Cass. civ., SS.UU., ordinanza 24/06/2022, n. 20459
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
to la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG8130 del 202 1 promosso da : S A, rappresentato e difeso da ll’ Avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de’ Cavalieri, n. 11;
- ricorrent e -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTE- RO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, con domicilio presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25;
- controricorrente – R.G. 8130/2021 C.C. 21/6/2022 Corte dei conti -2 - e nei confronti di UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici di questa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- controricorrente – perla cassazione della sentenza del la Corte dei conti, Seconda Sezio- ne giurisdizionale centrale d’appello,n. 305 /2020 , pubblicata il 18 di- cembre2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022dal Consigliere A G ;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Pro- curatore Generale Aggiunto L S, che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – La Sezione giurisdizionale per l’Emilia - Romagna della Corte dei conti, con sentenza in data 28 febbraio 2019 , ha condannato il prof. A S al pagamento, in favore dell’ Università degli Studi di Parma, della somma di euro 1.459.263,03, oltre accessori, per avere trattenuto indebitamente i compensi percepiti per lo svol- gimento di attività incompatibili con la docenza universitaria o, co- munque, attività non comunicate e non autorizzate dall’Università, in violazione dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. La Procura territoriale aveva contestato al prof. S, nella sua qualità di ordinario di economia applicata presso l’Università di Parma dal 2004e, in precedenza, di associato nello stesso Ateneo , lo svolgimento di diverse attività libero professionali in violazione della normativa che disciplina il regime di incompatibilità e di autorizzazio- -3 - ne per i professori universitari a tempo pieno(art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001;
art. 11 del d.P.R. n. 382 del 1980;
disposizio- ni regolamentari in vigore ratione temporispresso l’Ateneo di Parma ). 2. – La Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 18 dicembre 2020, ha respinto l’appello proposto dal p rof. Schian- chi. 2.1. – La Corte dei conti ha inn anzitutto affermato di avere giuri- sdizione nella materia oggetto di controversia, escludendo che a ciò sia di ostacolo il fatto che il comma 7-bis dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dalla legge n. 190 del 2012, che tale giurisdizio- ne contempla, sia sopravvenuto ai fatti di causa. Il giudice contabile d'appello ha rilevato che l'azione promossa nei confronti di soggetto legato per rapporto di impiego con la P.A. trova giustificazione nella violazione del dovere di chiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extralavorativi e del conseguente ob- bligo di riversare all'amministrazione i compensi ricevuti. La Corte dei conti ha poi rigettato l’eccezione di intervenuta pre- scrizione del diritto al risarcimento del danno. 3. –Per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Secon- da Sezione g iurisdizionale centrale d’appello, il p rof. S ha proposto ricorso, con atto notificato il 25 marzo 2021, sulla base di due motivi. Ha resistito, con controricorso, il Procuratore Generalerappresen- tante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, concludendo per il rigettodel ricorso. Anche l’Università degli Studi di Parma ha depositato controricor- so, chiedendo che il ricorso venga respinto in quanto inammissibile e comunque infondato. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. -4 - Il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto delricorso. In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha presentato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso è rubricato “illegittimità della sen- tenza impugnata, in relazione all’art. 111, ottavo comma, Cost. e all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., per difetto di giurisdi- zione della Corte dei conti in ordine alla fattispecie considerata, trat- tandosi di fatti anteriori all’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 (art. 1, comma 42) che ha introdotto il comma 7-bis all’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, e in ogni caso in quanto la materia non rientra nella competenza del giudice contabile”. Il ricorrente sottolineala portata innovativa della legge n. 190 del 2012 nella parte in cui (art. 1, comma 42) ha inserito il comma 7-bis all’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, contenente la previsione secon- do cui l’omissione del versamento del compenso da parte del dipen- dentepubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, con la conse- guente inapplicabilità della norma ai fatti anteriorialla sua entrata in vigore. Osserva il ricorrente che, poiché gli incarichi non autorizzati con- testati al prof. S sono tutti ampiamente risalenti ad un perio- do anteriore alla data di entrata in vigore della novella legislativa, do- vrebbero valere le ordinarie regole di riparto della giurisdizione, con la sottoposizione di questa controversi a legat a alla ripetizione di quanto indebitamente percepito alla giurisdizione del giudice del rap- porto di lavoro. Ad avviso del ricorrente, la giurisdizione contabile potrebbe pro- spettarsi solo quando alla contestazione del mancato riversamento delle somme nel bilancio dell’ente di appartenenza si accompagnino -5 - profili specifici e ulteriori di danno (danno all’immagine, danno da sot- trazione di energie lavorative), che però devono essere diversi dal semplice svolgimento di attività non autorizzata e dal mancato river- samento dei compensi, e devono essere puntualmente contestati al convenuto. Secondo il ricorrente, avrebbe errato la Corte dei conti a rivendi- care una competenza giurisdizionale non sussistente, in primo luogo per l’anteriorità dei fatti contestati rispetto alla novella legislativa del 2012, che non sarebbe una norma meramente confermativa di un pretesoprecedente indirizzo;
in secondo luogo (e premessa, e incon- troversa, la anteriorità dei fatti contestati rispetto al 2012) per l’assenza nel caso in esame di profili di danno all’immagine dell’Ateneo o di danno da disservizio, mai contestati al prof. S nel corso del procedimento. Ad avviso del ricorrente, difetterebbe la giurisdizione della Corte dei conti anche per un'altra ragione, per il fatto cioè che la legittima- zione del procuratore contabile sarebbe destinata a sorgere soltanto di fronte all’inerzia dell'amministrazione . N el caso di specie , l'azione del pubblico ministero contabile dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti è stata promossa dopo che l'ammini- strazione aveva avviato il procedimento di recupero dei compensi percepiti dal prof. S chianchi , e su tale azione pende ancora il giudizio amministrativo (attualmente dinanzi al Consiglio di Stato, per l'impu- gnazione della sentenza del TAR per l’Emilia - Romagna, sezione di Parma,n. 205 del 2019 ). L’A mministrazione – si sottolinea – ha chie- sto al prof. S chianchi la restituzione dei compensi con nota del 26 settembre 2013 che è stata impugnata davanti al giudice amministra- tivo con ricorso depositato il 10 ottobre 2013;
invece l'azione della Procura contabile è stata avviata con l'invito a dedurre e con l'atto di citazione, rispettivamente del 15 marzo 2018 e del 7 agosto 2018. 1.1. –Il motivo è infondato. -6 - 1.2. –Sotto la rubrica “Incompatibilità, cumulo di impieghi e inca- richi”, l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede, al comma 7, che «I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche poten- ziali, di conflitto di interessi. … In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità discipli- nare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte de- ve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenen- za del dipendente per essere destinato ad incremento
- ricorrent e -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTE- RO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, con domicilio presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25;
- controricorrente – R.G. 8130/2021 C.C. 21/6/2022 Corte dei conti -2 - e nei confronti di UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici di questa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- controricorrente – perla cassazione della sentenza del la Corte dei conti, Seconda Sezio- ne giurisdizionale centrale d’appello,n. 305 /2020 , pubblicata il 18 di- cembre2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022dal Consigliere A G ;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Pro- curatore Generale Aggiunto L S, che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – La Sezione giurisdizionale per l’Emilia - Romagna della Corte dei conti, con sentenza in data 28 febbraio 2019 , ha condannato il prof. A S al pagamento, in favore dell’ Università degli Studi di Parma, della somma di euro 1.459.263,03, oltre accessori, per avere trattenuto indebitamente i compensi percepiti per lo svol- gimento di attività incompatibili con la docenza universitaria o, co- munque, attività non comunicate e non autorizzate dall’Università, in violazione dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. La Procura territoriale aveva contestato al prof. S, nella sua qualità di ordinario di economia applicata presso l’Università di Parma dal 2004e, in precedenza, di associato nello stesso Ateneo , lo svolgimento di diverse attività libero professionali in violazione della normativa che disciplina il regime di incompatibilità e di autorizzazio- -3 - ne per i professori universitari a tempo pieno(art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001;
art. 11 del d.P.R. n. 382 del 1980;
disposizio- ni regolamentari in vigore ratione temporispresso l’Ateneo di Parma ). 2. – La Corte dei conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 18 dicembre 2020, ha respinto l’appello proposto dal p rof. Schian- chi. 2.1. – La Corte dei conti ha inn anzitutto affermato di avere giuri- sdizione nella materia oggetto di controversia, escludendo che a ciò sia di ostacolo il fatto che il comma 7-bis dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dalla legge n. 190 del 2012, che tale giurisdizio- ne contempla, sia sopravvenuto ai fatti di causa. Il giudice contabile d'appello ha rilevato che l'azione promossa nei confronti di soggetto legato per rapporto di impiego con la P.A. trova giustificazione nella violazione del dovere di chiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extralavorativi e del conseguente ob- bligo di riversare all'amministrazione i compensi ricevuti. La Corte dei conti ha poi rigettato l’eccezione di intervenuta pre- scrizione del diritto al risarcimento del danno. 3. –Per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Secon- da Sezione g iurisdizionale centrale d’appello, il p rof. S ha proposto ricorso, con atto notificato il 25 marzo 2021, sulla base di due motivi. Ha resistito, con controricorso, il Procuratore Generalerappresen- tante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti, concludendo per il rigettodel ricorso. Anche l’Università degli Studi di Parma ha depositato controricor- so, chiedendo che il ricorso venga respinto in quanto inammissibile e comunque infondato. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. -4 - Il Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto delricorso. In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha presentato una memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo di ricorso è rubricato “illegittimità della sen- tenza impugnata, in relazione all’art. 111, ottavo comma, Cost. e all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., per difetto di giurisdi- zione della Corte dei conti in ordine alla fattispecie considerata, trat- tandosi di fatti anteriori all’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 (art. 1, comma 42) che ha introdotto il comma 7-bis all’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001, e in ogni caso in quanto la materia non rientra nella competenza del giudice contabile”. Il ricorrente sottolineala portata innovativa della legge n. 190 del 2012 nella parte in cui (art. 1, comma 42) ha inserito il comma 7-bis all’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, contenente la previsione secon- do cui l’omissione del versamento del compenso da parte del dipen- dentepubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, con la conse- guente inapplicabilità della norma ai fatti anteriorialla sua entrata in vigore. Osserva il ricorrente che, poiché gli incarichi non autorizzati con- testati al prof. S sono tutti ampiamente risalenti ad un perio- do anteriore alla data di entrata in vigore della novella legislativa, do- vrebbero valere le ordinarie regole di riparto della giurisdizione, con la sottoposizione di questa controversi a legat a alla ripetizione di quanto indebitamente percepito alla giurisdizione del giudice del rap- porto di lavoro. Ad avviso del ricorrente, la giurisdizione contabile potrebbe pro- spettarsi solo quando alla contestazione del mancato riversamento delle somme nel bilancio dell’ente di appartenenza si accompagnino -5 - profili specifici e ulteriori di danno (danno all’immagine, danno da sot- trazione di energie lavorative), che però devono essere diversi dal semplice svolgimento di attività non autorizzata e dal mancato river- samento dei compensi, e devono essere puntualmente contestati al convenuto. Secondo il ricorrente, avrebbe errato la Corte dei conti a rivendi- care una competenza giurisdizionale non sussistente, in primo luogo per l’anteriorità dei fatti contestati rispetto alla novella legislativa del 2012, che non sarebbe una norma meramente confermativa di un pretesoprecedente indirizzo;
in secondo luogo (e premessa, e incon- troversa, la anteriorità dei fatti contestati rispetto al 2012) per l’assenza nel caso in esame di profili di danno all’immagine dell’Ateneo o di danno da disservizio, mai contestati al prof. S nel corso del procedimento. Ad avviso del ricorrente, difetterebbe la giurisdizione della Corte dei conti anche per un'altra ragione, per il fatto cioè che la legittima- zione del procuratore contabile sarebbe destinata a sorgere soltanto di fronte all’inerzia dell'amministrazione . N el caso di specie , l'azione del pubblico ministero contabile dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti è stata promossa dopo che l'ammini- strazione aveva avviato il procedimento di recupero dei compensi percepiti dal prof. S chianchi , e su tale azione pende ancora il giudizio amministrativo (attualmente dinanzi al Consiglio di Stato, per l'impu- gnazione della sentenza del TAR per l’Emilia - Romagna, sezione di Parma,n. 205 del 2019 ). L’A mministrazione – si sottolinea – ha chie- sto al prof. S chianchi la restituzione dei compensi con nota del 26 settembre 2013 che è stata impugnata davanti al giudice amministra- tivo con ricorso depositato il 10 ottobre 2013;
invece l'azione della Procura contabile è stata avviata con l'invito a dedurre e con l'atto di citazione, rispettivamente del 15 marzo 2018 e del 7 agosto 2018. 1.1. –Il motivo è infondato. -6 - 1.2. –Sotto la rubrica “Incompatibilità, cumulo di impieghi e inca- richi”, l’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede, al comma 7, che «I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche poten- ziali, di conflitto di interessi. … In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità discipli- nare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte de- ve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenen- za del dipendente per essere destinato ad incremento
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