Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2017, n. 10148
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In tema di trattamento pensionistico dei dipendenti del Banco di Napoli, il divieto di cumulo della quota assunta a proprio carico dalla gestione speciale dell'INPS, ai sensi degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 357 del 1990, con i redditi da lavoro dipendente, è applicabile anche al personale in pensione alla data del 31 dicembre 1990, in quanto la predetta quota è assoggettata al regime dell'assicurazione generale obbligatoria, non operando la garanzia del trattamento complessivo di maggior favore risultante dalle disposizioni dei regimi soppressi, esclusivi o esonerativi.
Sul provvedimento
Testo completo
I T T I R D E T N E 21 APR 2017 S E - I L L O B AULA 'B' E 10 148. 17 T N E S E - E N O I Z A Oggetto R REPUBBLICA ITALIANA T S I G E R E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 2728/2011 Cron. 10148 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 06/12/2016 Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere PU Dott. UMBERTO BERRINO Dott. ADRIANA DORONZO Consigliere - Rel. Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO Dott. FRANCESCA SPENA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2728-2011 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati M R, SERGIO PREDEN, ANTONELLA 2016 PATTERI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
4316 ricorrente
contro
BNCSVT37D03D862W, elettivamente BIANCO SALVATORE C.F. domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio dell'avvocato M M, rappresentato e dall'avvocato A L, giusta delega in difeso atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2427/2010 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 13/10/2010 R.G.N. 2333/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito l'Avvocato PREDEN SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso in via principale inammissibilità in subordine rigetto del ricorso. R.G. 02728/2011 FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 2427/2010, la Corte d'Appello di Lecce accoglieva il gravame proposto da Bianco Salvatore, già dipendente del Banco di Napoli, contro la pronuncia del Tribunale di Lecce, e per l'effetto dichiarava non dovuta la somma pretesa dall'INPS a titolo di indebito, pari a Euro 54.260,94 e dichiarava, altresì, il diritto dell'appellante alla corresponsione in suo favore della somma di Euro 39.336,21 a titolo di accantonamento per supplemento di pensione e condannava in conseguenza l'INPS al pagamento di detta somma, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2. A fondamento della decisione la Corte sosteneva che l'appellante, il quale era stato collocato in pensione a carico di un fondo esclusivo del Banco di Napoli con decorrenza dal luglio 1980, poteva giovarsi del cumulo integrale tra pensione e reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 10, comma 8° del d.lgs. n.503/1992 il quale, in deroga ai precedenti commi 1, 6 e 8, prevede che continuano ad applicarsi le norme di cui alla previgente più favorevole normativa, tra gli altri, per chi come il Bianco alla data del 31.12.1994 fosse titolare di pensione. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS affidandosi ad un motivo di censura, cui resiste Bianco Salvatore con controricorso illustrato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
violazione dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (in relazione all'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile) in quanto la disciplina previgente al d.lgs. 503/1992 in materia di cumulo fra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente non era affatto più favorevole rispetto a quella delineata dal predetto decreto, ma era identica ad essa e quindi la clausola di salvaguardia di cui all'art. 10, comma 8 del d.lgs. 503/1992 non aveva ragione di operare. 1 R.G. 02728/2011 L'INPS ha ricordato che per effetto della c.d. privatizzazione degli istituti di credito di diritto pubblico, attuata con legge delega 30 luglio 1990, n. 218 e decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, è stata disposta la iscrizione dei dipendenti degli stessi istituti di credito nella gestione speciale contestualmente istituita presso la assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, con decorrenza dal gennaio 1991. L'articolo 3 del D.L.vo 357/1990 era dedicato al regime pensionistico degli iscritti gia' pensionati al 31.12.1990;
la norma prevedeva che la gestione speciale INPS assumesse a proprio carico una quota del trattamento pensionistico. Per le pensioni in essere al 31.12.1990 prevedeva che la gestione speciale INPS assumesse a proprio carico una quota del trattamento pensionistico che era determinata in misura percentuale del trattamento in essere, secondo apposita tabella ( per il Banco di Napoli, 85% del trattamento in essere). Il decreto legislativo prevedeva la garanzia della conservazione del trattamento complessivo di miglior favore risultante dalle disposizioni dei regimi soppressi -esclusivi o esonerativi- in favore dei già pensionati. quota di pensione a carico della La differenza rispetto alla pensione o dei fondi o casse precedenti, che gestione speciale veniva posta a carico così si trasformavano in fondi integrativi dell'AGO. La quota di pensione posta a carico della gestione speciale dell'INPS non era cumulabile con il reddito per il lavoro dipendente perché veniva disciplinata dalle norme sulla assicurazione generale obbligatoria;
a tale quota doveva applicarsi pertanto il generale divieto di cumulo della pensione con il reddito da lavoro dipendente previsto dall'articolo 22 della legge 153/1969. A tale conclusione non era di ostacolo la previsione dell'articolo 4 del D.Lvo 357/1990 sulla salvezza del diritto al trattamento previdenziale di complessivo miglior favore previsto dalla forme- esclusive o esonerative- di precedente iscrizione. R.G. 02728/2011 La clausola di salvezza garantiva, ha dedotto l'INPS, la sola misura della pensione, il cui quantum non doveva subire alcuna riduzione in conseguenza del passaggio dal fondo esonerativo dell'AGO alla assicurazione generale ;
il maggiore importo garantito dal precedente regime rispetto alla misura a carico della gestione speciale era posto a carico dei precedenti fondi o casse, che assumevano funzione integrativa della pensione INPS. La clausola di salvaguardia non poteva essere invocata invece, ha assunto l'INPS, per estendere alla gestione speciale INPS il regime di piena cumulabilità con il reddito da lavoro dipendente