseguito deposito accettato ovvero validato, a norma dell'art. 1210 c.c.
3. Tuttavia, non producendosi tali effetti per i pagamenti in cui siano parte banche o Poste Italiane s.p.a., per il venir meno della peculiare connotazione di terzietà dell'intermediario alla transazione, la Corte bresciana escludeva che i due tentativi di pagamento compiuti dalla debitrice appellante (con bonifico domiciliato presso qualsiasi ufficio postale, emesso ad ottobre 2010 e non riscosso fino alla scadenza della sua validità, il 29 aprile 2011;
con assegno postale vidimato indirizzato, come da richiesta della creditrice, presso lo studio del suo difensore, neppure riscosso entro il termine di validità, dal 20 giugno al 17 agosto 2011) integrassero le modalità prescritte dalla legge per la valida costituzione in mora della lavoratrice, nonostante la contrarietà a correttezza e RG 6019/2015 buona fede della sua condotta, valutabile ai soli fini di escludere la decorrenza degli interessi.
4. Con atto notificato il 11 marzo 2015, la società ricorreva per cassazione con due motivi;
la lavoratrice, pur ritualmente intimata, non svolgeva difese.
5. Assegnata per la trattazione all'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380b1s c.p.c. ed acquisite le conclusioni scritte rassegnate dal P.G., a norma dell'art. 380bisl c.p.c., nella ravvisata insussistenza dei presupposti, la causa era quindi rinviata a nuovo
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