Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2019, n. 00134

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2019, n. 00134
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00134
Data del deposito : 7 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 13888-2017 proposto da: E S E S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO BORSIERI,12, presso lo studio dell'avvocato G T P, rappresentato e difeso dall'avvocato C B, giusta delega in atti;
2018

- ricorrente -

3392

contro

CENTRALE ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

RIPETTA

22, presso lo studio dell'avvocato G V, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati G D, N G, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1256/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/12/2016 R.G.N. 324/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2018 dal Consigliere Dott. G M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. I P che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto;
udito l'Avvocato G T P. PROC. nr.13888/2017

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza nr. 1256 del 2016, respingeva il reclamo proposto da E S E S avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia (nr. 97 del 2016) che, pronunciando in merito all'impugnativa del licenziamento intimato dalla Centrale Adriatica Soc. Coop., lo dichiarava illegittimo ed, in applicazione della tutela di cui al comma 5 dell'art. 18 della legge nr. 300 del 1970, dichiarato risolto il rapporto, condannava la parte datoriale al pagamento dell'indennità risarcitoria nella misura di 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale giudicava illecita la condotta del lavoratore che aveva inviato ad una pluralità di soggetti una lettera con la quale due dirigenti ed un responsabile, specificamente indicati, erano stati accusati di aver posto in essere «una guerra razziale» nei suoi confronti;
l'accusa, senza che ne fosse allegata la veridicità, offendeva la reputazione dei soggetti ai quali era riferita (in proposito i giudici richiamavano l'art. 595 del cod.pen.). Per i giudici di merito, era elemento estraneo all'illecito disciplinare l'assenza di danno mentre il tenore lessicale «sconclusionato» della missiva rilevava ai fini del giudizio di una condotta «modestamente illecita» che giustificava la tutela di cui al comma 5 dell'art. 18 della legge nr. 300 del 1970, ratione temporis applicabile. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il lavoratore, affidato a due motivi. Ha proposto controricorso la società cooperativa che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto. Sono stati disposti accertamenti dalla sesta sezione di questa Corte in ordine alle comunicazioni telematiche della sentenza impugnata. In prossimità dell'odierna udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod.proc.civ.: ha eccepito la nullità della notifica del controricorso effettuata in via telematica ed ha preso specifica posizione in merito alla questione di inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE L'eccezione sollevata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cit. è superata dalla circostanza che il controricorso risulta notificato anche a mezzo di PROC. nr.13888/2017 Ufficiale giudiziario, il 20.7.2017 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 370 cod.proc.civ. (il ricorso in cassazione è stato notificato il 6.6.2017). Risulta fondata, invece, e deve essere accolta in limine litis l'eccezione formulata dalla controricorrente d'inammissibilità del ricorso per superamento del termine di 60 giorni previsto dall'art. 1, comma 62, della legge nr. 92 del 2012. Il Collegio ritiene di dare continuità, condividendolo, all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte ( Cass. nr. 26479 del 2017;
Cass. nr. 19177 del 2016;
Cass. nr. 16216 del 2016;
in motivazione, Cass. nr. 19505 del 2018) secondo cui il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui al citato art. 1, comma, 62 della legge nr. 92 del 2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, cod.proc.civ., nella parte in cui stabilisce che «la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c.» norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria. E' stato osservato, nelle innanzi richiamate decisioni, che il disposto si pone come norma speciale rispetto alla disciplina generale del cosiddetto termine breve di impugnazione, dettata dagli artt. 325 e 326 cod.proc.civ., poiché fa decorrere il termine perentorio dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione, ma solo se anteriore alla prima, e consente l'applicazione del termine stabilito dall'art. 327 cod.proc.civ. unicamente nel caso in cui risultino omesse sia la notificazione che la comunicazione della decisione. Ed è stato precisato che, affinché possa decorrere il termine breve, non è sufficiente il mero avviso del deposito della sentenza, essendo, invece, necessario che la comunicazione si riferisca al contenuto integrale della decisione, di modo che la parte sia posta, dal momento della comunicazione, in grado di conoscere le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza. Le decisioni già richiamate hanno anche osservato che a dette conclusioni conduce innanzitutto il tenore letterale del richiamato comma 62 che, diversamente da quanto disposto, ad esempio, dall'art. 420 bis, comma 2, cod.proc.civ., fa riferimento, appunto, alla comunicazione della sentenza e non «dell'avviso di deposito» della stessa. Inoltre la disposizione, sebbene di carattere speciale, nulla specifica in merito alla forma della comunicazione, sicché vale al riguardo la disciplina dettata dal codice di rito che, all'art. 45, comma 2, disp. att. cod.proc.civ., come modificato dal D.L. 18 PROC. nr.13888/2017 ottobre 2012, nr. 179, stabilisce che «il biglietto contiene in ogni caso il testo integrale del provvedimento comunicato». La necessità della comunicazione del testo integrale è stata ribadita dal D.L. 24 giugno 2014, nr. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato l'art. 133 cod.proc.civ., inapplicabile alla fattispecie in giudizio, solo nella parte in cui, diversamente da quanto previsto per il rito speciale, esclude che la comunicazione possa fare decorrere il termine breve di impugnazione. Venendo alla fattispecie di causa, risulta acquisita agli atti «ATTESTAZIONE TELEMATICA» della cancelleria, che reca «Attestazione relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria riferiti alla comunicazione/notificazione di cancelleria» eseguita in data 13.12.2016 alle ore 11,25 nei confronti di «CORINNA RABITTI» (difensore costituto del ricorrente nel giudizio di appello) all'indirizzo di posta elettronica certificato «rabitti@pec.studiolegalepapa.eu». Dalla attestazione si evince che il «testo inviato con la PEC» ha avuto ad oggetto «DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE» e reca la dicitura «Descrizione: "DEPOSITATA (PUBBLICATA)
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