Cass. pen., sez. VII, ordinanza 17/05/2022, n. 19399

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 17/05/2022, n. 19399
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19399
Data del deposito : 17 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALPELI MATTIA nato a SCANDIANO il 10/05/1989 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. M M, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 03/06/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 21/12/2020 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 642, cod.pen. Deduce:

1.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché le argomentazioni diffusamente esposte nei motivi di ricorso -oltre che eminentemente generiche e assertive- propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte va lutative della Corte di appello, reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, e dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, P, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
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