Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2023, n. 25272

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/06/2023, n. 25272
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25272
Data del deposito : 12 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Corte di Appello di Campobasso avverso la sentenza del 21/06/2022 del Tribunale di Isernia visti gli atti del procedimento a carico di: SRI N nato a Venafro il 26/10/1967;
visti il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E C;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L G, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Lette le conclusioni depositate dal difensore dell"imputato, Avv. G G, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale della Corte di Appello di Campobasso propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Isernia, in data 21 giugno 2022, ha dichiarato non doversi procedere per essere il delitto ascritto all'imputato N SRI non più previsto dalla legge come reato.

2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 635 cod. pen. Il Giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la condotta di danneggiamento contestato all'imputato, a seguito dell'entrata in vigore del d.l.gs. 7/2016, sarebbe divenuta priva di rilevanza penale in quanto consumata senza l'impiego di violenza e minaccia. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto che il reato sarebbe stato posto in essere in danno di un bene esposto alla pubblica fede con conseguente perfezione della fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1 cod. pen.
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