Cass. civ., sez. II, sentenza 23/07/2019, n. 19838
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 14882-2015 proposto da: C D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 35, presso lo studio dell'avvocato C M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A C;- ricorrente - 2019 contro 288 CASSA DI RISPARMIO PROVINCIA DI CHIETI;- intimata - avverso la sentenza n. 196/2013 della CORTE D'APPELLO di A L'AQUILA, depositata il 07/03/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2019 dal Consigliere A S;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A P che ha concluso per l'accoglimento del II° motivo di ricorso;udito l'Avvocato C A, difensore del ricorrente che ha chiesto raccoglimento del ricorso. RG. 14882 del 2015 C D - C Fatti di causa Con sentenza n. 37/2007, il Tribunale di Chieti revocava il decreto ingiuntivo n.15/2001, . emesso su istanza della Carichieti e, parzialmente accogliendo la domanda proposta in via monitoria da quest'ultima, condannava il C al pagamento della somma di C 49.727,73 oltre interessi convenzionali e commissioni massimoscoperto maturate a partire dal 1° ottobre 2000 (dovuta a titolo di coperto di c/c già intestato a. F R, nel frattempo deceduta, quindi azionato nei confronti degli eredi, tra cui il C). Veniva accertato in sentenza che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla baseYrituale prova scritta (estratto di conto corrente munito della certificazione di conformità apposta da un dirigente);che era allegata agli atti del ricorso, anche la scrittura privata del 12 ottobre 1998 e quella relativa all'affidamento di--£ «65.000 000 per lo sconto di effetti cambiari. In relazione al merito della controversia, evidenziava il Giudice di primo - grado che la commissione di massimo scoperto era stata espressamente pattuita nella misura dello 0, 5.00%, per cui era stata correttamente applicata;che le doglianze relative all'erroneo calcolo della valuta non potevano ritenersi provate, in quanto la consulenza di parte prodotta dall'opponente che aveva esaminato tutti i dati ricavabili dagli estratti conto senza muovere alcun rilievo al riguardo. Accertava, invece, che era RG. 14882 del 2015 C D - C stata illegittimamente applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e, richiamando la nota giurisprudenza della Suprema Corte, dichiarava la nullità della relativa clausola;nel contempo, tuttavia, rilevava la legittimità del tasso convenzionale applicato e riteneva corretta, perché conforme alla norma, l'applicazione della capitalizzazione dell'interesse a debito, al tasso convenzionale, su base annua. Alla luce di ciò, il primo giudice prendeva atto del conteggio predisposto dalla banca che prevedeva la capitalizzazione su base annua e, sulla scorta di esso, determinava nella minor misura sopra indicata il credito azionato. Interponeva appello C, il quale sottolineava come il decreto ingiuntivo fosse stato emesso, in origine, nei riguardi dei genitori in qualità di esercenti 'la potestà su di lui e sul fratello Matteo C, eredi per rappresentazione della loro nonna, Rocciol etti Francesca, alla cui eredità il genitore aveva rinunciato. Si accertava peraltro che lo stesso Matteo aveva rinunciato all'eredità, mentre il processo era proseguito nei riguardi di Davide. Davide C chiedeva la riforma della sentenza, di cui lamentava l'ingiustizia sotto molteplici profili. Resisteva la Carichieti, richiamando puntualmente le argomentazioni già -svolte in primo grado. A) La Corte di Appello dell'Aquila con sentenza non definitiva n. 196 del 2013 dichiarava sussistente la legittimazione passiva RG. 14882 del 2015 C D - C dell'appellante C Davide, erede puro e semplice di R F, dichiarava la nullità della clausola contrattuale pattuita nell'ambito del contratto di apertura che prevedeva la capitalizzazione degli interessi passivi e l'illegittimità della capitalizzazione annuale. Secondo la Corte di Appello C era erede puro e semplice della nonna R F perché, avendo depositato l'inventario oltre un anno dall'apertura della successione ai sensi dell'art. 489 cod. civ. era decaduto dal beneficio. Fondata era, invece, l'eccezione relativa alla composizione del credito sia in relazione alla misura dell'interesse passivo convenuto, che alla capitalizzazione applicata ad un contratto che era stato stipulato nel 1998. B) Espletata CTU, la stessa Corte di Appello con successiva sentenza non definitiva, n. 322 del 2014, dichiarava che il credito oggetto di causa era costituita dal saldo del contratto di conto corrente acceso dalla de cuius (R F) in data 12 ottobre 1998. Disponeva la rinnovazione di nuova CTU. C) Espletata e depositata CTU, la Corte di Appello, con sentenza definitiva n. 1329 del 2014, dichiarava che il debito della Roccioletti ammontava ad C. 42.443,545 per sorte capitale, oltre interessi convenzionali pari al 10% su apertura di credito e del 12% su scoperto di conto e di C. 1.455,64 per commissioni di massimo scoperto. RG. 14882 del 2015 C D - C La cassazione delle tre sentenze (Sent. n. 196 del 2013, non definitiva;Sent. n. 322 del 2014, non definitiva, Sent. n. 1329 del 2014, definitiva) è stata chiesta da Davide C con ricorso affidato a due motivi. La società Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti spa, in questa fase, non ha svolto attività giudiziale. Ragioni della decisione 1.= C Davide lamenta: a) Con il primo motivo di ricorso la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e relativamente all'art. 112 cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che la Corte distrettuale si sia pronunciata su una domanda non proposta da nessuna delle parti in causa. Infatti, l'appellante aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado secondo il quale C Davide era stato condannato personalmente e non quale erede della nonna Roccioletti e la documentazione prodotta relativa all'inventario era solo esplicativa, la Corte distrettuale nel definire C Davide erede puro e semplice e non erede beneficiato avrebbe dato una valutazione sulla validità della redazione dell'inventario e, dunque, su un punto sul quale non vi era stato né trattazione e ne contraddittorio. b) Con il secondo motivo, la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e/o falsa applicazione RG. 14882 del 2015 C D - C di norme di diritto ed error in procedendo, relativamente agli rtt.112 cod. proc. civ. dall'art. 769 all'art. 777, artt. 489, 471 cod. civ. artt. 52 e 53 disp. di att. cod. civ. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale erroneamente avrebbe ritenuto che l'inventario fosse stato redatto altre i termini di cui all'art. 489 non tenendo conto che l'inventario è stato iniziato il 7 agosto 2003 e si sarebbe completato il 23 agosto 2003 e non invece come ha ritenuto4a( Corte distrettuale il 4 settembre 2003. Piuttosto, la k registrazione dell'atto è stata effettuata il 3 settembre e l'inserimento nel registro delle successioni il 4 settembre. Epperò, la registrazione e l'inserimento nel registro della successione sono solo forme di pubblicità. In definitiva, secondo il ricorrente nel codice civile non sarebbe previsto alcun termine per l'inserimento nel registro delle successioni per ritenere perfezionato l'inventario. 1.1.= Infondato è il primo motivo. Va qui evidenziato che non è configurabile un'azione costitutiva della qualità di erede beneficiato, conseguibile solo attraverso un accertamento giudiziale. Piuttosto, l'aver accettato l'eredità con la dichiarazione di cui all'art. 484 c.p.c. rileva come un fatto, che da solo è sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio del defunto con quello dell'erede, con le conseguenze di cui all'art.490 c.c. n.
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