Cass. civ., sez. II, sentenza 27/08/2020, n. 17959
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Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di estorsione è affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in conseguenza del suo contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, in particolare l'inviolabilità del patrimonio e della libertà personale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti.
Sul provvedimento
Testo completo
179 59 /20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SERVITU Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente - Dott. SERGIO GORJAN - Consigliere - Ud. 05/02/2020 - Dott. US TEDESCO -- Consigliere - PU R.G.N. 18984/2015 Dott. ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere - hon 17959 - Rel. Consigliere Rep. Dott. LUCA VARRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18984-2015 proposto da: TI AR, NO MI US, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentati e difesi dagli avvocati GAETANA ALLEGRA, GAETANO GRANOZZI;
- ricorrenti -
contro
Ric. 2015 n.18984 sez. S2 - ud. 05/02/2020 1 436120 DI TE ID, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANGEMINI 72, presso lo studio dell'avvocato OR FRANCIOSA, rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELE PASSANISI;
controricorrente e ricorrente incidentale - NO OR;
- intimato -
avverso la sentenza n. 830/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale udito l'Avvocato ANNA BUTTAFOCO;
FATTI DI CAUSA
1. ID Di TE conveniva in giudizio RG RI e il loro figlio LE PE RI chiedendo di dichiarare nulli due contratti di compravendita rogati dal notaio LA, rispettivamente il 3 aprile e il 20 ottobre del 1992, con il quale essa attrice aveva trasferito a LE PE RI la proprietà di un appartamento in Catania, Corso delle Province e a EL SE la nuda proprietà di un altro appartamento con annesso garage nella stessa via. A fondamento delle domande l'attrice aveva dedotto di aver contratto debiti di gioco per circa 20 milioni di lire e di essersi rivolta a RG RI per ripianare tali debiti, ma la sua posizione debitoria era via via aumentata in maniera esponenziale a causa degli interessi usurari dallo stesso praticati. Stante tale situazione aveva finito per cedere alle minacce poste in essere dal RI, tanto da Ric. 2015 n.18984 sez. S2 - ud. 05/02/2020 2 trasferire in favore della moglie e del figlio i diritti a lei spettanti sugli immobili in Catania, Corso delle province. Da tale vicenda era nato un procedimento penale nei confronti di RG RI e LE RI che si era concluso con la prescrizione per LE e con sentenza di condanna per RG riguardo al delitto di estorsione. La nullità dei trasferimenti immobiliari, dunque, discendeva dall'essere gli stessi il profitto del reato di estorsione con conseguente illiceità della causa, siccome in contrasto con norme imperative e per contrasto con il divieto del patto commissorio. A sostegno di tale domanda l'attrice assumeva che EL SE e LE PE RI erano interposti simulati di RG RI parte di un contratto volto non già al pieno trasferimento della proprietà, bensì alla realizzazione di una vendita sostanzialmente condizionata alla restituzione delle somme ricevute a mutuo.
2. Il Tribunale di Catania accoglieva le domande proposte da ID Di TE e dichiarava la nullità sia dell'atto pubblico del 3 aprile 1992 di trasferimento a LE PE RI dell'appartamento sito in Catania, Corso delle province n. 76, sia dell'atto del 20 ottobre 1992 con quale la stessa Di TE aveva trasferito a EL SE la nuda proprietà dell'appartamento in Catania corso delle province 76 B e del garage di pertinenza e aveva condannato LE PE RI, EL SE e RG RI a rilasciare in favore della Di TE i detti immobili e ad astenersi dal turbarne il possesso e aveva altresì condannato LE PE RI a pagamento della somma di 77.468,53, rigettando la domanda riconvenzionale di rendiconto proposta da LE PE RI a EL SE.
3. Avverso la suddetta sentenza LE PE RI e EL SE proponevano appello. Ric. 2015 n.18984 sez. S2 - ud. 05/02/2020 3 4. La Corte d'Appello accoglieva parzialmente l'impugnazione proposta da EL SE e annullava la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato la nullità dell'atto pubblico del 20 ottobre 1992 con il quale ID Di TE aveva trasferito all'appellante la nuda proprietà dell'appartamento e del garage così come nella parte in cui la condannava a rilasciare gli immobili ad astenersi dal frapporre turbative in fatto in diritto al possesso altrui. Confermava nel resto la sentenza di primo grado. In particolare, la Corte d'Appello affermava che, nella specie, non poteva ritenersi sussistente una coartazione assoluta della volontà di ID Di TE, che aveva agito sotto minacce idonee ad indurre la venditrice a concludere contratti altrimenti non voluti, ma non tali da annullare la possibilità di scelta tra il trasferimento del bene e il subire le dette pregiudizievoli conseguenze. Dunque, si poteva ipotizzare l'annullamento del negozio per minaccia del terzo, ma non la nullità dello stesso. Tale nullità non derivava neanche dalla illiceità quale conseguenza della sanzione penale conseguente alla condanna di RG RI per estorsione derivandone pur sempre l'annullabilità del contratto. Inoltre, la nullità del contratto per mancanza di consenso non poteva essere rilevata d'ufficio, non essendo stata dedotta dalla parte.
4.1 Quanto al motivo di appello relativo alla violazione del patto commissorio la Corte d'Appello lo riteneva infondato. La Corte d'Appello qualificava il contratto come patto commissorio immediatamente traslativo nel quale l'alienazione in garanzia è immediatamente efficace, ma è subordinata ad una condizione risolutiva di pagamento del debito accompagnata da un patto di retrovendita. In materia, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che tale modello contrattuale rientrava nel divieto del patto commissorio innominato e, tuttavia, nella specie doveva Ric. 2015 n.18984 sez. S2 - ud. 05/02/2020 4 evidenziarsi l'estraneità della SE al presunto patto di retrovendita e la mancanza di collegamento e di interdipendenza tra la vendita e la garanzia reale per il mutuante. Tale interdipendenza, infatti, non poteva ritenersi sussistente in quanto preclusa dalle regole in tema di prova della simulazione. Infatti, la prospettazione dell'attrice era nel senso che l'acquirente EL SE fosse l'interposta simulata di RG RI, facendosi riferimento dunque all'interposizione fittizia di persona che poteva essere provata solo mediante l'accordo scritto tra i tre contraenti. Nella specie in mancanza di tale prova dell'accordo trilatero veniva meno l'interdipendenza tra il negozio di vendita e la garanzia per il mutuante e, dunque, veniva meno la violazione del patto commissorio. In altri termini, la prova dell'interdipendenza era esclusa dalla diversità dei soggetti, derivante dalla mancanza di prova scritta della interposizione fittizia. La Corte d'Appello, dunque, annullava la sentenza che aveva dichiarato la nullità dell'atto pubblico del 20 ottobre 1992 con la quale ID Di TE aveva trasferito a EL SE la nuda proprietà dell'appartamento e del garage così come nella parte in cui le aveva ordinato di rilasciare gli immobili e di astenersi dal frapporre turbative al possesso.
4.2 A diversa conclusione la medesima Corte d'Appello giungeva, invece, rispetto all'atto di vendita del 3 aprile 1992, intercorso con LE PE RI. In tal caso, infatti, la prova dell'interdipendenza poteva ricavarsi dalla motivazione della sentenza della Corte d'Appello penale di Catania opponibile a LE PE RI, in quanto nel processo era stato imputato insieme al padre di aver ottenuto con minacce il trasferimento dell'immobile in questione. In tale sentenza, infatti, si leggeva che la compravendita era stata posta in essere dalla Di TE perché spinta dalle minacce di Ric. 2015 n.18984 sez. S2 - ud. 05/02/2020 5 RG RI e di LE PE RI e che la vendita era avvenuta senza il pagamento di alcun corrispettivo e che vi era il contestuale accordo di retrovendita subordinato alla restituzione delle somme ricevute in prestito agli interessi usurari. In tal caso, la prova dell'illecito poteva essere data sulla scorta di prove testimoniali e presunzioni così come dalla ricostruzione effettuata nel processo penale. Sulla base di tale considerazione la Corte rigettava l'appello di LE PE RI volto alla restituzione del prezzo pagato, atteso che risultava non essere stato corrisposto alcun prezzo, così come quello volto ad ottenere la restituzione dei frutti civili per la detenzione delle unità immobiliari in questione posto che tale detenzione derivava da un sequestro penale e, dunque, doveva ritenersi legittima.
4.3 Dovevano, quindi, essere rigettate le domande di rilascio e di risarcimento del danno proposte dalla SE, in quanto la Di TE, essendo usufruttuaria, aveva diritto alla detenzione e al godimento dei due immobili (appartamento e garage).
5. LE PE RI e EL SE hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di 18 motivi di ricorso.
6. ID Di TE ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi di ricorso.
7. Entrambe le parti con memorie depositate in prossimità dell'udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. 8 All'udienza del 7 giugno 2019 questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso incidentale nei confronti di RG RI nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione dell'ordinanza. Ric. 2015 n.18984 sez. S2 - ud. 05/02/2020 6 9. In prossimità dell'odierna udienza i ricorrenti principali hanno memoria illustrativa insistendo nella richiesta didepositato accoglimento del loro ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: errata qualificazione della domanda ultrapetizione ed extrapetizione nullità della sentenza in relazione all'art. 112 c.p.c. (articolo 360, n. 4, c.p.c.) I ricorrenti riportano il contenuto dell'atto di citazione ed affermano che la domanda dell'attrice era diretta all'accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita in favore di LE RI e di vendita