Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/09/2009, n. 20838

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Nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto al lavoratore differenze retributive sulla base di una componente fissa della retribuzione, soppressa dalla contrattazione aziendale).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/09/2009, n. 20838
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20838
Data del deposito : 29 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE L M - Presidente -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. N G - rel. Consigliere -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DEL SUD EST &
SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L., succeduta ex lege alla "GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA PER LE FERROVIE DEL SUD EST", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

BABUINO

107, presso lo studio dell?avvocato S A, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PORTALURI GIOVANNI, ANCORA LUCIANO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente ?
contro
L M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.

CIPRIANO

35, presso lo studio dell?avvocato M F, rappresentato e difeso dall?avvocato S I, giusta mandato a margine del controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 2815/2005 della CORTE D?APPELLO di LECCE, depositata il 11/01/2006 R.G.N. 1136/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 01/07/2009 dal Consigliere Dott. N G;

udito l?Avvocato S I;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE

Ennio Attilio, che ha concluso per l?accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la domanda proposta da L M, avanzata nei confronti della societa? in epigrafe, di cui era dipendente, avente ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive relative alla minore retribuzione percepita a seguito del suo passaggio dalla 5A alla 6° categoria.
Ritenevano i giudici di appello che la maggiore somma corrisposta a titolo di retribuzione relativa al mese di novembre del 1998 allorquando il lavoratore era ancora inquadrato nella 5° categoria rispetto a quanto percepito nei mesi successivi al dicembre 1998, epoca nella quale si era verificato il passaggio alla categoria superiore, doveva, ai sensi dell?art. 3 allegato A R.D. N. 148 DEL 1931, considerarsi convertita in assegno personale, non potendosi
tenere conto della retribuzione superiore erogata nel mese di dicembre del 1998, subito dopo il mutamento di categoria, in quanto comprendente una voce retributiva fissa, prevista dall?Accordo 4/7/91, poi, soppressa e sostituita da indennita? accessoria e variabile.
Avverso tale sentenza la predetta societa? ricorreva in Cassazione sulla base di due censure, cui resisteva, con controricorso, parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la societa? deduce "error in iudicando;

violazione e falsa applicazione delle norme di diritto". Denuncia, al riguardo, che la Corte di Appello ha erroneamente applicato l?art. 3 dell?allegato A del R.D. n. 148 del 1931 in quanto lo stipendio del mese di novembre del 1998 - ultimo mese di permanenza nella 5 categoria, e? risultato, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, superiore a quello del mese di dicembre 1998 - percepito subito dopo il passaggio di categoria. Ne?, aggiunge la societa? e? condivisibile l?argomentazione della Corte di Appello secondo la quale lo stipendio del mese di dicembre del 1998 non puo? essere preso a termine di confronto in quanto solo transitorio, atteso che se nel mese di gennaio del 1999 lo stipendio e? diminuito, rispetto a quello del novembre 1998, cio? e? dovuto all?entrata in vigore del nuovo accordo che ha inciso indistintamente su tutte le qualifiche ed ha trasformato l?indennita? accessoria di produttivita? in indennita? accessoria di presenza. Ne?, allega la ricorrente, e? applicabile il citato art. 3 in quanto nella specie il passaggio di qualifica e? avvenuto su richiesta del lavoratore e non su disposizione dell?azienda.
Con la seconda censura la societa? allega "error in procedendo;

difetto di motivazione". Sostiene, in proposito, che la Corte territoriale non argomenta con motivazione logica e coerente la ragione in base alla quale prende in considerazione lo stipendio del mese di gennaio 1999 e non quello di dicembre 1998 - il primo corrisposto in relazione alla nuova qualifica.
I motivi del ricorso, che in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico - giuridico vanno trattai congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito indicati.
Innanzitutto, mette conto rilevare che la questione dell?inapplicabilita? dell?art. 3 allegato A al R.D. n. 148 del 1931, in ragione della asserita circostanza che il passaggio di categoria e? avvenuto su domanda del lavoratore e non per iniziativa aziendale, implicando un accertamento di fatto e non risultando trattata nella sentenza impugnata, in difetto di specifica allegazione circa l?avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, deve considerarsi sollevata per la prima volta solo in sede di legittimita? e, come tale, non puo? essere esaminata in questa sede in quanto nuova (V. per tutte Cass. 6542/04, 17971/06 e 4391/2007). Cosi? delimitato l?ambito del sindacato di questa Corte non residua che il punto concernente il criterio di determinazione dell?eventuale minor somma corrisposta al lavoratore a seguito del cambiamento di qualifica.
In proposito la Corte territoriale ha ritenuto di non dover considerare il primo stipendio, erogato a seguito del predetto cambiamento e cioe? quello del mese di dicembre dell?anno 1998, perche? vi era stata computata una voce retributiva fissa prevista dall?Accordo del 4/1/91 successivamente soppressa dall?Accordo 9/6/98 e della quale non si era tenuto piu? conto negli stipendi successivi che risultavano, pertanto, in decremento rispetto a quello percepito l?ultimo mese (novembre 1998) in relazione alla precedente qualifica. Voce retributiva, quella soppressa, rispetto alla quale, secondo la Corte, "il lavoratore aveva consolidato il suo diritto ad una retribuzione comprendente tra parti fisse detto emolumento le cui sorti restavano cristallizzate ed insensibili alle previsioni dell?accordo che l?aveva soppresso".
Ritiene questa Corte che la motivazione posta a base della decisione in esame non e? giuridicamente corretta.
Infatti, nell?ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni gia? rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi (V per tutte Cass. 1576/00). Nella specie, quindi, il diritto quesito del lavoratore riguarda esclusivamente la retribuzione del mese di dicembre 1998, ma non quelle successive. Diversamente ragionando si finirebbe con l?ipotizzare diritti quesiti rispetto anche a situazioni future che non sarebbero piu? suscettibili, come tali, di essere differentemente regolate in caso di successione di contratti collettivi. Conseguentemente erra la Corte territoriale nel non considerare, ai fini del raffronto che interessa, la retribuzione corrisposta nel mese di dicembre 1998 in relazione alla nuova categoria, pacificamente di ammontare superiore a quella corrisposta nel mese di novembre dello stesso anno con riferimento alla precedente categoria rivestita dal lavoratore, sul presupposto che quelle successive al predetto mese di dicembre erano inferiori per l?avvenuta soppressione ex Accordo 9/6/98 di una voce retributiva (sostituita da indennita?
di presenza accessoria e variabile) rispetto alla quale doveva ritenersi consolidato il diritto del lavoratore.
La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, di conseguenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, essendo pacifico e non contestato che la retribuzione del mese di dicembre dell?anno 1998, erogata in relazione alla nuova qualifica, era superiore a quella del mese di novembre dello stesso anno corrisposta in relazione alla precedente categoria, decidendosi nel merito il ricorso originario di L M va rigettato.
Avuto riguardo al diverso esito dei giudizi di merito ed alla particolarita? della questione stimasi compensare le spese dell?intero processo.

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