Cass. civ., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 09548
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Testo completo
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso RG 12859/2020proposto da: LUIGI TURTÙ rappresentato e difeso dall’Avv. ROBERTO GAETANI;
-Ricorrente -
contro
LED IMMOBILIARE S.R.L. -Intimata - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ANCONA n. 1600/2019 pubblicata il 12/11/2019;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2023 dal Consigliere Dott.ssa R G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C.
FATTI DI CAUSA
1.1. T L convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo, la Led Immobiliare s.r.l. per chiedere l’accertamento della realizzazione, ad opera della convenuta, di una costruzione di quattro piani oltre al piano interrato, in violazione delle distanze di cui al D. M.2 aprile 1968, n.1444 oltre al risarcimento del danno.
1.2. La Led Immobiliare s.r.l. si costituì in giudizio per resistere alla domanda.
1.3. Il Tribunale dispose CTU, autorizzando il perito all’acquisizione della documentazione necessaria o utile all’espletamento dell’incarico, con la precisazione che, laddove la documentazione non fosse stata presente nei fascicoli processuali, il consulente avrebbe dovuto sottoporre i documenti acquisiti al contraddittorio delle parti.
1.4. Il CTU depositò una bozza dell’elaborato peritale, allegando una “Relazione dell’Ufficio patrimonio di Sant’Elpidio”, da cui risultava che il tratto di strada sito innanzi l’abitazione di T, denominata Via Crispi, era qualificata come “strada pubblica”.
1.5. T L sottopose al giudice osservazioni alla bozza della CTU, deducendo l’erronea attribuzione di stato di “strada pubblica” al piccolo tratto di corte privata antistante la sua abitazione, come del resto risultava dal PRG;
inoltre, sottolineò come non vi fosse, in relazione a tale strada, né alcun provvedimento di esproprio, né fosse configurabile l’uso pubblico di quel tratto, in quanto lo stesso consentiva di accedere solamente alla propria abitazione in quanto la strada era chiusa sui due lati.
1.6. La CTU accertò, infine, che l’edificio realizzato dalla Led Immobiliare eccedeva in altezza per metri 3,48 il fronte dell’edificio di T e che il valore economico di quanto realizzato dal convenuto nella parte eccedente in volumi e altezze fosse pari ad €290.059,00. 1.7. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 51/2014 condannò la Led Immobiliare s.r.l. alla rimessione in pristino per le violazioni di carattere urbanistico e al risarcimento dei danni.
1.8. Propose appello principale il T ed appello incidentale la Led immobiliare s.r.l., la quale dedusse che tra i fondi vi fosse una pubblica via, come accertato dal CTU nel giudizio di primo grado.
1.9. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 1600 del 12.11.2019, accolse parzialmente l’appello e per l’effetto condannò la LED Immobiliare s.r.l. al risarcimento dei danni nella misura di € 5000,00. 1.10. Per quel che
-Ricorrente -
contro
LED IMMOBILIARE S.R.L. -Intimata - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI ANCONA n. 1600/2019 pubblicata il 12/11/2019;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2023 dal Consigliere Dott.ssa R G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C.
FATTI DI CAUSA
1.1. T L convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo, la Led Immobiliare s.r.l. per chiedere l’accertamento della realizzazione, ad opera della convenuta, di una costruzione di quattro piani oltre al piano interrato, in violazione delle distanze di cui al D. M.2 aprile 1968, n.1444 oltre al risarcimento del danno.
1.2. La Led Immobiliare s.r.l. si costituì in giudizio per resistere alla domanda.
1.3. Il Tribunale dispose CTU, autorizzando il perito all’acquisizione della documentazione necessaria o utile all’espletamento dell’incarico, con la precisazione che, laddove la documentazione non fosse stata presente nei fascicoli processuali, il consulente avrebbe dovuto sottoporre i documenti acquisiti al contraddittorio delle parti.
1.4. Il CTU depositò una bozza dell’elaborato peritale, allegando una “Relazione dell’Ufficio patrimonio di Sant’Elpidio”, da cui risultava che il tratto di strada sito innanzi l’abitazione di T, denominata Via Crispi, era qualificata come “strada pubblica”.
1.5. T L sottopose al giudice osservazioni alla bozza della CTU, deducendo l’erronea attribuzione di stato di “strada pubblica” al piccolo tratto di corte privata antistante la sua abitazione, come del resto risultava dal PRG;
inoltre, sottolineò come non vi fosse, in relazione a tale strada, né alcun provvedimento di esproprio, né fosse configurabile l’uso pubblico di quel tratto, in quanto lo stesso consentiva di accedere solamente alla propria abitazione in quanto la strada era chiusa sui due lati.
1.6. La CTU accertò, infine, che l’edificio realizzato dalla Led Immobiliare eccedeva in altezza per metri 3,48 il fronte dell’edificio di T e che il valore economico di quanto realizzato dal convenuto nella parte eccedente in volumi e altezze fosse pari ad €290.059,00. 1.7. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale, con sentenza n. 51/2014 condannò la Led Immobiliare s.r.l. alla rimessione in pristino per le violazioni di carattere urbanistico e al risarcimento dei danni.
1.8. Propose appello principale il T ed appello incidentale la Led immobiliare s.r.l., la quale dedusse che tra i fondi vi fosse una pubblica via, come accertato dal CTU nel giudizio di primo grado.
1.9. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 1600 del 12.11.2019, accolse parzialmente l’appello e per l’effetto condannò la LED Immobiliare s.r.l. al risarcimento dei danni nella misura di € 5000,00. 1.10. Per quel che
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