Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/01/2011, n. 390
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In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento - sentenza oppure ordinanza ex art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 - che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per somme relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi dell'art. 30 della legge n. 794 del 1942, nonostante detta sentenza fosse stata emanata all'esito di un procedimento svoltosi completamente nelle forme di un ordinario procedimento civile contenzioso).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D L M - Primo Presidente f.f. -
Dott. P V - Presidente di Sezione -
Dott. M A ? Consigliere -
Dott. P L ? rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. R R ? Consigliere ?
Dott. M L - Consigliere ?
Dott. C F - Consigliere ?
Dott. M U - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28586/2004 proposto da:
C G (CLCGNT47B02I389B), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell?avvocato V O, rappresentato e difeso dall?avvocato F R, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente ?
contro
T M (TRPMRA41P12B715B), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 140, presso lo studio dell?avvocato C R, rappresentato e difeso da se? medesimo;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3446/2004 della CORTE D?APPELLO di ROMA, depositata il 22/07/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/2010 dal Consigliere Dott. L PALLI;
uditi gli avvocati Raffaele MANFELLOTTO, TRAPAZZO Mario;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l?accoglimento, p.q.r.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso dell?avvocato Mario T il Pretore di Cassino emise il decreto ingiuntivo n. 3 del 12.1.1988 a carico di C Giacinto per il pagamento della somma di L. 1.995.650, oltre interessi e spese del giudizio monitorio, in relazione a spettanze professionali, per la rappresentanza e difesa prestate in un procedimento di revisione delle condizioni di divorzio svoltosi innanzi al locale tribunale. Si oppose l?ingiunto, tra l?altro deducendo di avere, in data 21.1.88, rimesso al professionista la complessiva somma di L.
2.403.435 da lui richiesta, piu? che sufficiente ad estinguerne l?effettivo credito.
Si costitui? l?opposto e resistette all?opposizione, a sua volta deducendo l?intempestivita? e comunque l?insufficienza de ricevuto pagamento.
La causa, dopo una lunga serie di rinvii variamente motivati, fu introitata in decisione e, sulla scorta delle acquisite risultanze documentali, decisa con sentenza n. 61/2001, con cui il decreto ingiuntivo venne revocato e l?opponente condannato al pagamento della somma in favore dell?opposto, di L. 354.000, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria ed alle spese del giudizio di opposizione.
Avverso tale decisione il C propose appello, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere alla data di notificazione del decreto ingiuntivo e conseguentemente non dovute le spese e competenze successive alla relativa emissione, compensarsi quelle del giudizio di primo grado e condannarsi l?opposto alla restituzione delle somme eccedenti il dovuto, oltre al pagamento delle spese di secondo grado. Al gravame resistette l?avvocato T, tra l?altro ed in via preliminare eccependone l?inammissibilita?, in considerazione della natura sostanziategli ordinanza decisoria L. n. 794 del 1942, ex art. 30, da attribuirsi al provvedimento impugnato, che come tale avrebbe dovuto considerarsi inappellabile.
Accogliendo tale eccezione la Corte d?Appello di Roma, con sentenza del 30.5.04, pubblicata il 22.7.04, dichiaro? inammissibile l?appello e condanno? l?appellante al pagamento, in favore dell?avvocato T, delle spese del grado.
Osservo? la corte capitolina che il provvedimento impugnato era riconducibile alla previsione di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, artt. 29 e 30, assoggettante al rito camerale anche le opposizioni a
decreto ingiuntivo per prestazioni professionali giudiziali forensi, sicche?, pur essendo stato emesso in forma di sentenza, in conformita? al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimita?, avrebbe integrato una sostanziale ordinanza, sottratta all?appello ed impugnabile soltanto con il ricorso per cassazione ai sensi dell?art. 111 Cost.. Tale procedura semplificata, da applicarsi anche quando il compenso si riferiva a prestazioni difensive rese davanti ad un giudice diverso da quello emittente il decreto ingiuntivo, cedeva al rito ordinario soltanto nell?ipotesi in cui l?opponente avesse contestato i presupposti stessi del diritto al compenso o l?effettiva esecuzione delle prestazioni, oppure ampliato il thema decidendum proponendo domande o eccezioni riconvenzionali:
il che non si era verificato nel caso di specie, in cui il C senza porre in discussione il preesistente rapporto professionale o l?effettivita? delle prestazioni, si era limitato a dedurre l?estinzione del debito in data antecedente alla notificazione del decreto ingiuntivo. Avverso tale sentenza il C propose ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resistette il T con controricorso.
La seconda sezione di questa Corte cui il ricorso era stato assegnato, con ordinanza interlocutoria del 1.12.2009, depositata il 18.3.2010 (coeva a quella di identico tenore, resa nel procedimento n. 28588/04, vertente tra le stesse parti e ad oggetto di analoghe questioni) ravvisate la non univocita? degli indirizzi giurisprudenziali di legittimita? al riguardo e comunque l?opportunita? di una pronunzia chiarificatrice delle Sezioni Unite, rimetteva la causa al Primo Presidente per l?eventuale assegnazione alle stesse, in ordine alla questioni relative: 1) al regime dell?ampliamento o meno del thema decidendum del giudizio di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 30, a seguito di eccezione di pagamento del credito portato dal decreto ingiuntivo;2) al regime impugnatone della sentenza erroneamente emessa all?esito del giudizio suddetto. Disposta l?assegnazione alle Sezioni Unite, la causa e? pervenuta alla pubblica udienza.
La difesa del ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1 - Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 323 e 329 c.p.c., L. n. 794 del 1942, art.30, con connessa omissione o insufficienza di motivazione,
censurandosi la dichiarazione d?inammissibilita? dell?appello, perche? basata su errati presupposti. In particolare la corte di merito, nel rilevare che non era stato contestato il rapporto di clientela, ne? la natura giudiziale del compenso, ma soltanto la misura di quest?ultimo a termini di