Cass. civ., sez. II, sentenza 19/08/2022, n. 24973

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Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/08/2022, n. 24973
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24973
Data del deposito : 19 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

2 49 73/22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONTRATTO Dott. M FHI - Presidente - D'OPERA Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere - Ud. 24/02/2022 - Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -- PU R.G.N. 28046/2019 Dott. M CISCUOLO Rel. Consigliere - 60024873 Rep. C. I Dott. CIARA BESSO MARCEIS - Consigliere -- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28046-2019 proposto da: B D S S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell'avvocato PAOLA FIECCI, rappresentato e difeso dall'avvocato G M giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

T G, quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI QUATTRO VENTI 12, presso lo studio dell'avvocato S G, rappresentato e difeso dall'avvocato G T;

- controricorrente -

402 2 2 avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di C, depositata il 26/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2022 dal Consigliere Dott. M CISCUOLO;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. A M S, che chiede il rigetto del ricorso;
Lette le memorie della ricorrente;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L'avv. Tronci Giampiero proponeva ricorso ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 per ottenere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività professionale svolta dinanzi al Tribunale di Salerno per resistere alla domanda avanzata nei confronti della Banca di Sassari S.p.A. dalla Fatrotek S.r.l. Nella resistenza della banca convenuta, il Tribunale adito con ordinanza n. 48 del 26 febbraio 2019, per quanto ancora rileva in questa sede, liquidava in favore del professionista il compenso nell'ammontare di € 61.159,57, con gli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 a far data dal 24 ottobre 2010 al saldo. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso la Banca di Sassari S.p.A., sulla base di un motivo. L'avv. Giampiero Tronci resiste con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 9646 del 13 aprile 2021, la Sesta Sezione civile, ritenuta l'assenza di evidenza decisoria, ha rimesso la causa alla pubblica udienza, occorrendo rivalutare il principio di sovente affermato da questa Corte, secondo cui gli interessi di mora per i crediti professionali dell'avvocato maturano solo a far data dall'adozione del provvedimento di liquidazione dei compensi. Ric. 2019 n. 28046 sez. S2 - ud. 24-02-2022-2- La causa è stata poi fissata per la pubblica udienza del 24 febbraio 2022, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memorie. RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il motivo del ricorso principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002, nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha attribuito gli interessi moratori ai sensi dello stesso D. Lgs. a far data dal 24 luglio 2010 al saldo, e cioè a far data dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento da parte del debitore della fattura ovvero di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, e quindi nella fattispecie, dal trentesirno giorno successivo all'invio del preavviso di parcella da parte dell'avv. Tronci. Si deduce che in tal modo è stato violato il principio per cui, quando insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso dovuto per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione dei compensi con l'ordinanza che chiude il procedimento per cui è a quella data, e nei limiti di quanto liquidato dal giudice, che va rapportata la decorrenza degli interessi.

2. Rileva il Collegio che la soluzione cui aspira parte ricorrente ha effettivamente trovato il conforto di numerosi precedenti di questa Corte, dai quali è possibile ricavare il principio secondo cui, in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel d.m. n. 238 del 1992, applicabile "ratione temporis", per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all'invio della parcella, non si applica in ipotesi di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest'ultimo Ric. 2019 n. 28046 sez. S2 - ud. 24-02-2022-3- essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento ex articolo 28 della legge n. 794 del 1942 (così da ultimo Cass. n. 17655/2018, che però reputa necessario distinguere la liquidazione effettuata con il procedimento speciale di cui al citato articolo 28 - ora regolato dall'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 - da quella effettuata con decreto ingiuntivo, per la quale gli interessi richiesti dal ricorrente decorrono dalla notifica dello stesso e non dalla pubblicazione della sentenza che definisce l'opposizione). Siffatta regola era stata ancor prima precisata da Cass. n. 2954/2016, che aveva appunto riprodotto la distinzione tra liquidazione effettuata con il procedimento camerale di cui all'art. 28 e liquidazione avvenuta con decreto ingiuntivo, sostenendosi che nel primo caso il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della 1. n. 794 del 1942, sicché è da tale data che, entro i limiti degli importi riconosciuti dal giudice, decorrono gli interessi (in senso conforme (Cass. 29 maggio 1999 n. 5240;
Cass. 7 giugno 2005 n. 11777;
Cass. 2 febbraio 2011 n. 2431;
Cass. n. 13586 del 17/12/1991, e la più remota cui sembra risalire per la prima volta l'affermazione di tale regola, Cass. n. 3995 del 11/06/1988). In particolare, Cass. n. 20806/2011, nel riepilogare gli argomenti che deporrebbero a favore di questa conclusione, nel ribadire che la semplice redazione della parcella, poi spedita ai clienti, non è idonea a far decorrere gli interessi di mora, e pur consapevole del fatto che la mora non presupponga necessariamente la liquidità del credito - non essendo stato riprodotto, nella sua assolutezza, nel nostro Ric. 2019 n. 28046 sez. 52 - ud. 24-02-2022 -4- ordinamento il principio, tipico del diritto romano, secondo il -quale "in illiquidis non fit mora" ha però ritenuto che è pur sempre necessario, affinché sia configurabile il colpevole ritardo nel pagamento del debito, che sussista una sufficiente certezza del suo ammontare, con la conseguenza che, quando la determinazione dell'esatto valore di un'obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice, la costituzione in mora può aversi, di regola, solo con la domanda giudiziale, con l'atto cioè che rende attuale l'esercizio di quel potere da parte del medesimo giudice (conf. Cass. n. 4561/1993). Pertanto, nel caso in cui nel giudizio avente ad oggetto la determinazione del credito per prestazioni professionali, nell'ambito del quale al giudice, in presenza di una contestazione non meramente pretestuosa del cliente, si chiede di determinare non solo se la pretesa del difensore si sia mantenuta entro i limiti della tariffa ma anche se la medesima sia "congrua", risulterebbe essenziale la liquidazione giudiziale, essendo demandato al giudice di valutare la rilevanza della materia controversa al fine di determinare lo "scaglione" tariffario applicabile e, nell'ambito di un minimo ed un massimo, dare rilevanza - con provvedimento discrezionale - ad elementi non obiettivamente ponderabili al momento della spedizione della parcella, quali l'importanza dei risultati conseguiti, il pregio dell'opera professionale e le difficoltà incontrate nell'espletamento dell'incarico. Inoltre pur ribadendosi che il decreto ingiuntivo

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