Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07243
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PELLA CIO nato a MONTESILVANO il 05/04/1962 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L C, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata lette le conclusioni del difensore avv. F C, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, si è associato alle conclusioni del P.G. e, in subordine, ha chiesto l'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 RITENUTO IN FATTO 1. P C, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che il 29/6/2021 aveva confermato le statuizioni penali della pronuncia emessa in primo grado dal Tribunale cittadino il 22/5/2019, con la quale era stato riconosciuto colpevole di truffa aggravata dall'abuso della prestazione d'opera di commercialista, riformando la sentenza in quella sede impugnata con la revoca della statuizione civile della liquidazione del danno in favore della costituita parte civile, che invece veniva rimessa alla competente sede civile, ferma restando la provvisionale determinata in primo grado. A sostegno del ricorso, il P ha articolato tre motivi di impugnazione: 1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge - artt. 178 lett. C), 184 e 185 cod. proc. pen. - per la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti: rileva il ricorrente che per la nullità della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio per l'udienza del 14/12/2018 il processo veniva rinviato al 19/03/2019 ed in tale udienza, su eccezione della difesa, veniva rilevato il mancato integrale rispetto del termine di cui all'art. 552 comma 3 cod. proc. pen.. Il Tribunale rinviava, pertanto, il processo all'udienza del 5/4/2019, così da integrare il termine di comparire di 60 giorni. Il ricorrente si duole che in tale occasione non sia stata disposta la rinnovazione della notifica del decreto di citazione diretta e neppure del verbale di udienza che disponeva il rinvio ed espressamente dichiara di non censurare la decisione di non procedere alla rinnovazione del decreto, bensì quella di aver provveduto alla notificazione del rinvio al difensore, non potendosi ritenere da questo rappresentato l'imputato non ancora ritualmente avvisato.
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