Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2022, n. 20541

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2022, n. 20541
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20541
Data del deposito : 27 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 16992-2016 proposto da: RUFFINO GABRIELLA, BADALAMENTI GLORIA, BADALAMENTI MARIA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

GERMANICO

197, presso lo studio dell'avvocato A G, che le rappresenta e difende;

- ricorrenti -

2022 contro 1579 MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI

12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1478/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/01/2016 R.G.N. 1147/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Presidente Estensore Relatore Dott. R M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R‘g 11.16992/20/6 RIOno Gabiieild e db.,/ cl 'ro ih.o'(Tno E Tdien.:-,:a 1h14 mgio 2022

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato !a domanda proposta dalle attuali ricorrenti, nei confronti del Ministero dell'Interno, volta al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge a favore dei familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso, in relazione all'omicidio del loro congiunto S B.

2. Per la Corte di merito difettava, nella specie, il fatto costitutivo del diritto vantato, vale a dire l'estraneità della vittima, al tempo dell'evento, ad ambienti e rapporti delinquenziali e, nella specie, al cortesto mafioso.

3. Alla stregua del compendio documentale, in particolare la sentenza della Corte di Assise di Trapani a carico degli autori dell'omicidio di S B, dalla quale si evinceva il dato fattuale attestante il radicato rapporto di fiducia con ii boss Gaetano Badalamenti fondato su presupposti non esclusivamente basati sul mero vincolo di sangue;
le condizioni di vita e professionali (quale responsabile dell'esattoria comunale di Marsala, facente capo ai noti esponenti mafiosi, Antonino e Ignazio Salvo legati da stabili vincoli di affari con Gaetano Badalamenti), le pregresse esperienze giudiziarie e altri stretti rapporti con esponenti mafiosi di primissimo rilievo, erano tutti elementi, per la Corte di merito, univocamente orientati a certificare la sostanziale ccntiguità di Silvio Badalarrienti ad ambienti mafiosi o quantomeno ad ingenerare il forte sospetto della sua non estraneità al contesto criminoso nel quale era maturato i! delitto, circostanze entrambe ostative al conseguimento, da parte degli eredL deiie beneficio economico rivendicato, 4. Infine;
per la Corte di merito, neanche valevano ad escludere il pregiudiziale vincolo di contiguità le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, nella già richiamata sentenza della Corte di Assise, posto che si poteva essere fiancheggiatori di un'associazione mafiosa anche senza esser-e uorrTh d'ono:',2 e in ogni caso l'avere ricevuto in casa un boss mafioso non era certo ndice di estraneità all'organizzazione criminosa. Rg n.16992720116 Rossano Mancino estensore 5 Avverso tale sentenza ricorrono Gabriella Ruffino, Maria Badalamenti e Gloria Badalamenti, con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso, il Ministero dell'Interno, illustrati con memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con i due motivi di ricorso, le ricorrenti deducono la violazione degli artt. 1, 4 legge n. 302 del 1990 e l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, lamentando che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto che il congiunto, vittima della criminalità organizzata, non fosse estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali.

7. Il ricorso è da rigettare.

8. Come già chiarito da questa Corte di legittimità, con la sentenza n. 31136 del 2019, ;a ratio della legge 20 ottobre 1990, n. 302 corrisponde alla ragionevole scelta legislativa di riservare uno speciale trattamento, di tipo assistenziale, alle vittime e ai superstiti del terrorismo e della criminalità organizzata, in ragione della speciale gravità e dello speciale allarme sociale riconnessi ai predetti fenomeni delinquenziali e in linea con altri interventi legislativi, di tipo eccezionale, fondati sulla straordinarietà, sul piano sociale, di quei fenomeni.
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