Cass. civ., sez. I, sentenza 05/10/1973, n. 2494
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L'art 66 della legge 30 aprile 1969, n 153 (contenente modifiche dell'ordine dei privilegi fissato dagli artt 2773, 2776 e 2778 del codice civile), dispone che le nuove norme si applicano anche ai crediti sorti anteriormente alla detta legge ed ai privilegi fatti valere anteriormente ad essa, purche la procedura sia tuttora in corso al momento della sua entrata in vigore. In Sede fallimentare la procedura avente per fine l'esistenza del credito, delle cause di prelazione, e la collocazione del credito rispetto agli altri, secondo la graduazione dei privilegi, non puo dirsi compiuta se tutte queste finalita non siano state raggiunte. Pertanto, la preclusione - che rende inapplicabile le modifiche disposte con il citato art 66 - non sussiste se, all'atto dell'entrata in vigore della indicata legge, non sia stato ancora reso esecutivo lo stato di ripartizione dell'attivo. ( Conf 2374/72, mass n 359783; 1972/72, mass n 359092; ( Conf 1791/72, mass n 358766; 389/71, mass n 349974).*