Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/09/2019, n. 24275

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/09/2019, n. 24275
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24275
Data del deposito : 30 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

esupposto oggettivo per l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett.i) del d.lgs. n. 504 del 1992, per il solo fatto che: "..nessun dubbio può esservi in ordine al fatto che l'attività del CEUR non avesse esclusivamente natura commerciale", è illegittima e difforme dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità. Il requisito oggettivo, quale presupposto dell'esenzione, non può ritenersi sussistente in base alle sole finalità programmati- che dell'ente, dovendo essere accertato in concreto, verifican- do se l'attività cui l'immobile è destinato, se pure rientrante fra quelle esenti, non sia svolta in concreto secondo le modalità di un'attività commerciale. Si argomenta che i giudici di appello avrebbero omesso totalmente di valutare gli elementi probatori forniti dal Comune di Milano, avverso i quali Fondazione CEUR avrebbe opposto solo argomentazioni inconferenti e generiche, essendo stato dimostrato che la stessa praticava prezzi piena- menti superiori a quelli di mercato per offrire le proprie presta- zioni ricettive. I giudici di appello avrebbero erroneamente ri- R.G.N. 20747-15 tenuto di escludere il requisito della commercialità sulla base dello scopo statutario della Fondazione, senza considerare che lo svolgimento di un'attività culturale o didattica non consenti- rebbe di per sé solo di sostenere che le modalità di esercizio dell'attività medesima siano sottratte alla logica commerciale.

1.1.Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammis- sibilità del motivo proposte nel controricorso da Fondazione CEUR, per infondatezza. Questa Corte ha, in più occasioni, precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo censure di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, e n. 5, c.p.c., purchè lo stesso evidenzi specificatamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispe- cie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. n. 24493 del 2018;
Cass. n. 9793 del 2013). Nella specie, lo svi- luppo illustrativo del motivo consente agevolamente di com- prendere la prospettazione delle censure con riferimento ai profili riguardanti la violazione di legge ed il vizio di motivazio- ne, tra loro non sovrapponibili.

1.2.La controversia concerne la fattispecie di esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 504 del 1992 applicabile ad una struttura che viene utilizzata da Fondazione CEUR (Centro Europeo Università e Ricerca) come "residenza universitaria". In base a tale norma, nella versione anteriore al d.l. n. 203 del 2005 cit. sono esenti da ICI "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, R.G.N. 20747-15 didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett.a)". L'esenzione spetta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, "per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte". Questa Corte, nel vigore della norma originaria del d.lgs. n. 504 del 1992, ha affermato più volte che l'esenzione resta subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di tali attività e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento delle stesse direttamente da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, in base all'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR (Cass. n. 7385 del 2012, Cass. n. 25674 del 2008;
Cass. n. 18836 del 2006;
Cass. n. 20776 del 2005). Il requisito della esclusiva destinazione dell'immobile ad attività peculiari, non produttive di reddito, ritenute dal legislatore non meritevoli di un trattamento fiscale di favore, è da accertare verificando "concretamente se l'attività cui l'immobile è destinato, se pure rientrante fra quelle esenti, non sia svolta in concreto secondo le modalità di un'attività commerciale" (Cass.n. 20776 del 2005;
Cass. n. 4654 del 2004;
Cass. n. 18450 del 2003). Pertanto, per le annualità anteriori al d.l. n. 203 del 2005 è invocabile l'esenzione ICI, a condizione che si tratti di immobili destinati ad attività peculiari non produttive di lucro e di reddito.
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