Cass. pen., sez. VII, ordinanza 14/09/2022, n. 33768

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 14/09/2022, n. 33768
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33768
Data del deposito : 14 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCOLO MATTIA nato a NOVARA il 22/11/1992 avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di TRINOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;

RITENUT IN FATT ED IN DIRITT

La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 17/12/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Novara in data 04/01/2021, confermava la condanna nei confronti di BOSCOLO MATTIA in relazione al reato di cui agli artt. 56 c.p., 628 co. 2 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo:

1. mancanza e difetto della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta e al trattamento sanzionatorio Il ricorso è inammissibile poiché generico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorrente lamenta - in maniera del tutto generica - la carenza di elementi probatori assunti dalla Corte di appello a fondamento della decisione di condanna , la mancata riqualificazione del fatto in furto e la omessa valutazione ad opera della Corte di appello del buon comportamento processuale tenuto durante tutto l'arco del processo. Deve per contro rilevarsi che i giudici del gravame hanno motivato a pagg. 3 e 4 della sentenza, correttamente valorizzando gli elementi assunti in primo grado e comprovanti la penale responsabilità del ricorrente. Non vi è dubbio che la condotta del BOSCOLO debba inquadrarsi nella previsione di cui all'art.628 c.p., attesa "la clandestina introduzione negli uffici ubicati nel retro dell'esercizio commerciale, l'azione violenta ai danni del responsabile del negozio finalizzata a guadagnare l'impunità e l'immediatezza tra tale azione e la sottrazione del denaro custodito nell'ufficio dell'esercizio". Inoltre, i giudici di seconde cure - alla base del costrutto decisionale di colpevolezza - hanno valorizzato precisi elementi, quali: il contenuto del verbale del Soccorso di Base redatto dal personale sanitario intervenuto nell'immediatezza del fatto;
le escoriazioni riportate dal responsabile del punto vendita "Acqua & Sapone" CIRILLO DANILO;
i fotogrammi estrapolati dai Carabinieri, da cui emerge la contestualità dell'azione tra impossessamento della refurtiva e violenza posta in essere dal BOSCOLO per guadagnare l'impunità. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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