Cass. pen., sez. V trib., sentenza 02/05/2023, n. 18079

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 02/05/2023, n. 18079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18079
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE STEFANO GIOVANNI MARIA nato a REGGIO CALABRIA il 30/10/1976 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G F;
letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PERLA LORI, che ha chiesto la revoca della sentenza oggetto del ricorso e l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 5 dicembre 2020 limitatamente alla determinazione della pena in continuazione, procedendo ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod.proc.pen. alla rideterminazione della stessa;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nell'interesse di G M D S è stato presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 11 gennaio 2022 (dep. il 10 aprile 2022), con la quale questa Corte Suprema ha rigettato il ricorso presentato dallo stesso D f S ) avverso la pronuncia resa dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 5 dicembre 2020 nei suoi confronti.In particolare, si è dedotto che la riferita sentenza di legittimità avrebbe rigettato il settimo motivo del citato ricorso (relativo all'erronea determinazione della pena irrogata quale aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per i fatti già giudicati con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 11 aprile 2007) nel presupposto, ritenuto per mero errore di fatto, che non si fosse celebrato nelle forme del rito abbreviato il precedente giudizio (appena richiamato), all'esito del quale al D S era stata irrogata la pena che la Corte territoriale (per l'appunto con la detta sentenza del 5 dicembre 2020 già oggetto di ricorso) ha rideterminato ex art. 81, comma 2, cit.
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