Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/04/2018, n. 9558
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Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa con la conseguenza che, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo "jus superveniens", ove più favorevole all'incolpato, quando la contestazione dell'addebito sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina normativa.
Al rigetto ed alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per cassazione avverso le decisioni in materia disciplinare del Consiglio Nazionale Forense consegue il raddoppio del contributo unificato, sussistendo i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Sul provvedimento
Testo completo
N° 9558-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dai signori Magistrati: DISCIPLINARE -Primo Presidente - GIOVANNI MAMMONE AVVOCATI. Sanzioni. Natura. AURELIO CAPPABIANCA -Presidente di Sezione Ud. 13/03/2018 - -Presidente di Sezione PUPIETRO CAMPANILE R.G.N. 7907/2017 ANTONIO MANNA -Presidente di Sezione 604.9558 Rep. ANTONIO GRECO -Consigliere - e.u. -Consigliere - LUCIA TRIA ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA -Consigliere - ALBERTO GIUSTI -Consigliere - ANGELINA-M PRRINO -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7907-2017 proposto da: F L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COMANO 95, presso il proprio studio, rappresentato e difeso dall'avvocato D D;
-ricorrente - contro 4 3 1 T CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 401/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 31/12/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2018 dal consigliere ANGELINA-M PRRINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato D D.
Fatti di causa
Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Venezia applicò all'avv. Luciano F la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per nove mesi, per violazione degli artt. 40, 41 e 44 del codice deontologico. La violazione contestata consisteva nel fatto che l'avvocato aveva omesso d'informare il proprio cliente dell'esito di un'azione di recupero di un credito derivante da una controversia di lavoro e aveva trattenuto, senza autorizzazione, parte delle relative somme di danaro corrispostegli direttamente dalla controparte, al fine di compensare crediti che egli vantava nei confronti del cliente in relazione a parcelle concernenti precedenti attività, che assumeva fossero rimasti inadempiuti. In esito a ricorso dell'avvocato dinanzi al Consiglio nazionale forense la sanzione è stata ridotta a sei mesi. Contro questa sentenza l'avv. F propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi;
col medesimo ricorso il ricorrente ha sollecitato la sospensione della esecutorietà - Ric. 2017 n. 07907 sez. SU - ud. 13-03-2018 cor -2 della sentenza impugnata, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora. La trattazione dell'istanza di sospensione è stata fissata per l'adunanza camerale del 4 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 380-ter c.p.c., come sostituito dal d.l. n. 97 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 168 del 2016, e quindi in camera di consiglio non partecipata ed è stata rinviata a nuovo ruolo perché il ricorrente ha fatto valere l'inosservanza del termine intercorrente tra la comunicazione dell'avviso di fissazione e l'adunanza. In vista di quell'adunanza il sostituto procuratore generale aveva concluso per il rigetto dell'istanza. Si è quindi proceduto a fissare la pubblica udienza. Ragioni della decisione 1.- Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Consiglio nazionale forense, che, in quanto soggetto terzo rispetto alla controversia e autore della impugnata decisione, è privo di legittimazione nel presente giudizio, le parti del quale vanno individuate nel soggetto destinatario del provvedimento impugnato, cioè nel COA locale che, in sede amministrativa, ha deciso in primo grado e nel pubblico ministero presso la Corte di Cassazione (tra varie, si vedano Cass., sez. un., 6 giugno 2003, n. 9075;
7 dicembre 2006, n. 26182;
13 giugno 2008, n. 19513 del 2008;
24 gennaio 2013, n. 1716;
24 febbraio 2015, n. 3670;
27 dicembre 2016, n. 26996). 2.- Col primo motivo di ricorso l'avv. F invoca l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare, in applicazione del ius superveniens costituito dall'art. 56 della nuova legge professionale (I. n. 247 del 2012), entrata in vigore il 2 febbraio 2013, il 3° comma del quale ha fissato in sette anni e mezzo il termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare (nella fattispecie ampiamente decorso) e ha stabilito che da ogni Ric. 2017 n. 07907 sez. SU - ud. 13-03-2018 соа -3- interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni, anch'esso trascorso. In particolare, secondo il ricorrente la disciplina della prescrizione, più favorevole rispetto a quella vigente al tempo in cui la condotta ritenuta illecita è stata commessa, si applicherebbe al caso in esame in virtù dell'art. 65 della medesima legge, secondo il quale le norme contenute nel (nuovo) codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.
3. La tesi del ricorrente non è condivisibile. - Il 5° comma dell'art. 65 della nuova legge professionale recita, testualmente, nella sua ultima parte: ... L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato>>. Al riguardo sono emersi orientamenti non del tutto convergenti nella giurisprudenza di queste sezioni unite. Isolato è rimasto l'indirizzo che riferisce anche alla prescrizione la norma del nuovo codice deontologico (Cass., sez. un., ord. 27 ottobre 2015, n. 21829).
4. In seno all'orientamento prevalente, che, invece, esclude dall'ambito di applicazione della disposizione l'istituto della prescrizione, s'individuano impostazioni non coincidenti. La prima (inaugurata da Cass., sez. un., 20 maggio 2014, n. 11025, seguita da 2 febbraio 2015, n. 1822 e 16 novembre 2015, n. 23364) assume come presupposto