Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2013, n. 22925

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Massime3

È inammissibile l'intervento in appello ex art. 344 cod. proc. civ. della curatela fallimentare che, avendo esercitato vittoriosamente l'azione di risarcimento di danni a tutela della massa in un separato giudizio, intende contestare il diritto dei soci investitori di una società cooperativa fallita ad ottenere, nei confronti del Ministero, il risarcimento del danno loro individualmente arrecato dal mancato esercizio dei poteri di vigilanza sulla società, dal momento che tale ultima azione non ha la natura di azione di massa e può, pertanto, legittimamente coesistere con l'azione separatamente promossa dalla curatela fallimentare, cosicché, non essendo il curatore titolare di un diritto autonomo, la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica costituita o accertata in primo grado, non sarebbe legittimato all'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ.

La responsabilità della P.A. per omessa vigilanza nei confronti delle società cooperative non è attenuata dalla mancata attivazione, da parte dei soci, dei poteri di controllo agli stessi spettanti ai sensi degli artt. 2408 e 2422 cod. civ., atteso che il controllo sulla gestione sociale è affidato al collegio sindacale, mentre la vigilanza compete agli enti istituzionali. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione impugnata, la quale, nell'escludere il concorso colposo dei soci, aveva altresì osservato che la perdurante mancanza di rilievi da parte degli organi pubblici di controllo nei confronti della società cooperativa vigilata ingenerava, agli occhi inesperti dei soci aderenti, un alone di affidabilità e una ragionevole presunzione di legittimità del suo operato).

In tema di vigilanza sulle società cooperative, la circostanza che l'ispettore sia tenuto per legge al segreto d'ufficio durante il compimento delle indagini (art. 10, quarto comma, del d.lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577) non implica la segretezza dei risultati delle indagini medesime, i quali, pertanto, possono essere posti a base dei conseguenti provvedimenti sanzionatori e, in particolare, della diffida di cui all'art. 11, primo comma, del d.lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2013, n. 22925
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22925
Data del deposito : 9 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V U - Presidente -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. R V - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. L A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22405/2010 proposto da:
M L (c.f. MCHLGU37C03D024U), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

FERRARI

35, presso l'avvocato M M F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato S M, giusta procura in calce al ricorso e alla memoria;



- ricorrente -


contro
M C (c.f. MNFCLR29E68B832N), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FILIPPO EREDIA

12, presso l'avvocato T C, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;



- controricorrente -


contro
PICCIONI AMEDEA, L ANIO, GIOVANNONI MARIA GABRIELLA, MARI DOMENICA, PASTORE BENIAMINO, CARLUCCI ROSA, FEDERICI LORELLA, BOSCHI GIUSEPPE, DANDINI LORETTA, BABBINI MARIA, BACCIARDI MIRCO, GIOVANNANGELI GIUSEPPE, ALTILIA GIAMBATTISTA, BLASI MARIA IDA, ARGIRÒ LUCIA, PEDERZANI RICCARDO, IANIRI ANTONIETTA, TARULLO MARIA ANTONIETTA, RASPATELLI FILIPPO, GIOVANNANGELI LUCIA, MANCINI GIANNI, GIOVANNANGELI SANDRO, FALLIMENTO CO.FI.RI TARQUINIA S.C.A.R.L., PASTORE MASSIMO, RENZI GIUSEPPINA, GENTILI EUGENIA, GENTILI PRASSEDE, BRODOLONI ANTONIO, GIOVANNANGELI MASSIMO, VALERI CATERINA, MARCHIORRI ADRIANA, GUADAGNAOI DARIO, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, CIUFFATELLI BRUNO, IANNUCCI PIETRO, ALESSANDRELLI FABRIZIO, DI SALVO LEANDRO, FEDERICI ALBERTO BERTOLLI BRUNO, CIUFFATELLI MARCO, MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, MARTELLI FABIO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, RAMACCINI BENITO, MANCINI TIZIANA, SACCHI LOREDANA, PAOLETTI RUGGERO, ARGENTINI ALBERTO, BOSCHI SILVIA, BALDASSARRE BARBARA, CARDELLINI CONCETTA ;



- intimati -


Nonché da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ARGENTINI ALBERTO (c.f. RGNLRT32M10D024M), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA

73, presso l'avvocato BUCETI AMILCARE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
PICCIONI AMEDEA, L ANIO, GIOVANNONI MARIA GABRIELLA, MARI DOMENICA, PASTORE BENIAMINO, CARLUCCI ROSA, FEDERICI LORELLA, BOSCHI GIUSEPPE, DANDINI LORETTA, BABBINI MARIA, BACCIARDI MIRCO, GIOVANNANGELI GIUSEPPE, ALTILIA GIAMBATTISTA, BLASI MARIA IDA, ARGIRÒ LUCIA, PEDERZANI RICCARDO, IANIRI ANTONIETTA, TARULLO MARIA ANTONIETTA, RASPATELLI FILIPPO, GIOVANNANGELI LUCIA, MANCINI GIANNI, GIOVANNANGELI SANDRO, FALLIMENTO CO.FI.RI TARQUINIA S.C.A.R.L., PASTORE MASSIMO, RENZI GIUSEPPINA, GENTILI EUGENIA, GENTILI PRASSEDE, BRODOLONI ANTONIO, GIOVANNANGELI MASSIMO, VALERI CATERINA, MARCHIORRI ADRIANA, GUADAGNAOI DARIO, CIUFFATELLI BRUNO, IANNUCCI PIETRO, ALESSANDRELLI FABRIZIO, DI SALVO LEANDRO, FEDERICI ALBERTO BERTOLLI BRUNO, CIUFFATELLI MARCO, MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, MARTELLI FABIO, RAMACCINI BENITO, MANCINI TIZIANA, SACCHI LOREDANA, PAOLETTI RUGGERO, BOSCHI SILVIA, BALDASSARRE BARBARA, CARDELLINI CONCETTA ;



- intimati -


Nonché da:
FALLIMENTO DELLA CO.FI.RI. TARQUINIA SOC. COOP. A R.L., in persona del Curatore Dott. DI FANI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SESTO RUFO

23, presso l'avvocato MOSCARINI LUCIO VALERIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIGA MARCELLO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
L ANIO (c.f. LNTGNN42H11H501P), nella qualità di erede di L ANIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FILIPPO EREDIA

12, presso l'avvocato T C, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
PICCIONI AMEDEA, L ANIO, GIOVANNONI MARIA GABRIELLA, MARI DOMENICA, PASTORE BENIAMINO, CARLUCCI ROSA, FEDERICI LORELLA, BOSCHI GIUSEPPE, DANDINI LORETTA, BABBINI MARIA, BACCIARDI MIRCO, GIOVANNANGELI GIUSEPPE, ALTILIA GIAMBATTISTA, BLASI MARIA IDA, ARGIRÒ LUCIA, PEDERZANI RICCARDO, IANIRI ANTONIETTA, TARULLO MARIA ANTONIETTA, RASPATELLI FILIPPO, GIOVANNANGELI LUCIA, MANCINI GIANNI, GIOVANNANGELI SANDRO, PASTORE MASSIMO, RENZI GIUSEPPINA, GENTILI EUGENIA, GENTILI PRASSEDE, BRODOLONI ANTONIO, GIOVANNANGELI MASSIMO, VALERI CATERINA, MARCHIORRI ADRIANA, GUADAGNAOI DARIO, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, CIUFFATELLI BRUNO, IANNUCCI PIETRO, ALESSANDRELLI FABRIZIO, DI SALVO LEANDRO, FEDERICI ALBERTO BERTOLLI BRUNO, CIUFFATELLI MARCO, MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, MARTELLI FABIO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, RAMACCINI BENITO, MANCINI TIZIANA, SACCHI LOREDANA, PAOLETTI RUGGERO, ARGENTINI ALBERTO, BOSCHI SILVIA, BALDASSARRE BARBARA, CARDELLINI CONCETTA ;



- intimati -


avverso la sentenza n. 496/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente principale, l'Avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;

udito, per i controricorrenti MANFREDI e LENTINI, l'Avvocato CARLO TESTA che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali Ministeri, l'Avvocato PAOLO GENTILI che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;

udito, per il controricorrente al ricorso incidentale ARGENTINI, l'Avvocato AMILCARE BUCETI che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

uditi, per il controricorrente e ricorrente incidentale Fallimento, gli Avvocati MOSCARINI e PERICOLI (con delega) che hanno chiesto l'accoglimento del proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE

Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dei ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 36251/2002, condannò il Ministero del lavoro al risarcimento dei danni subiti da numerosi soci della Cooperativa Finanziaria COFIRI di Tarquinia a r.l. cui essi avevano affidato negli anni 1994-1996 la gestione di ingenti somme di denaro nella prospettiva, frustrata a seguito del fallimento della stessa, di ottenere un elevato rendimento, avendo il Ministero omesso di esercitare i poteri ispettivi e di vigilanza attribuitigli dalla legge che, se posti in essere, avrebbero evidenziato le violazioni commesse dalla Cooperativa nell'espletamento dell'attività e consentito agli ignari soci di evitare l'investimento compiuto. Il tribunale rigettò la domanda risarcitoria di M Luigi ritenendola sfornita di prova. 2.- La sentenza veniva appellata dai Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico (subentrato al primo nelle funzioni di vigilanza sulle cooperative) e dal M. I Ministeri deducevano che gli attori non avevano indicato le circostanze che avrebbero dovuto indurre gli organi ispettivi del Ministero ad effettuare le ispezioni e ad adottare provvedimenti repressivi nei confronti della COFIRI;

che non vi era prova che un'ispezione in quel periodo avrebbe potuto fare emergere irregolarità nell'attività della società, la quale era in regola con il pagamento dei contributi e la presentazione dei bilanci, tranne quello relativo al 1995;
che il potere ispettivo previsto dal D.Lgs. n. 1577 del 1947, non costituiva un obbligo ma solo una facoltà di cui il Ministero poteva avvalersi compatibilmente con le scarse risorse umane a propria disposizione e, comunque, fino al 1996 non erano giunte segnalazioni di irregolarità che avrebbero potuto indurre a compiere un'ispezione straordinaria;

che il potere ispettivo non si estendeva alla valutazione della convenienza delle operazioni economiche compiute dalla cooperativa e non avrebbe potuto impedirle di proseguire nella sua attività e nella partecipazione, non vietata, nelle società Mediolanum Golf e Velca Holding;
male aveva fatto il tribunale a colmare le carenza probatorie della domanda mediante l'espletamento di una c.t.u. esplorativa, le cui conclusioni erano criticabili quanto all'affermazione che le ispezioni, se compiute, avrebbero consentito di fare emergere irregolarità che avrebbero dato luogo al commissariamento della cooperativa, così evitando o interrompendo le iniziative di investimento dannose per i soci, dal momento che quelle irregolarità, ad avviso degli appellanti, sarebbero state sanabili e avrebbero indotto lo stesso Ministero a rivolgere alla cooperativa, al più, una diffida ad eliminarle, senza provocare la nomina di un commissario governativo;
in definitiva, dal mancato svolgimento delle ispezioni non poteva desumersi la colpa del Ministero, ne' la lesione di un diritto soggettivo su cui i soci potevano fondare una pretesa risarcitoria per responsabilità extracontrattuale. Nel giudizio di appello interveniva il Fallimento COFIRI che deduceva di essere l'unico soggetto legittimato ad agire per il risarcimento dei danni conseguenti al dissesto della COFIRI.
3.- La Corte di appello di Roma, con sentenza 8 febbraio 2010 n. 496, ha dichiarato inammissibile l'intervento in appello del Fallimento

COFIRI

Tarquinia e rigettato gli appelli del Ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico e del M.
Il Ministero del lavoro, ad avviso della corte, aveva l'obbligo di compiere ispezioni ordinarie "almeno una volta ogni due anni" e straordinarie "ogni volta che se ne presenti l'opportunità" (D.Lgs. n. 1577 del 1947, art. 2) e/o con cadenza annuale (art. 15 della legge n. 59/1992), anche tramite indagini penetranti sul regolare
svolgimento dell'attività della cooperativa, ne' il suo comportamento omissivo poteva essere giustificato per la penuria di organico del personale ispettivo a disposizione dell'Amministrazione;

vi erano tutte le condizioni (tenuto conto del numero dei soci, della notevole articolazione territoriale della società, della delicatezza dell'attività svolta di concessione di finanziamenti ai soci e del mancato deposito del bilancio al 31 dicembre 1988, anche alla luce delle indicazioni della circolare min. 4 marzo 1997 n. 505) che avrebbero dovuto indurre il Ministero a compiere le ispezioni;
se queste fosse state compiute tempestivamente, sarebbero emerse le gravi e molteplici irregolarità compiute dalla COOFIRI, che esercitava abusivamente l'attività bancaria e finanziaria, e sarebbe stato "probabile in sommo grado" il suo commissariamento e, comunque, anche solo una semplice diffida avrebbe creato una situazione di allarme tra i potenziali soci che li avrebbe resi consapevoli, inducendoli ad astenersi dagli improvvidi investimenti di denaro;

poiché per aderire alla cooperativa si chiedeva null'altro che il pagamento di una modesta quota sociale, al fine di ottenere interessi elevati sulle somme depositate su libretti vincolati, era stato accertato che l'attività impropriamente svolta dalla cooperativa era di raccolta del risparmio presso il pubblico, in violazione dello statuto e della legge.
La corte ha condiviso le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio la quale aveva accertato operazioni di finanziamento senza idonee garanzie e di "pronto contro termine" (attività questa di offerta al pubblico di valori mobiliari, in mancanza delle condizioni previste dalla L. n. 77 del 1983, art. 12, e dal D.Lgs. n. 1 del 1991, art. 1, lett. f), e senza disponibilità dei titoli;
raccolto,
di ingenti somme (di oltre quindici miliardi di lire) per finanziamenti ad amministratori, sindaci e loro congiunti (tra i quali l'amministratore delegato R G e sua moglie D C E) in violazione dell'art. 2624 c.c.;
perdite superiori al capitale sociale;
mancata certificazione dei bilanci, ecc. In sostanza, ove il Ministero avesse esercitato la vigilanza cui era tenuto per legge nel periodo di attività della cooperativa (costituita nel 1988), avrebbe accertato le irregolarità e, quindi, avrebbe potuto prevedere e prevenire la situazione di insolvenza in cui essa si sarebbe venuta a trovare, con la conseguenza che le perdite dei risparmi da parte degli investitori avrebbero potuto verosimilmente essere evitate. La corte ha poi condiviso il giudizio del tribunale di infondatezza della domanda del M per carenza probatoria.
4.- Per la cassazione di questa sentenza ricorre il M con tre motivi. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dello Sviluppo economico e il Fallimento COFIRI resistono con controricorsi e propongono ricorsi incidentali, cui resistono A A e M C e (al ricorso del Fallimento) L G, erede di L A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va esaminato il ricorso incidentale dei Ministeri che è prioritario nell'ordine logico.
Nel primo motivo i Ministeri addebitano alla sentenza impugnata insufficienza motivazionale e numerose violazioni di legge in relazione a due profili, entrambi infondati.

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