Cass. pen., sez. III, sentenza 08/05/2023, n. 19317
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: UG GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/05/2022 del TRIBUNALE di PESAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio 9
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/05/2022, il Tribunale di Pesaro condanna NI GI per il reato di cui all'art. 10 bis del d. 1gs. n. 74 del 2000, perchè, quale legale rappresentante della società U.F. Lamiere s.r.I., aveva omesso il versamento delle ritenute alla fonte certificate, relative agli emolumenti erogati nell'anno di imposta 2016, per l'ammontare di euro 164.114,40, desunto dal modello 770 presentato dall'imputato e a prescindere dal rilascio delle certificazioni ai sostituiti.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, il quale deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla mancata statuizione della confisca del profitto del reato, ai sensi dell'art. 12 bis del decreto legislativo 74/2000, conseguente all'affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all'art.10 bis d.lgs. 74/2000, misura non disposta neppure sul residuo importo, pari alla differenza tra quanto inizialmente dovuto e quanto già versato, in relazione all'eventuale rateizzazione o parziale estinzione del debito tributario.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio al Tribunale di Pesaro