Cass. civ., sez. II, sentenza 17/11/2011, n. 24108
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In tema di usufrutto congiuntivo - quale istituto caratterizzato dal diritto di accrescimento tra i contitolari, tale da impedire la consolidazione di qualsiasi quota dell'usufrutto con la nuda proprietà finché rimane in vita almeno uno dei contitolari originari - anche l'atto "inter vivos" a titolo oneroso, oltre che il legato, può costituire la fonte del diritto di accrescimento tra cousufruttuari, ove siffatto diritto sia previsto in modo inequivoco (pur se implicitamente) dalla concorde volontà delle parti risultante dall'atto costitutivo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T R M - Presidente -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
Dott. G A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G V e G C, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. S V, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. V N in Roma, via del Tritone, n. 102;
- ricorrenti -
contro
G A, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. D'Agostino Nicola, elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Roma, via G. Antonelli, n. 47;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1093 del 21 novembre 2005. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D C, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - A G, vedovo della usufruttuaria A T ed egli stesso usufruttuario di un alloggio sito in Giovinazzo, ove coabitava con i nudi proprietari - la figlia C ed il genero V G, convenne in giudizio questi ultimi onde porre termine alla coabitazione e conseguire la liberazione dell'appartamento.
I convenuti resistettero alla domanda, precisando che il rogito del 17 giugno 1997, con il quale i coniugi G - Turturro avevano venduto ai coniugi G - G la nuda proprietà dell'alloggio e si erano riservati l'usufrutto vitalizio, era oggetto di un separato giudizio di annullamento, per cui il nuovo processo andava pregiudizialmente sospeso. Aggiunsero i resistenti di essere legittimati al compossesso dell'appartamento anche in virtù di un contratto di assistenza e, in via riconvenzionale, chiesero la condanna dell'attore sia al risarcimento del danno per l'inadempimento del contratto di assistenza, sia alla restituzione del saldo del prestito fattogli per sostenere i lavori di manutenzione dell'immobile.
Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto, accolse la domanda principale e rigettò quella riconvenzionale. 2. - Questa decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Bari che, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 21 novembre 2005, ha rigettato il gravame della G e del G.
2.1. - Per quanto qui ancora rileva, la Corte d'appello:
- ha disatteso la richiesta di sospensione del processo sino alla definizione del giudizio, pendente in primo grado, di annullamento del contratto di vendita con riserva d'usufrutto;
- ha rilevato che nel rogito è previsto l'accrescimento a favore del cousufruttuario superstite e che, per previsione contrattuale, la durata dell'usufrutto sull'intera casa familiare può estendersi sino alla morte del più longevo dei due coniugi usufruttuari;
- ha precisato che la pretesa degli appellanti di recuperare le spese sostenute per la ristrutturazione dell'alloggio, assumendo di avere prestato il danaro necessario all'appellato, è rimasta a livello di mera enunciazione priva di riscontri, non solo obiettivi, ma anche meramente logici e circostanziali;
- ha escluso la possibilità di provare per testi il dedotto contratto atipico di assistenza usque ad mortem, con il quale il G si sarebbe sinallagmaticamente obbligato ad offrire alloggio alla figlia e al genero in cambio di assistenza morale e materiale.
3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello il G e la G hanno proposto ricorso, con atto notificato il 14 dicembre 2005, sulla base di quattro motivi.
L'intimato ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art.979 cod. civ., art. 210 c.c., comma 3, art. 1350 c.c., n. 5, art.1362 cod. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5;
nonché
illogica, inadeguata, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 si lamenta che la Corte di merito si sia di scostata dal principio secondo cui, in caso di usufrutto congiuntivo costituito mediante atto inter vivos, l'accrescimento può operare in favore del superstite solo se tale diritto sia espressamente previsto. Viceversa la sentenza impugnata avrebbe ricavato per implicito la previsione del diritto di accrescimento, pur in mancanza di una clausola espressa. Nell'interpretare la clausola contrattuale, la Corte barese sarebbe andata oltre la semplice interpretazione letterale, giungendo ad una manipolazione delle parole e ad una riscrittura del testo. Le parti avrebbero dovuto prevedere expressis verbis l'operatività dell'accrescimento reciproco tra i cousufruttuari ovvero la rinuncia al consolidamento, anch'essa espressa, da parte dei nudi proprietari. 1.1. - La censura è priva di fondamento.
Occorre premettere che anche per contratto può stabilirsi che le quote di usufrutto, inizialmente spettanti ai vari compratori, si accrescano man mano, in seguito alla morte dei loro titolari o ad altre cause di estinzione che li riguardino, alle quote dei contitolari superstiti fino a riunirsi, tutte, in capo al superstite ultimo. Invero, sebbene la figura dell'usufrutto congiuntivo - caratterizzata, appunto, dal diritto di accrescimento tra i contitolari, tale da impedire la consolidazione di qualsiasi quota dell'usufrutto con la nuda