Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/05/2014, n. 9938
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A M - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente di sez. -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. N G - rel. Consigliere -
Dott. D B A - Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7750-2013 proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, A DLLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
M M;
- intimato -
avverso la sentenza n. 197/2012 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 14/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l'Avvocato S V dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. C R che ha concluso per l'inammissibilità o comunque rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello dell'Aquila, riformando la sentenza del Tribunale di Chieti, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario rimettendo le parti davanti a detto Tribunale, in ordine alla domanda Morone Mario, proposta nei confronti dell'Agenzia delle entrate nonché del Ministero dell'Economia e delle Finanze volta a dichiarare il diritto di esso ricorrente allo scorrimento della graduatoria, ai fini della copertura dei posti vacanti di cui al concorso per primo dirigente del ruolo amministrativo indetto con D.M. del 19 gennaio 1993, con conseguente condanna delle resistenti alla relativa nomina, alla stipulazione del contratto di lavoro ed al risarcimento del danno.
A fondamento del decisum la Corte del merito poneva il rilievo secondo il quale la domanda del Morone, riguardando esclusivamente la costituzione del rapporto d'impiego e non la valutazione della legittimità delle operazioni selettive conclusesi con l'approvazione della graduatoria finale, apparteneva alla cognizione del giudice ordinario.
Avverso questa sentenza l'Agenzia delle entrate nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze ricorrono in cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.
La parte intimata non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciandosi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, si sostiene la giurisdizione del giudice amministrativo in base alla fondante considerazione che, nella specie, l'Amministrazione aveva manifestato il proprio intento di non avvalersi della graduatoria,