Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2020, n. 12120
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Testo completo
to la seguente alla trascrizione SENTENZA del contratto sul ricorso 27865-2015 proposto da: definito (ma posteriormente FABBRIZIOLI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, a quella del
PZZA SANTIAGO DEL CILE
8, presso lo studio preliminare) - dell'avvocato M B, rappresentato e difeso Conclusione del e dagli avvocati P R, D M;
definitivo con terzo
- ricorrente -
"nominato" ex art. 1404 2019 contro c.c. - Prova in capo ad 2612 M L, elettivamente domiciliata in esso della "scientia ROMA, VIA A BERTOLONI,44, presso lo studio damni" in dell'avvocato C C, rappresentata e difesa base alla sola dall'avvocato G S;
trascrizione - Condizioni
- controricorrente -
R.G.N. 27865/2015 nonchè
contro
Cron. PIETRACCINI CESARE, ANGELI KATIA;
Rep.
- intimati -
Cd. 11/12/2019 avverso la sentenza n. 2174/2014 della CORTEPu D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2019 dal Consigliere Dott. S G G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. T B che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato P B per delega;
udito l'Avvocato M B per delega orale;
FATTI DI CAUSA
1. M F ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2174/14, del 21 ottobre 2014, della Corte di Appello di Bologna, che - accogliendo il gravame esperito da L M contro la sentenza n. 1218/10, del 2 agosto 2010, del Tribunale di Rimini - ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, rigettando, per l'effetto, la domanda ex art. 2901 cod. civ., proposta dall'odierno ricorrente, in relazione al contratto di compravendita del 9 giugno 2005 (trascritto il successivo giorno 10), con il quale Cesare P e Katia A alienavano, a L M, un immobile di loro proprietà, già oggetto di pignoramento in favore del F, pignoramento trascritto nei registri immobiliari il precedente 5 maggio 2005. 2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente di aver esperito, davanti al Tribunale di Rimini, la cd. "adio pauliana", al fine di far dichiarare inefficace, nei propri confronti, il contratto di compravendita immobiliare di cui sopra. Più precisamente, il ricorrente, sul presupposto di essere creditore nei confronti dei coniugi P e A per la residua somma di C 60.540,00, come risultante da scrittura privata del 10 maggio 2004, con cui essi si erano accollati, nei suoi confronti, il debito della società A.C. Cattolica Calcio S.r.l., debito che esso F, a propria volta, nella sua qualità di fideiussore verso la società Banca delle Marche S.p.a., aveva provveduto ad adempiere. Ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti dei P-A (peraltro, da costoro successivamente opposto), il F apprendeva che i medesimi avevano promesso in vendita a tale Simone M, con contratto preliminare del 2 luglio 2004 (trascritto il successivo 6 luglio), un'unità immobiliare di loro proprietà, e che, in data 9 giugno 2005, avevano stipulato il contratto definitivo di compravendita immobiliare con L M, nominata dal promissario acquirente ex art. 1404 cod. civ. Nel frattempo, tuttavia, il F aveva ottenuto, in data 5 maggio 2005 (dunque, nel periodo intercorrente tra la trascrizione del preliminare e quella del definitivo, quest'ultima risalendo al 10 giugno 2005), la trascrizione del pignoramento sull'immobile oggetto della suddetta operazione negoziale. Il Tribunale di Rimini accoglieva la domanda ex art. 2901 cod. civ., dichiarando l'inefficacia nei confronti dell'attore del contratto di compravendita immobiliare concluso dai convenuti, sul rilievo della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma "de qua". Invero, essendo il credito vantato dal F sorto anteriormente rispetto alla stipulazione sia del contratto preliminare sia di quello definitivo, sarebbe evidente - secondo il giudice di prime cure - che i coniugi P e A fossero consapevoli che "l'alienazione della loro [unica, n.d.r.] proprietà immobiliare avrebbe leso la garanzia patrimoniale" del F, "rendendo notevolmente più difficile la fruttuosità di un'eventuale esecuzione coattiva nei loro confronti". Con riferimento all'acquirente definitivo, la predetta L M, il Tribunale affermava come "la verifica della «scientia damni»" dovesse "avvenire con riferimento al momento in cui è stata nominata ex art. 1404 cod. civ., avendo manifestato in tale frangente la sua libera volontà negoziale, cui è conseguito come atto dovuto la stipulazione del contratto definitivo con gli altri convenuti", ritenendo, in particolare, che in quel momento la conoscenza della situazione debitoria degli alienanti fosse desumibile "dalla pregressa trascrizione del pignoramento", il cui regime di pubblicità legale "rende assolutamente inverosimile la prospettazione della M secondo cui ella ignorava" il pignoramento.Come detto, interposto gravame avverso la decisione del giudice di prime cure, la Corte territoriale lo accoglieva, riformando "in toto" la decisione impugnata. In particolare, il giudice di appello rilevava come la M avesse sempre sostenuto di essere stata ignara dell'esistenza del pignoramento, in quanto, "pur essendosi affidata ad un'agenzia immobiliare ed al notaio per la stipula dell'atto, nessuno le aveva dato notizia dello stesso", circostanza che, oltre a non risultare "in alcun modo smentita dagli atti", sarebbe, anzi, "comprovata dal fatto che nello stesso atto di vendita non vi è menzione alcuna dell'atto di pignoramento in questione", ciò che "farebbe venire oggettivamente , meno la presunzione di conoscenza ritenuta dalla Tribunale di Rimini".
3. Avverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorso per cassazione il F, sulla base di tre motivi, tutti articolati in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.
3.1. Con il primo motivo si assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2901, 2643, 2644 e 2914 cod. civ., con particolare riguardo al principio della opponibilità, ai terzi, degli atti trascritti, con priorità, da altri aventi causa sui medesimi beni. Più precisamente, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito rilevanza allo stato soggettivo di buona fede della M, terzo acquirente, nonostante sull'immobile - al momento della stipulazione del contratto definitivo, con la terza "nominata" - fosse già stato trascritto il pignoramento effettuato da esso F. Il sistema delineato dagli articoli summenzionati, invero, si caratterizza per una presunzione assoluta di conoscenza, in capo ai terzi, delle vicende costitutive, traslative e modificative dell'immobile (al quale la trascrizione si riferisce), presunzione funzionale alla certezza delle vicende immobiliari, con conseguente non configurabilità di uno stato di buona fede in capo all'acquirente di un immobile sottoposto a pignoramento già trascritto. Il suddetto principio della opponibilità, ai terzi, degli atti trascritti con priorità da altri aventi causa sui medesimi beni non è derogato nemmeno nell'ipotesi in cui i terzi abbiano sì stipulato l'atto con priorità, ma l'abbiano trascritto tardivamente, dovendosi comunque tutelare il soggetto che abbia trascritto per primo. In un sistema siffatto, fondato - si insiste nel sottolinearlo - su una presunzione "iuris et de iure", deve concludersi che "non può esservi spazio in alcun modo per le ipotesi di uno stato soggettivo di buona fede, basate su un'imprudente e inescusabile stato di ignoranza della esistenza della trascrizione".
3.2. Con il secondo motivo si assume la violazione o falsa applicazione, oltre che degli artt. 2901, 2643, 2644 e 2914 cod. civ., anche dei principi di lealtà e buona fede contrattuale (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), della normativa sul mandato (artt. 1703 e ss. cod. civ.), nonché del principio dispositivo (art. 115 cod. proc. civ.). In particolare, il ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui ha desunto lo stato soggettivo di buona fede della M dal fatto che essa non fosse stata informata dai propri professionisti di riferimento (notaio e agenzia incaricata) dell'esistenza del vincolo pignoratizio, già trascritto sul bene compravenduto. A ben vedere, nel caso di specie, non deve assumere rilevanza alcuna - secondo il ricorrente - il concreto stato soggettivo del terzo acquirente, stante la presunzione assoluta di conoscenza posta dalla disciplina sulla pubblicità immobiliare. Il ricorrente osserva, inoltre, come il mancato rispetto dell'obbligo di lealtà e buona fede contrattuale non possa venir meno per il semplice fatto che i professionisti, ai quali una parte contrattuale si sia affidata, abbiano a loro volta violato i canoni imposti per la corretta e diligente prestazione del mandato loro conferito. La sentenza impugnata avrebbe, pertanto, "travolto e stravolto" la generale disciplina della opponibilità ai terzi degli atti aventi ad oggetto la costituzione, la modificazione e/o la circolazione dei beni immobili, nonché il criterio (stabilito per legge) della anteriorità della formalità della trascrizione.
3.3. Infine, in via subordinata, con il terzo motivo si assume la violazione o falsa applicazione, oltre che degli artt. 2901, 2643, 2644 e 2914 cod. civ., anche degli artt. 91, 92 e 116 cod. proc. civ., in punto di condanna al pagamento delle spese processuali. Più specificamente, il ricorrente deduce , che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare la sua buona fede nella proposizione dell'azione revocatoria, per aver confidato, da un lato, nella insussistenza di uno stato soggettivo tutelabile in capo all'acquirente M, e, dall'altro, nella sussistenza del presupposto soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. in capo al terzo stesso;
conseguentemente, il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare la sussistenza delle condizioni per la pronuncia della compensazione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio 4. Ha proposto controricorso la M, per resistere all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di
PZZA SANTIAGO DEL CILE
8, presso lo studio preliminare) - dell'avvocato M B, rappresentato e difeso Conclusione del e dagli avvocati P R, D M;
definitivo con terzo
- ricorrente -
"nominato" ex art. 1404 2019 contro c.c. - Prova in capo ad 2612 M L, elettivamente domiciliata in esso della "scientia ROMA, VIA A BERTOLONI,44, presso lo studio damni" in dell'avvocato C C, rappresentata e difesa base alla sola dall'avvocato G S;
trascrizione - Condizioni
- controricorrente -
R.G.N. 27865/2015 nonchè
contro
Cron. PIETRACCINI CESARE, ANGELI KATIA;
Rep.
- intimati -
Cd. 11/12/2019 avverso la sentenza n. 2174/2014 della CORTEPu D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2019 dal Consigliere Dott. S G G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. T B che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato P B per delega;
udito l'Avvocato M B per delega orale;
FATTI DI CAUSA
1. M F ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2174/14, del 21 ottobre 2014, della Corte di Appello di Bologna, che - accogliendo il gravame esperito da L M contro la sentenza n. 1218/10, del 2 agosto 2010, del Tribunale di Rimini - ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, rigettando, per l'effetto, la domanda ex art. 2901 cod. civ., proposta dall'odierno ricorrente, in relazione al contratto di compravendita del 9 giugno 2005 (trascritto il successivo giorno 10), con il quale Cesare P e Katia A alienavano, a L M, un immobile di loro proprietà, già oggetto di pignoramento in favore del F, pignoramento trascritto nei registri immobiliari il precedente 5 maggio 2005. 2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente di aver esperito, davanti al Tribunale di Rimini, la cd. "adio pauliana", al fine di far dichiarare inefficace, nei propri confronti, il contratto di compravendita immobiliare di cui sopra. Più precisamente, il ricorrente, sul presupposto di essere creditore nei confronti dei coniugi P e A per la residua somma di C 60.540,00, come risultante da scrittura privata del 10 maggio 2004, con cui essi si erano accollati, nei suoi confronti, il debito della società A.C. Cattolica Calcio S.r.l., debito che esso F, a propria volta, nella sua qualità di fideiussore verso la società Banca delle Marche S.p.a., aveva provveduto ad adempiere. Ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti dei P-A (peraltro, da costoro successivamente opposto), il F apprendeva che i medesimi avevano promesso in vendita a tale Simone M, con contratto preliminare del 2 luglio 2004 (trascritto il successivo 6 luglio), un'unità immobiliare di loro proprietà, e che, in data 9 giugno 2005, avevano stipulato il contratto definitivo di compravendita immobiliare con L M, nominata dal promissario acquirente ex art. 1404 cod. civ. Nel frattempo, tuttavia, il F aveva ottenuto, in data 5 maggio 2005 (dunque, nel periodo intercorrente tra la trascrizione del preliminare e quella del definitivo, quest'ultima risalendo al 10 giugno 2005), la trascrizione del pignoramento sull'immobile oggetto della suddetta operazione negoziale. Il Tribunale di Rimini accoglieva la domanda ex art. 2901 cod. civ., dichiarando l'inefficacia nei confronti dell'attore del contratto di compravendita immobiliare concluso dai convenuti, sul rilievo della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla norma "de qua". Invero, essendo il credito vantato dal F sorto anteriormente rispetto alla stipulazione sia del contratto preliminare sia di quello definitivo, sarebbe evidente - secondo il giudice di prime cure - che i coniugi P e A fossero consapevoli che "l'alienazione della loro [unica, n.d.r.] proprietà immobiliare avrebbe leso la garanzia patrimoniale" del F, "rendendo notevolmente più difficile la fruttuosità di un'eventuale esecuzione coattiva nei loro confronti". Con riferimento all'acquirente definitivo, la predetta L M, il Tribunale affermava come "la verifica della «scientia damni»" dovesse "avvenire con riferimento al momento in cui è stata nominata ex art. 1404 cod. civ., avendo manifestato in tale frangente la sua libera volontà negoziale, cui è conseguito come atto dovuto la stipulazione del contratto definitivo con gli altri convenuti", ritenendo, in particolare, che in quel momento la conoscenza della situazione debitoria degli alienanti fosse desumibile "dalla pregressa trascrizione del pignoramento", il cui regime di pubblicità legale "rende assolutamente inverosimile la prospettazione della M secondo cui ella ignorava" il pignoramento.Come detto, interposto gravame avverso la decisione del giudice di prime cure, la Corte territoriale lo accoglieva, riformando "in toto" la decisione impugnata. In particolare, il giudice di appello rilevava come la M avesse sempre sostenuto di essere stata ignara dell'esistenza del pignoramento, in quanto, "pur essendosi affidata ad un'agenzia immobiliare ed al notaio per la stipula dell'atto, nessuno le aveva dato notizia dello stesso", circostanza che, oltre a non risultare "in alcun modo smentita dagli atti", sarebbe, anzi, "comprovata dal fatto che nello stesso atto di vendita non vi è menzione alcuna dell'atto di pignoramento in questione", ciò che "farebbe venire oggettivamente , meno la presunzione di conoscenza ritenuta dalla Tribunale di Rimini".
3. Avverso la sentenza della Corte felsinea ha proposto ricorso per cassazione il F, sulla base di tre motivi, tutti articolati in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.
3.1. Con il primo motivo si assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 2901, 2643, 2644 e 2914 cod. civ., con particolare riguardo al principio della opponibilità, ai terzi, degli atti trascritti, con priorità, da altri aventi causa sui medesimi beni. Più precisamente, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito rilevanza allo stato soggettivo di buona fede della M, terzo acquirente, nonostante sull'immobile - al momento della stipulazione del contratto definitivo, con la terza "nominata" - fosse già stato trascritto il pignoramento effettuato da esso F. Il sistema delineato dagli articoli summenzionati, invero, si caratterizza per una presunzione assoluta di conoscenza, in capo ai terzi, delle vicende costitutive, traslative e modificative dell'immobile (al quale la trascrizione si riferisce), presunzione funzionale alla certezza delle vicende immobiliari, con conseguente non configurabilità di uno stato di buona fede in capo all'acquirente di un immobile sottoposto a pignoramento già trascritto. Il suddetto principio della opponibilità, ai terzi, degli atti trascritti con priorità da altri aventi causa sui medesimi beni non è derogato nemmeno nell'ipotesi in cui i terzi abbiano sì stipulato l'atto con priorità, ma l'abbiano trascritto tardivamente, dovendosi comunque tutelare il soggetto che abbia trascritto per primo. In un sistema siffatto, fondato - si insiste nel sottolinearlo - su una presunzione "iuris et de iure", deve concludersi che "non può esservi spazio in alcun modo per le ipotesi di uno stato soggettivo di buona fede, basate su un'imprudente e inescusabile stato di ignoranza della esistenza della trascrizione".
3.2. Con il secondo motivo si assume la violazione o falsa applicazione, oltre che degli artt. 2901, 2643, 2644 e 2914 cod. civ., anche dei principi di lealtà e buona fede contrattuale (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), della normativa sul mandato (artt. 1703 e ss. cod. civ.), nonché del principio dispositivo (art. 115 cod. proc. civ.). In particolare, il ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui ha desunto lo stato soggettivo di buona fede della M dal fatto che essa non fosse stata informata dai propri professionisti di riferimento (notaio e agenzia incaricata) dell'esistenza del vincolo pignoratizio, già trascritto sul bene compravenduto. A ben vedere, nel caso di specie, non deve assumere rilevanza alcuna - secondo il ricorrente - il concreto stato soggettivo del terzo acquirente, stante la presunzione assoluta di conoscenza posta dalla disciplina sulla pubblicità immobiliare. Il ricorrente osserva, inoltre, come il mancato rispetto dell'obbligo di lealtà e buona fede contrattuale non possa venir meno per il semplice fatto che i professionisti, ai quali una parte contrattuale si sia affidata, abbiano a loro volta violato i canoni imposti per la corretta e diligente prestazione del mandato loro conferito. La sentenza impugnata avrebbe, pertanto, "travolto e stravolto" la generale disciplina della opponibilità ai terzi degli atti aventi ad oggetto la costituzione, la modificazione e/o la circolazione dei beni immobili, nonché il criterio (stabilito per legge) della anteriorità della formalità della trascrizione.
3.3. Infine, in via subordinata, con il terzo motivo si assume la violazione o falsa applicazione, oltre che degli artt. 2901, 2643, 2644 e 2914 cod. civ., anche degli artt. 91, 92 e 116 cod. proc. civ., in punto di condanna al pagamento delle spese processuali. Più specificamente, il ricorrente deduce , che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare la sua buona fede nella proposizione dell'azione revocatoria, per aver confidato, da un lato, nella insussistenza di uno stato soggettivo tutelabile in capo all'acquirente M, e, dall'altro, nella sussistenza del presupposto soggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ. in capo al terzo stesso;
conseguentemente, il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare la sussistenza delle condizioni per la pronuncia della compensazione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio 4. Ha proposto controricorso la M, per resistere all'avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di
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