Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/10/1981, n. 494
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In Sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avverso pronuncia della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, primo comma, 104, quarto comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 23 secondo comma della legge 24 marzo 1958 n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975 n. 695, il quale, con riguardo alla composizione ed al sistema elettorale per il consiglio stesso, stabilisce che si intendono per magistrati di Cassazione e magistrati d'appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina ancorché non esercitino le rispettive funzioni", è rilevante, in quanto investe un eventuale vizio di Costituzione del giudice disciplinare, organo del consiglio, implicante nullità insanabile della relativa pronuncia, e non è manifestamente infondata, atteso che la suddetta norma potrebbe comportare una violazione del principio di uguaglianza, consentendo a magistrati in situazioni diverse, per diversità di funzioni, di entrare a far parte del consiglio come appartenenti alla stessa categoria, ovvero a magistrati nella stessa situazione, per parità di funzioni, di essere eletti come rappresentanti di categorie diverse, ed altresì comportare una violazione del principio della rappresentatività del consiglio in relazione alle varie categorie di magistrati, nonché di quello della distinzione di questi ultimi soltanto per diversità di funzioni, principi i quali potrebbero configurarsi come ostacolo alla configurabilità, nell'ambito della magistratura di distinzioni non derivanti dalla diversità dei compiti assegnati.*
Sul provvedimento
Testo completo
In Sede di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avverso pronuncia della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, primo comma, 104, quarto comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 23 secondo comma della legge 24 marzo 1958 n. 195, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975 n. 695, il quale, con riguardo alla composizione ed al sistema elettorale per il