Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/1980, n. 763
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A norma dell'art 2755 cod civ il privilegio per le spese per Atti di esecuzione si riferisce solo a quelli la cui efficacia torni a beneficio anche dei creditori successivamente intervenuti; pertanto le spese per gli Atti di questi ultimi, sforniti di tale efficacia, non possono ritenersi privilegiate al pari delle spese relative ai primi, nonostante la parita di posizione processuale tra il creditore procedente e quelli successivamente intervenuti nell'esecuzione. ( V 438/60).*
L'Estinzione del processo esecutivo, determinando la caducazione dei vincoli impressi dalla procedura a cose o somme e la restituzione al debitore della somma residuata, impedisce il perpetuarsi su questa ultima del privilegio agrario (artt 2766 cod civ e 8 legge 5 luglio 1928 n 1760) precedentemente fatto valere sui frutti pendenti.*