Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/01/2013, n. 49

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È inammissibile il regolamento di competenza, ad istanza di parte o d'ufficio, proposto avverso provvedimenti che non abbiano carattere definitivo e decisorio, quali devono ritenersi quelli emessi in sede di volontaria giurisdizione, aventi ad oggetto la limitazione o l'esclusione della potestà genitoriale ex art. 317 bis cod. civ., pure ove pronuncino solo sulla competenza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 03/01/2013, n. 49
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49
Data del deposito : 3 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo



SOTTOSEZIONE

1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P D - Presidente -
Dott. B R - rel. Consigliere -
Dott. R V - Consigliere -
Dott. C M R - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18716/2010 proposto da:
V.F. ((omesso) ), elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. R A, giusta delega in calce al ricorso per regolamento di competenza;



- ricorrente -


contro
B.R. , T.M.G. , elettivamente domiciliate in ROMA,


VIALE GORIZIA

14, presso lo studio dell'avvocato S C, rappresentate e difese dagli avvocati F R, S S, giusta procura alle liti in calce alla memoria difensiva;

- resistenti -
e contro
PROCURATORE PRESSO LA PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO;



- intimato -


avverso il decreto nel procedimento R.G. 518/08 del TRIBUNALE PER I MINORENNI di PALERMO del 19.5.2 010, depositato l'1/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. R BBAI. È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per la conformità alla requisitoria. RITENUTO IN FATTO
che nell'ambito di un procedimento ex art. 317 bis cod. civ., nel quale il Sig. F..V. aveva chiesto l'affidamento
esclusivo in proprio favore della minore J..V. , figlia naturale da lui stesso e dalla madre B.R. riconosciuta, il Tribunale per i minorenni di Palermo dichiarava la propria incompetenza territoriale e ordinava la trasmissione del procedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Venezia;

che avverso il provvedimento proponeva regolamento necessario di competenza il V. con atto notificato l'1 luglio 2010;

che resistevano con memoria la signora B. e la di lei madre, Signora M.G..T. ;

che il Procuratore generale chiedeva l'accoglimento del ricorso, con la conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale dei minorenni di Palermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, sul solco del principio enunciato da Cass. sez. unite 15 luglio 2003 n. 11026 , secondo cui i provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art. 317 bis cod. civ., che pronunzino la decadenza dalla potestà sui figli o la sua reintegrazione ai sensi degli artt. 330 e 332 cod. civ., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole per i figli, ai sensi dell'art. 383 cod. civ., o che dispongano l'affidamento contemplato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 4, comma 2, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, neppure sotto il profilo processuale (in senso conforme, Cass., sez. 1, 19 luglio 2012 n. 12. 536 );

che pertanto neppure la pronunzia sulla competenza relativa ad uno dei predetti procedimenti è impugnabile con il regolamento ad istanza di parte, atteso che l'affermazione o negazione della competenza ha mera natura preliminare e strumentale alla decisione di merito, e ne condivide il regime impugnatorio;

che la particolare natura della causa giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

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