Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/03/2022, n. 08703

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/03/2022, n. 08703
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08703
Data del deposito : 17 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4949-2021 proposto da: C A, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI, 9, presso lo studio dell'avvocato E P, rappresentata e difesa dall'avvocato P P;

- ricorrente -

contro

EASYJET AIRLINE COMPANY LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE N. 21, presso lo studio dell'avvocato GENNARO D'ANDRIA, che la rappresenta e difende;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 897/2020 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il 27/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. A S.

FATTI DI CAUSA

A C citò in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Busto Arsizio, easyJet Airline Company Ltd (in breve, easyJet) chiedendone la condanna al pagamento della compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Regolamento CE n. 262/2004 per il ritardo superiore a tre ore subito dal volo Milano MXP-Londra del 9 settembre 2017 e al risarcimento del danno ulteriore per le spese relative alla fase stragiudiziale, per una somma pari ad euro 150,00. Si costituì la convenuta deducendo, per quanto ancora rileva in questa sede, che il predetto volo aveva subito un ritardo all'arrivo a causa di un allarme bomba lanciato da un addetto ai servizi quando l'aereo stava per decollare da Milano Malpensa e dedusse di aver informato tempestivamente a mezzo e-mail l'attrice dell'eccezionalità dell'evento, che, ai sensi del regolamento già richiamato, avrebbe escluso il diritto alla compensazione pecuniaria prevista in caso di ritardo. Il Giudice di pace adito, ritenendo sussistente la causa esimente invocata dalla compagnia aerea, con sentenza n. 235/18, rigettò "le domande" dell'attrice e condannò quest'ultima alle spese di lite. Avverso tale sentenza la C propose appello in relazione al capo delle spese, lamentando la condotta, a suo avviso, contraria ai canoni di correttezza e lealtà processuale, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., della convenuta, che avrebbe informato l'appellante delle motivazioni del ritardo solo con una mail spedita successivamente alla notifica dell'atto di citazione e, comunque, mai ricevuta dalla destinataria, e concluse per la condanna dell'appellata alle spese del doppio grado del giudizio di merito. Ric. 2021 n. 04949 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -2- Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 897/2020, pubblicata il 27 luglio 2020, rigettò il gravame confermando la sentenza impugnata e condannò l'appellante alle spese di quel grado. Avverso la sentenza del Tribunale A C ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi e illustrato da memoria, cui ha resistito easyJet Airline Company Ltd con controricorso. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del diritto di difesa, rappresentando che il giudice di prime cure non aveva autorizzato il deposito di note conclusive e aveva verbalizzato quanto dallo stesso ritenuto rilevante, ledendo il diritto di difesa di parte attrice, la quale aveva ritenuto opportuno replicare in modo articolato alle eccezioni e produzioni di controparte.

1.1 II motivo è infondato. La denunciata mancata autorizzazione del deposito di note conclusive non risulta aver leso in alcun modo il diritto di difesa, avendo la stessa ricorrente dedotto di avere replicato in udienza alle eccezioni e produzioni di controparte in modo articolato. Neppure, peraltro, viene riportato il contenuto della verbalizzazione operata dal giudice di pace né viene dedotto uno specifico e concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'attuale ricorrente;
si osserva, infatti, che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è Ric. 2021 n. 04949 sez. M3 - ud. 02-02-2022 -3- inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass., ord., 20/11/2020, n. 26419;
Cass. 18/12/2014, n. 26831).
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