Cass. civ., sez. I, sentenza 04/11/1987, n. 8099
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Ai sensi della disposizione transitoria dell'art. 83 del d.P.R. 22 giugno 1979 n. 338, contenente la revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della delega conferita con la legge 26 maggio 1978 n. 260, i brevetti per invenzioni e modelli industriali già concessi alla data di entrata in vigore del decreto stesso restano assoggettati alle previgenti norme del R.d. 29 giugno 1939 n. 1127. Ne consegue che non può dichiararsi la nullità parziale di un brevetto concesso nel vigore della precedente disciplina, essendo stato introdotto detto istituto dall'art. 38 del d.P.R. n. 338 che ha sostituito il testo originario dell'art. 59 del R.d. n. 1127 del 1939 il quale non lo contemplava. ( Conf 4133/82, mass n 422107).*