Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/09/2022, n. 28018

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/09/2022, n. 28018
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28018
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29710/2018 R.G. proposto da Eutelia s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in Firenze, piazza Indipendenza n. 21, presso lo studio dell’avv. F D L, che la rappresenta e difende giusta procura speciale il calce al ricorso;
–ricorrente – –controricorrente incidentale –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – –ricorrente incidentale – e

contro

Agenzia delle entrate – Riscossione , in persona del Direttore pro tempore;
Oggetto: Cartella di pagamento - Interessi da sospensione giudiziale. –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 497/05/18, depositata il 12 marzo 2018. Vista la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. R M, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Udito l’avv. F D L per la ricorrente, nonché l’avv. A M per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 497/05/18 del 12/03/2018 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze (di seguito CTP) n. 925/03/15, la quale aveva accolto parzialmente il ricorso di Eutelia s.p.a. in amministrazione straordinaria (di seguito Eutelia) nei confronti di una cartella di pagamento concernente, tra l’altro, interessi cd. di sospensione.

1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR e per quanto ancora interessa in questa sede, la cartella di pagamento era stata emessa per la riscossione degli interessi conseguenti alla sospensione giudiziale dell’esecutività di un avviso di accertamento per il periodo 25/02/2010 – 08/03/2011 ed erano stati calcolati dall’Amministrazione finanziaria al tasso previsto dall’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sia sulla sorte capitale che sulle sanzioni e sugli interessi.

1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate, evidenziando che: a) diversamente da quanto stabilito dal giudice di prime cure, gli interessi si applicavano sia sulla sorte capitale che sulle sanzioni e sugli interessi già computati;
b) tali interessi, peraltro, in ragione del privilegio di cui godono i crediti tributari in sede concorsuale, andavano calcolati nella misura del 4,5% dal 25/10/2010 al 31/12/2010 (annualità in corso rispetto alla dichiarazione dello stato di insolvenza) e al saggio legale per il restante periodo.

2. Avverso la sentenza della CTR Eutelia proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

3. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, avverso il quale Eutelia, a sua volta, resisteva con controricorso.

3.1. Non si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate - Riscossione, che restava pertanto intimata.
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