Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/2012, n. 11642

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La responsabilità d'una società di consulenza, per erronea fissazione del prezzo di emissione delle nuove azioni in occasione di un aumento del capitale sociale, da liberare mediante conferimento in natura di azioni di altra società da acquisire, ha natura contrattuale nei confronti di chi le ha conferito l'incarico, e natura extracontrattuale nei confronti dei terzi, non essendo configurabile rispetto a questi ultimi una "responsabilità da contatto sociale" della prima.

La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 cod. civ. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/07/2012, n. 11642
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11642
Data del deposito : 11 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P D - Presidente -
Dott. R V - Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. D C C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15165-2010 proposto da:
FERRARINI LUCA (C.F. FRRLCU59E01H223W), ELLE INVEST S.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GREGORIANA

54, presso l'avvocato C M, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M, giusta procura a margine del ricorso;



- ricorrenti -


contro
KMG S.P.A. (c.f. 00709600159), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché B M D, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TEODISIO MACROBIO

3, presso l'avvocato G E, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati S A, G M, giusta procure speciali per Notaio dott. LUIGI PRINETTI di MILANO - Rep. n. 99968 e 99969 del 4.6.2010;
ROTHSCHILD S.P.A. (c.f./p.i. 09682650156), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SALARIA

259, presso l'avvocato P MARCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MONICA IACOVIELLO, SBISÀ GIUSEPPE, MALAVASI MANUELA, giusta procura a margine del controricorso;



- controricorrenti -


contro
UNICREDIT S.P.A., FINECO S.P.A.;

- intimate -
Nonché da:
UNICREDIT S.P.A. (c.f. 00348170101), quale incorporante di CAPITALIA SPA, a sua volta incorporante FINECO GROUP SPA, prima denominata BIPOP CARIRE SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE

161, presso l'avvocato QUATTROCCHI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DENOZZA FRANCESCO, TOFFOLETTO ALBERTO, GIAN CARLO SESSA, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ROTHSCHILD S.P.A. (c.f./p.i. 09682650156), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SALARIA

259, presso l'avvocato P MARCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MONICA IACOVIELLO, SBISÀ GIUSEPPE, MALAVASI MANUELA, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
ELLE INVEST S.A., B M D, FERRARINI LUCA, KMG S.P.A.;



- intimati -


avverso la sentenza n. 507/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2012 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

uditi, per i ricorrenti, l'Avvocato CONFORTINI e CERA che hanno chiesto l'accoglimento del proprio ricorso, rigetto degli altri ricorsi;

udito, per la controricorrente R, l'Avvocato SBISÀ che ha chiesto l'accoglimento dei propri ricorsi, rigetto degli altri ricorsi;

uditi, per i controricorrenti, gli Avvocati GABRIELLI, SACCHI e GALBIATI che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali Unicredit +1, l'Avvocato IOLANDA BOCCIA, per delega Avv.ti QUATTROCCHI e SESSA, che ha chiesto l'accoglimento del proprio ricorso, rigetto degli altri ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE

Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbiti o rigettati i ricorsi incidentali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel corso del 2000, l'istituto di credito italiano Bipop Carire s.p.a. si determinò, con l'assistenza di R s.p.a. quale advisor, alla acquisizione dell'istituto di credito tedesco Entrium A.G., il cui capitale sociale era posseduto, per oltre il 68%, dalla famiglia Schickedanz, anche per mezzo della holding omonima. Avendo costoro preteso di effettuare la cessione delle proprie partecipazioni in contanti, si concordò che l'operazione sarebbe avvenuta mediante aumento di capitale della Bipop con esclusione del diritto di opzione, da coprire con conferimento in natura delle azioni Entrium da eseguirsi: i) da parte dell'azionista tedesco, il quale avrebbe immediatamente rivenduto le azioni Bipop di nuova emissione a soggetti che avevano già dichiarato la loro disponibilità all'acquisizione;
ii) ovvero, a scelta dell'azionista tedesco, da parte dei predetti soggetti, che avrebbero dal medesimo acquistato le azioni Entrium per poi immediatamente conferirle nel capitale Bipop ricevendo le azioni di nuova emissione secondo il rapporto di concambio stabilito sulla base della valutazione del conferimento, eseguita da R s.p.a. con l'intervento di K.P.M.G. s.p.a. quale società di revisione. Di tale gruppo di investitori privati faceva parte anche la Elle Invest s.a., società di diritto lussemburghese costituita ad hoc dalla famiglia F di Reggio Emilia per l'operazione, la quale acquistò dalla Schickedanz Beteiligungs azioni Entrium - che conferì immediatamente nel capitale Bipop - per un importo di Euro 20 milioni.
Nel maggio 2005, L F e Elle Invest s.a. convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la R s.p.a., la K.P.M.G. s.p.a. ed il revisore M D B per sentire affermare la loro responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, in via solidale o autonoma, in relazione ai danni ad essi attori derivati dalla operazione sopra descritta, per le minusvalenze sui titoli Bipop che assumevano derivate dalla operazione in questione. I convenuti si costituirono e chiesero tutti il rigetto delle domande proposte nei loro confronti;
R chiamò anche in causa i soggetti che erano succeduti a Bipop a seguito della scissione avvenuta nel 2002, cioè C s.p.a. e Fineco s.p.a., per sentirsi da essi manlevare, in base ad apposita clausola del contratto con il quale Bipop le aveva conferito l'incarico in questione, dalle conseguenze negative e da tutti gli oneri che derivassero dall'eventuale accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti. C e Fineco, costituitesi, sollevarono alcune eccezioni preliminari, e nel merito chiesero il rigetto della domanda. Il Tribunale di Milano, con sentenza del giugno 2006, respinse le domande proposte nei confronti di R, di K.P.M.G. e del B dal F e da Elle Invest. Interponevano appello questi ultimi, insistendo nelle domande proposte nei confronti degli originari convenuti. Si costituiva in giudizio R, chiedendo il rigetto del gravame e, in via di appello incidentale subordinato, la condanna di C, anche quale incorporante di Fineco, alla manleva nei propri confronti. C, costituendosi in giudizio e resistendo al gravame, proponeva appello incidentale per la declaratoria di inammissibilità della chiamata in causa eseguita nei suoi confronti, dell'incompetenza del Tribunale di Milano e comunque per il rigetto, anche per carenza di legittimazione passiva, della domanda di manleva.
Con sentenza depositata il 24 febbraio 2010 e notificata in data 1 aprile 2010, la Corte d'appello di Milano ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale, compensando parzialmente le spese del grado tra F e Elle Invest, da una parte, e R, KMG e B dall'altro, e compensando integralmente le spese tra R e C. La Corte milanese ha ritenuto che le censure mosse alla sentenza di primo grado siano ingiustificate, e che le valutazioni espresse in tale pronunzia meritino piena conferma. In particolare, ha condiviso le considerazioni del primo giudice sulla non configurabilità nella specie di una responsabilità contrattuale degli originari convenuti sotto i profili dedotti (per la mancanza di un rapporto di mandato con gli attori, e il difetto dei presupposti propri della responsabilità da contatto sociale), ed evidenziato comunque la infondatezza degli addebiti mossi dagli attori circa l'inadempimento di R ai doveri di diligenza nell'espletamento dell'attività di consulenza e assistenza svolta su incarico di Bipop, con riferimento sia alla valutazione della partecipazione da acquisire (che venne peraltro confermata dalla Pricewaterhouse nella relazione di stima dei conferimenti ex art.2343 c.c. e dalla Banca d'Italia che autorizzò l'operazione di
aumento), sia alla rilevazione e segnalazione di tutte le informazioni disponibili ed esigibili, rilevanti ai fini dell'investimento. Ha parimenti escluso che R avesse svolto attività di intermediario nel collocamento delle azioni Bipop di nuova emissione presso gli investitori privati, in conflitto di interessi. Ed ha infine evidenziato come debba escludersi anche una responsabilità extracontrattuale per aver indotto gli attori all'investimento in questione, tenendo presente che il F, in virtù delle funzioni svolte (componente del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo della Bipop, della quale era socio) e della competenza in materia, era informato della operazione ben prima della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, e d'altra parte Elle Invest (strumento operativo della famiglia F) aveva già sottoscritto l'impegno di acquisto con il socio di riferimento tedesco prima della relazione effettuata sui contenuti dell'operazione stessa da R al gruppo di investitori di Reggio Emilia, del quale il F faceva parte. Avverso tale sentenza, Carlo F e Elle Invest, con atto notificato il 28 maggio 2010, hanno proposto ricorso a questa Corte, cui resistono con controricorso K.P.M.G. s.p.a. unitamente a M D B, e R s.p.a.. Quest'ultima in subordine, nel caso di accoglimento del ricorso e di decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., insiste nella domanda, ritenuta assorbita dalla Corte di merito, di manleva nei confronti di Unicredit, quale incorporante di C, a sua volta incorporante di Fineco Group s.p.a. Unicredit s.p.a. resiste al ricorso principale con controricorso e formula ricorso incidentale - cui a sua volta resiste con controricorso R - in ordine alla disposta compensazione delle spese. F e Elle Invest, nonché Unicredit, hanno depositato memorie difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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