Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2021, n. 22354
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile P G nato a MARSALA il 14/02/1961 nel procedimento a carico di: FURNAROTTO VINCENZO nato a TRAPANI il 04/02/1958 COPPOLA FBRIZIO nato a PALERMO il 11/10/1985 avverso l'ordinanza del 16/11/2017 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. T E, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FTTO
1. Con- l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Marsala, in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse di F C, ha proceduto alla correzione della sentenza n. 2/2016, pronunciata dallo stesso Tribunale in data 8 febbraio 2016 (con cui era stata confermata la decisione di primo grado di assoluzione del C), integrandone il dispositivo con la condanna della parte civile appellante e soccombente, G P, alla rifusione delle spese del grado in favore dell'imputato.
2. P ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per i seguenti motivi: - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ( artt. 130 127, 178, lett. c), cod. proc. pen.) per omessa notifica alla parte civile
lette/sentite le conclusioni del PG Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. T E, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per l'ulteriore corso.
RITENUTO IN FTTO
1. Con- l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Marsala, in accoglimento dell'istanza formulata nell'interesse di F C, ha proceduto alla correzione della sentenza n. 2/2016, pronunciata dallo stesso Tribunale in data 8 febbraio 2016 (con cui era stata confermata la decisione di primo grado di assoluzione del C), integrandone il dispositivo con la condanna della parte civile appellante e soccombente, G P, alla rifusione delle spese del grado in favore dell'imputato.
2. P ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per i seguenti motivi: - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ( artt. 130 127, 178, lett. c), cod. proc. pen.) per omessa notifica alla parte civile
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