Cass. civ., sez. VI, ordinanza 01/02/2023, n. 02968
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Testo completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6308/2022R.G., proposto da E S;domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione;rappresentato e difeso dall’Avvocato M L, in virtù di procura in calce al ricorso;–ricorrente – nei confronti di M C s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ;domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione;rappresentata e difesa d a ll’Avvocato E S , in virtù di procura allegata alla scrittura difensiva;–resistente – per regolamento facoltativo di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Fermon. 38/2022, pubblicata il 21 gennaio 2022, non notificata;udita la relazionedella causa, svolta nella C amera di consiglio del l’8 novembre Oggetto: Regolamento di competenza. C.C. 08/11/2022 r.g.n. 06308/2022 Pres. A. Scrima Est. P. Spaziani 2022dal Consigliere R elatore , P S ;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,dott. G L, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Rilevato che: E S, titolare di azienda agricola, con residenza a Capestrano, in provincia dell’Aquila, oppose dinanzi al Tribunale di Fermo il decreto con cui gli era stato ingiunto di pagare alla società M C s.r.l., con sede nella provincia di Fermo, la somma di Euro 17.868,29 a saldo di undici fatture per forniture di mangimi;in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente eccepì, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del Tribunale di F ermo, per essere competente quello dell’Aquila;l’eccezione di incompetenzaper territorio è stata rigettata dal Tribunale di Fermo –che l’ha decisa unitamente al merito della causa – con sentenza depositata il 21 gennaio 2022: il Tribunale ha ritenuto che, nella fattispecie, mancassero «elementi gravi precisi e concordanti sulla base dei quali poter ragionevolmente presumere che i contratti si [fossero] conclusi presso la sede dell’opponente»;avverso questa statuizione E S ha proposto ricorso per regolamento di competenzafacoltativo, sulla b ase di tre motivi ;la società M C s.r.l. ha depositato scritt ura difensiv a , ai sensi dell’art. 47, quinto comma, c .p.c. , con cui ha invocato il rigetto del ricorso;il Procuratore Generale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;sia il ricorrente che la società resistente hanno depositato memoria. Considerato che:1.con i motivi a sostegno del ricorso E S ri badi s ce le ragioni poste a fondamento dell’eccezione di incompetenza territoriale, le quali sono sostanzialmente tre:a) anzitutto , il rapporto contrattuale sarebbe sorto nel C.C. 08/11/2022 r.g.n. 06308/2022 Pres. A. Scrima Est. P. Spaziani luogo di residenza del debitore, come dimostrerebbe la circostanza, evincibile dalle fatture, che il contratto era stato concluso dalla società fornitrice dei mangimi a mezzo di un agente,che si era recato presso la sede dell’impresa agricola;b)in secondo luogo, non ostante l’emissione del decreto ingiuntivo, il credito vantato dalla M C s.r.l. – il cui ammontare, risultante unicamente dalle fatture, non era stato determinato da un titolo contrattuale –non avrebbe avuto il crisma della “liquidità” , richiesto , in base ai principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 13/09/2016, n. 17989,ai fini dell’applicabilità dell’art.1182, terzo comma, c.c., che individua il luogo dell’adempimento nel domicilio del creditore;c) in terzo luogo , il carattere periodico e continuativo delle prestazioni eseguite dalla M Cs.r.l.dimostrerebbe che il rapporto contrattuale era inquadrabile nello schema nella somministrazione e non già della vendita, con conseguente inapplicabilitàdell’art.1498, terzo comma, c.c., che individua nel domicilio d el venditore il luogo del pagamento che non viene effettuato al momento della consegnadella cosa venduta;sulla base di tali ragioni, il ricorrente ribadisce che tanto in applicazione del criteriodi collegamento generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. quanto in applicazione di quello speciale facoltativo di cui all’art.20 c.p.c, (quest’ultimo con riferimento ad entrambi i criterialternativi riferiti al forum contractus e al forum destinatae solutionis), il giudice territorialmente competente avrebbe dovuto essere individuato nel Tribunale dell’Aquila;2.ciò evidenziato, con il primo motivo E S p denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n.4, 183 c.p.c., 2729 c.c., 24 Cost.;il ricorrente, sulla premessa che il Tribunaledi Fermo avrebbe rigettato l’istanza di ammissione delle prove costituende (interrogatorio formale e prova per testimoni) dirette a dimostrarela circostanza che il rapp o rto contrattuale era sorto nel luogo di residenza del deb itore, reputa manifestamente illogica e insanabilmentecontraddittoria la motivazione della sentenza impugnata , per avergli addebitato di non avere assolto l’ onere di dimostrare i fatti posti C.C. 08/11/2022 r.g.n. 06308/2022 Pres. A. Scrima Est. P. Spaziani fondamento dell’eccezione dopo avergli n e gato l’ammissione della prova offerta;
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