Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/2011, n. 15389

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La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/2011, n. 15389
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15389
Data del deposito : 13 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9404/2008 proposto da:
VI EN [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato DE LORENZO FERRUCCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato KIVEL MAZUY Patrizia giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
SOCIETÀ ICEM IMPRESA COSTRUZIONI EDILLIZIA MERIDIONALE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE, 104, presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS ANTONIA, rappresentata e difesa dagli avvocati SARNELLI Girolamo, CANTORE GERARDO MARIA;

COMUNE DI NAPOLI 80014690638, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CATALANI 26, presso lo studio dell'avvocato D'ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dagli avvocati BARONE EDOARDO, TARALLO GIUSEPPE giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrenti -

e contro
ITAL ASSIC SPA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2347/2007 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, Sezione Prima Civile, emessa il 27/06/2007, depositata il 05/07/2007;

R.G.N. 1313/2006.
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/06/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l'Avvocato CELOTTO ALFONSO per delega Avv. DE LORENZO FERRUCCIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IC TO, che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 10.9.2002, NO EN esponeva che il giorno 10.1.2002, alle ore 18,30, mentre percorreva a piedi Viale Granisci (in Napoli), giunto nei pressi del civico 11, cadeva "a causa di un dosso non segnalato...".
Assumendo di aver riportato lesioni personali, conveniva in giudizio il Comune di Napoli e la Società I.c.e.m. srl, nella rispettiva qualità di ente proprietario della strada e di impresa tenuta alla manutenzione della medesima, per sentirli condannare in solido, o alternativamente, al pagamento della somma complessiva di Euro17.000,00, ovvero di quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre, interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del preteso incidente.
Si costituivano in giudizio sia il Comune di Napoli che la Società I.c.e.m. srl la quale veniva autorizzata alla chiamata in causa della Società Italiana Assicurazioni spa che, conseguentemente, si costituiva anch'essa in giudizio. Con sentenza n. 309/2005 del

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