Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2017, n. 13627
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Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, relativamente ad un contratto di compravendita di un suolo edificatorio, aveva ritenuto l’inadempimento del venditore, consistito nella mancata cancellazione di pesi e vincoli gravanti sul bene venduto, prevalente rispetto alla sospensione del pagamento da parte dell'acquirente, stante una specifica previsione contrattuale che, in presenza di simile condotta dell'alienante, consentiva espressamente tale sospensione, oltre a contemplare la risoluzione del contratto).
Sul provvedimento
Testo completo
1362 7-17 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *CONTRATTI: TUTTI GLI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ALTRI TIPI SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. N. 146/2013 Cron, 13627 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LINA MATERA Presidente Rep. Rel. Consigliere Ud. 09/02/2017 Dott. LORENZO ORILIA Dott. ANTONELLO COSENTINO Consigliere PU Consigliere Dott. ELISA PICARONI Dott. NI SCARPA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 146-2013 proposto da: CI GO [...], IN PROPRIO E NELLA CALIBERTOSA, QUALITA' DI LEGALE RAPP.TE DELLA SOCIETA elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 381 presso 10 studio dell'avvocato LUCIO NICASTRO, rappresentato e difeso dagli avvocati RE IANNOTTA, MARIO FANTACCHIOTTI;
2017 ricorrente 330
contro
SOCIETA' COOPERATIVA VILLA GIGLIOLA A. R. L. P.T.,P.I.00448150797 IN PERSONA DEL PRESIDENTE elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE LIEGI 42, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO, che la rappresenta e difende per procura speciale del 2/2/2017 rep. n.156.996;
controricorrente - nonchè
contro
GR QU, EZ LI, AM NI, LE HI RE, DI AR DE, DE VU GA, IO OL, RS GI, SS MI, ON GU SOCI DELLA SOCIETA' COOPERATIVA VILLA GIGLIOLA SRL;
-- intimati avversO la sentenza n. 314/2012 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 03/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito 1'Avvocato Aloisia Bonsignore con delega depositata in udienza dell'avv. Fantacchiotti Mario difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. Aloisio Roberto Giovanni difensore della controricorrente che ha depositato originale della procura speciale notarile e chiede l'accoglimento delle difese esposte ed in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2 Generale Dott. CARMELO rigetto del ricorso. SGROI che ha concluso per il Я RITENUTO IN FATTO 1 Con atto 14.5.1986 Gregorio LI, in proprio e quale legale rappresentante della omonima società per azioni, convenne davanti al Tribunale di Crotone la cooperativa edile Villa Gigliola srl per far dichiarare la risoluzione, per inadempimento della convenuta, del contratto di vendita 31.7.1984 avente ad oggetto un suolo edificatorio di 10.700 mq sito in Crotone località Viscovatello o San Francesco. A sostegno della domanda espose che la società convenuta, acquirente dell'immobile, aveva sospeso il pagamento del prezzo da versare entro i termini contrattualmente stabiliti. La società Villa Gigliola contestò l'avversa pretesa e in via riconvenzionale domandò a sua volta che la risoluzione per inadempimento fosse addebitata all'altra parte perché, in violazione di espressa clausola contrattuale, aveva omesso di provvedere alla cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sul fondo. Nel corso del giudizio intervennero due soci della cooperativa, tali UP Ө e De VU, sostenendone le ragioni. 2 Il Tribunale di Crotone respinse la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale proposta dalla cooperativa, dichiarò la risoluzione della vendita per inadempimento degli alienanti e condannò pertanto il LI, in proprio e quale legale rappresentante della LI spa, al pagamento della somma di €. 213.814,00 a titolo di restituzione del prezzo e di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi legali decorrenti dal 31.7.1984 fino al soddisfo. Pose infine a carico dei soccombenti tutte le spese del giudizio, comprese quelle sostenute dai due interventori. Questa decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro, che, con sentenza depositata il 3.4.2012, ha respinto il gravame proposto dal LI (sempre nella duplice veste) sulla base delle seguenti argomentazioni: f correttamente il primo giudice, comparando il comportamento delle - parti, aveva accolto la riconvenzionale proposta dalla società acquirente, dovendosi considerare prevalente l'inadempimento degli alienanti con conseguente obbligo per costoro di restituzione dell'acconto ricevuto;
la critica dell'appellante appariva ingiusta anche con riferimento al diritto al risarcimento del danno, trovando nel caso di specie applicazione la norma dell'art. 1489 cc ed essendo sufficiente la colpa del venditore;
erano infondate anche le censure sul riconoscimento della rivalutazione monetaria perché con la riconvenzionale si era domandato, oltre al risarcimento dei danni da inadempimento, anche il maggior danno ex art. 1224 CC, sicché trovava applicazione la giurisprudenza di legittimità sul riconoscimento di tale voce in via presuntiva ed a favore di qualunque creditore, secondo il parametro della differenza tra il tasso di rendimento medio annuo dei titoli di Stato e il saggio degli interessi legali;
- era infondata anche la doglianza sulla liquidazione delle spese di lite in favore dei due soci intervenuti nel giudizio, considerato che costoro con l'atto di intervento avevano assunto il ruolo di parti del giudizio nel quale era rimasta soccombente la parte attrice. 3 Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LI in proprio e nella predetta qualità di legale rappresentante della società, sulla base di tredici motivi, ripartiti in due gruppi a cui resiste con controricorso la società Cooperativa Villa Gigliola. Le altre parti non hanno svolto difese in questa sede. Ricorrenti e controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cpc. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Preliminare all'esame delle censure mosse dai ricorrenti è l'esame dell'eccezione di inammissibilità del controricorso sollevato nella memoria depositata ex art. 378 cpc. L'eccezione, che si fonda sull'asserito scioglimento di diritto per deposito dei bilanci è priva di fondamento perché il controricorso è del 25 gennaio 2013 mentre nella memoria si sostiene che il decreto di scioglimento sarebbe intervenuto in data 30.1.2013 e pubblicato in G.U. del 24.2.2013: quindi dalla stessa ricostruzione cronologica di parte ricorrente risulta l'anteriorità del controricorso rispetto al provvedimento di estinzione. 1 bis Ciò premesso e passando all'esame delle singole censure, con il primo gruppo di otto motivi, il LI e la società introducono una serie di 5 censure nuove, attinenti alla nullità delle